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martedì 22 gennaio 2013

I CHIARIMENTI SULLA NUMERAZIONE DELLE FATTURE


AGENZIA DELLE ENTRATE
Pubblichiamo  la RISOLUZIONE N. 1/E, riguardante Chiarimenti in materia di
 numerazione delle fatture

Roma, 10 gennaio 2013

OGGETTO: Articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 –
Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture

In base all’articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 – come modificato dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24
dicembre 2012, n. 228 – per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio
2013, la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in
modo univoco”.
Posto che, nella nuova formulazione, l’articolo 21 non prevede più la
numerazione “in ordine progressivo per anno solare”, è stato chiesto da più
parti di chiarire cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi
la fattura in modo univoco.
La modifica normativa in questione si è resa necessaria al fine di
recepire nell’ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia
di fatturazione recata dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28
novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del
13 luglio 2010. La Commissione europea aveva, infatti, rilevato che la
normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno
una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a
carico dei soggetti passivi non richiesto dall’articolo 226 della citata direttiva.
Tanto premesso, si precisa che è compatibile con l’identificazione
univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di
Direzione Centrale Normativa
2
numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura,
se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata
una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua
ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla
cessazione dell’attività stessa.
Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad
identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del
numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.
La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal
numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal
caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione
in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.
Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad
adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto
l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita
dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a)
del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.
Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si
ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva
all’interno di ciascun anno solare:
Fatt. n. 1
Fatt. n. 2

Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)
Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)

***

venerdì 6 luglio 2012

L'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI E ATTIVITA' FINANZIARIE ALL'ESTERO

Pubblichiamo la recente Circolare con la quale l'Agenzia delle Entrate fà il punto
sull'imposta  sul valore degli immobili situati all'estero e sul valore dell'attività
finanziarie detenute all'estero

CIRCOLARE N.28/E
Direzione Centrale Normativa
Settore Imposte sui Redditi e sulle Attività Produttive
Ufficio Redditi di Capitale e Diversi
Roma, 2 luglio 2012
Prot.: 2012/97954
                                                                       Alle Direzioni regionali e provinciali
                                                                      Agli Uffici dell’Agenzia delle entrate
OGGETTO: Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e sul valore delle
attività finanziarie detenute all’estero. Articolo 19, commi da 13 a 23, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012.
2
INDICE
PREMESSA ................................................................................................................................ 3
1 IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO (IVIE)..................... 4
1.1 Ambito soggettivo .................................................................................................... ..............5
1.2 Base imponibile dell’IVIE........................................................................................................ 7
.1.2.1 Immobili situati in Europa .................................................................................... ............... 8
1.3 Modalità di calcolo dell’IVIE................................................................................................. 11
1.3.1 Detrazioni per crediti di imposta ......................................................................................... 11
1.3.2 Immobili situati in Europa ................................................................................................... 12
1.4 Immobili esteri adibiti ad abitazione principale dai soggetti che prestano
lavoro all’estero la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege............................................ 13
1.5 Termini e modalità di dichiarazione e versamento dell’IVIE ..................... ...............................15
2. IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE
ALL’ESTERO (IVAFE) ............................................................................................................ 17
2.1 Ambito soggettivo ................................................................................................................ 18
2.2 Ambito oggettivo .................................................................................................................. 19
2.2.1 Polizze di assicurazione in regime di libera prestazione di servizi........................................... 20
2.3 Base imponibile dell’IVAFE................................................................................ ..................22
2.4 Modalità di calcolo dell’IVAFE............................................................................................ 23
2.4.1 Conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Europa...................................................... 23
2.4.2 Detrazioni per crediti di imposta ....................................................................................... 24
2.5 Termini e modalità di dichiarazione e versamento dell’IVAFE .............................................. 25
3
PREMESSA
L’articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito,
“decreto”) ha istituito un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di
proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali
le stesse siano titolari di diritti reali.
Inoltre, i commi da 18 a 22 dello stesso decreto legge n. 201 del 2011 hanno
istituito un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone
fisiche residenti in Italia.
Tale disposizione è stata successivamente modificata dall’articolo 8, commi
16 e 17, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 e ulteriori modifiche sono state
apportate in sede di conversione dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
La prima delle imposte in questione, vale a dire l’imposta sul valore degli
immobili situati all’estero (IVIE), presenta analogie con l’imposta municipale
propria (IMU)1 che si applica agli immobili situati in Italia e, in tale contesto, alcune
delle disposizioni ad essa applicabili sono state estese ai fini della tassazione degli
immobili situati all’estero per ragioni di coerenza e di uniformità di trattamento.
L’introduzione di un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute
all’estero (IVAFE) deriva anch’essa da esigenze di coerenza del sistema, posto che
per le attività detenute presso intermediari italiani è prevista l’applicazione di
un’imposta di bollo come riformulata dallo stesso articolo 19 del decreto
nell’ambito dell’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte
Prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Ai sensi del comma 23 dello stesso articolo 19 del decreto è stato emanato il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012,
1 L’imposta municipale propria (IMU) è stata istituita con l’articolo 8 del decreto
 legislativo 14 marzo 2011,n. 23 ed è stata anticipata in via sperimentale dall’articolo
 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
 2011, n. 214.
4 pubblicato sul sito www.agenziaentrate.it, che reca, tra l’altro, le modalità di
determinazione e applicazione delle imposte. Di tale provvedimento, che sostituisce
quello del 14 febbraio 2012, si tiene conto nel fornire i chiarimenti che seguono.
1 IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO (IVIE)
A decorrere dal periodo d’imposta 2011, l’IVIE è dovuta sul valore degli
immobili situati all’estero detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso essi siano destinati.
Sono inclusi nell’ambito di applicazione della norma anche gli immobili che
sono stati oggetto di operazioni di emersione ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto legge 25
settembre 2001, n. 350 convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 409 e successive modificazioni – cosiddetto “scudo fiscale” – sia mediante la
procedura della regolarizzazione sia del rimpatrio giuridico.
L’imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento in proporzione alla
quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell’anno nei
quali si è protratto tale diritto.
Al fine di determinare la residenza delle persone fisiche, si deve fare
riferimento alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del TUIR, in base alla
quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo
d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel
territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
Tali criteri sono, come noto, alternativi essendo sufficiente che sia verificato
anche uno solo di essi affinché una persona fisica possa considerarsi fiscalmente
residente in Italia.
5
Il requisito della residenza si acquisisce ex tunc con riferimento al periodo
d’imposta nel quale la persona fisica instaura il collegamento territoriale rilevante ai
fini fiscali.
Pertanto, soltanto alla fine dell’anno solare è possibile effettuare la verifica
del requisito temporale della permanenza in Italia (183 o 184 giorni in caso di anno
bisestile) per determinare la residenza fiscale della persona.
Inoltre, come stabilito dal successivo comma 2-bis del medesimo articolo 2
del TUIR, si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in
Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze. Al riguardo si ricorda che, fino all’emanazione del citato decreto, si
considerano residenti in Italia i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime
fiscale privilegiato individuati dal D.M. 4 maggio 1999 (cosiddetta “black list”).
Ne consegue che, ricorrendone le condizioni, anche questi ultimi soggetti
rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’IVIE.
1.1 Ambito soggettivo
Sono soggetti passivi dell’imposta:
a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati,
compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività
di impresa o di lavoro autonomo; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o
abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda
proprietà);
b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere
dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
6
Ai fini dell’individuazione dei diritti reali che attribuiscono ai loro titolari
l’obbligo passivo dell’imposta, si deve fare riferimento agli analoghi istituti previsti
negli ordinamenti esteri in cui l’immobile è ubicato.
Ad esempio, si rileva che per gli immobili situati in Paesi di common law
può sussistere sia un diritto di proprietà fondiaria assoluta - “freehold” - che un
diritto al possesso dei beni - “leasehold”. Quest’ultimo dà diritto al possesso di beni
immobili, disgiuntamente alla proprietà, solitamente per un periodo di tempo molto
elevato, dietro il pagamento di un corrispettivo. Considerato che tale istituto
presenta maggiori analogie con i diritti reali come disciplinati dall’ordinamento
italiano (in particolare, con l’usufrutto), piuttosto che con il diritto di locazione, si
ritiene che in tal caso sono tenuti al pagamento dell’imposta in questione i titolari di
tale diritto e non anche i titolari della proprietà fondiaria assoluta.
Se gli immobili sono detenuti in comunione l’imposta è dovuta da ciascun
soggetto partecipante alla comunione con riferimento al valore relativo alla propria
quota.
L’imposta trova applicazione nel caso in cui gli immobili siano detenuti
direttamente dai soggetti sopra elencati o siano detenuti per il tramite una società
fiduciaria nonché nei casi in cui detti beni siano formalmente intestati ad entità
giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o trust) che agiscono quali persone
interposte mentre l’effettiva disponibilità degli immobili è da attribuire a persone
fisiche residenti.
Come precisato nella circolare 4 dicembre 2001, n. 99/E, relativamente alla
nozione di “interposta persona”, la questione non può essere risolta in modo
generalizzato, essendo direttamente connessa alle caratteristiche e alle modalità
organizzative del soggetto interposto.
Per quanto concerne gli immobili detenuti tramite un trust (sia esso residente
che non residente) occorre considerare se lo stesso sia in realtà un semplice schermo
formale e se la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da
7
attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust. In tali casi, lo stesso
deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio,
nonché i redditi da questo prodotti, devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno
l’effettiva disponibilità. Al fine di individuare alcuni di tali fattispecie si rinvia a
quanto indicato nelle circolari n. 43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 1, e n. 61/E del
27 dicembre 2010.
1.2 Base imponibile dell’IVIE
Il valore dell’immobile è costituito, nella generalità dei casi, dal costo
risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente
sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.
Qualora la valorizzazione dei diritti reali diversi dalla proprietà (ad esempio,
l’usufrutto) non sia rilevabile da un contratto, essa si assume secondo i criteri dettati
dalla legislazione del Paese in cui l’immobile è situato.
Nel caso in cui l’immobile sia stato costruito, si fa riferimento al costo di
costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.
In mancanza di tali valori o in mancanza della relativa documentazione si
assume il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in
cui è situato l’immobile. Qualora l’immobile non sia più posseduto alla data del 31
dicembre dell’anno si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al
termine del periodo di detenzione.
Tale valore può essere desunto in base alla media dei valori risultanti dai
listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale.
Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il
valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o
in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, si
assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante
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come risultante dalla relativa documentazione; in assenza di tale documentazione si
assume il valore di mercato come sopra determinato.
1.2.1 Immobili situati in Europa
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi
aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato
scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione
dell’imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel
Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura
reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore
degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.
Nel caso in cui ad uno stesso immobile siano attribuibili diversi valori catastali ai
fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, deve essere preso in
considerazione il valore catastale utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali,
comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali. Pertanto, per gli immobili
nei predetti Stati si assume direttamente il valore catastale, intendendosi per tale il
valore dell’immobile preso a base per la determinazione di imposte ivi dovute.
Non è, invece, utilizzabile, a tal fine, un valore che esprima il reddito medio
ordinario dell’immobile, a meno che la legislazione locale non preveda
l’applicazione di meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli
previsti dalla legislazione italiana, idonei a consentire la determinazione del valore
catastale dell’immobile.
In mancanza del valore catastale come sopra definito, si deve fare riferimento
al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile
nel luogo in cui è situato l’immobile. Per evitare disparità di trattamento tra
contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse, qualora la
legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi
siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla
9
legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valore
dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei
coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU (cfr. tabella 2 allegata alla presente circolare).
In questa ipotesi, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali
rettifiche previste dalla legislazione locale. E’ il caso, ad esempio, degli immobili
siti in Francia, laddove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50 per
cento ai fini dell’applicazione della tax fonciere.
Come sopra illustrato, le particolari disposizioni in esame, relative all’utilizzo
del valore catastale, si applicano nel caso di immobili situati in Paesi appartenenti
alla Unione europea o in Paesi aderenti al SEE. Pertanto, data la formulazione
letterale della norma, nell’ambito di applicazione sono compresi non solo i Paesi
membri dell’Unione Europea, ma anche la Norvegia e l’Islanda. Infatti, con questi
ultimi due Paesi, che appartengono al SEE, sono in vigore convenzioni contro le
doppie imposizioni che assicurano lo scambio di informazioni non solo ai fini
dell’applicazione delle stesse, ma anche delle imposte italiane.
In allegato alla presente circolare sono elencati i Paesi europei Tabella 1
Elenco Paesi UE e SEE distinguendo quelli per i quali:
• risulta compilata la colonna 2 “Imposta presa a riferimento ai fini della
determinazione del valore dell’immobile, in relazione ai quali si deve assumere
quale base imponibile dell’IVIE il valore catastale dell’immobile utilizzato ai fini
dell’assolvimento delle imposte indicate in tale colonna;
• non risulta compilata la colonna 2 (Belgio, Francia, Irlanda e Malta), in relazione
ai quali per la determinazione della base imponibile dell’IVIE si deve fare
riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di
mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile o, a scelta del
contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario,
eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti IMU.
10
La Tabella 1 Elenco Paesi UE e SEE è stata redatta sulla base di un’analisi
delle legislazioni degli Stati interessati condotta autonomamente dall’Agenzia delle
Entrate senza possibilità di verifica, ad oggi, con le corrispondenti Autorità fiscali
estere. Qualora normative estere sopravvenute o non considerate conducano alla
determinazione di un valore dell’immobile da assumere a base dell’IVIE differente
da quello ricavabile in base alla predetta tabella ovvero all’individuazione di una
imposta patrimoniale pagata all’estero non elencata, il contribuente può utilizzare
tali valori dandone evidenza in sede di controllo da parte dell’Amministrazione
finanziaria.
Nel diagramma che segue sono esemplificate le varie ipotesi di
determinazione della base imponibile dell’IVIE per gli immobili europei, utilizzando
l’acronimo RMO per intendere il reddito medio ordinario.
Valore catastale
Valore catastale
=
Valore dell’immobile
Valore catastale
=
Valore dell’immobile
No
Valore dell’immobile
=
RMO x moltiplicatori locali
Valore dell’immobile
=
RMO x moltiplicatori locali
RMO x moltiplicatori locali
RMO x moltiplicatori locali


RMO x moltiplicatori IMU
RMO x moltiplicatori IMU
Costo di acquisto
Costo di acquisto
Valore di mercato
Valore di mercato
Assenza di valori catastali
Assenza di valori catastali
Valore dell’immobile
=
RMO senza moltiplicatori locali
Valore dell’immobile
=
RMO senza moltiplicatori locali No
No

oppure
oppure
Costo di acquisto
Costo di acquisto
Valore di mercato
Valore di mercato
No
No

RMO x moltiplicatori IMU
RMO x moltiplicatori IMU
Valore catastale
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1.3 Modalità di calcolo dell’IVIE
L’imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore
dell’immobile determinato sulla base dei criteri finora descritti.
Il versamento dell’imposta non è dovuto se l’importo della stessa non supera
complessivamente euro 200. In sostanza sussiste una soglia di esenzione dal
versamento dell’IVIE per gli immobili il cui valore complessivo non superi euro
26.381 circa. In tal caso il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati
relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando
l’obbligo di compilazione del modulo RW2.
Ai fini dell’applicazione della soglia di esenzione di euro 200 si deve fare
riferimento all’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile a
prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni
previste per lo scomputo dei crediti di imposta di cui al paragrafo successivo.
L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di titolarità del diritto di
proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale diritto. A
tale proposito, il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno quindici
giorni è computato per intero.
1.3.1 Detrazioni per crediti di imposta
Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito
d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di
riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile e ad esso relativa. In
sostanza, dall’IVIE dovuta per il 2011 si scomputa l’imposta patrimoniale pagata
all’estero nel medesimo anno. Qualora l’imposta patrimoniale sia corrisposta anche
con riferimento ad altri beni, diversi dagli immobili, occorre effettuare un calcolo
2 Si ricorda che, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
2009,  i contribuenti sono comunque tenuti ad indicare nel modulo RW gli immobili
 tenuti a disposizione, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi
 imponibili nel periodo d’imposta, semprechè di importo superiore a euro
10.000.
12
proporzionale al fine di individuare la quota parte dell’imposta riferibile agli
immobili.
Con riferimento agli immobili detenuti in Europa, nella colonna 3 della
Tabella 1, allegata alla presente circolare, sono individuate, ove esistano, le imposte
di natura patrimoniale che danno diritto allo scomputo dall’IVIE.
Anche per gli immobili detenuti in Paesi diversi da quelli elencati nella
tabella 1, dall’IVIE si detraggono le imposte patrimoniali ivi pagate nell’anno di
riferimento. Ad esempio, si detrae:
- per gli immobili situati negli Stati Uniti, la Real property tax;
- per gli immobili in Argentina, la Impuesto inmobiliario;
- per gli immobili in Svizzera, l’Imposta sulla sostanza delle persone fisiche e
l’Imposta immobiliare;
- per gli immobili in Russia, la Tassa sulla proprietà delle persone fisiche,
Налог на имущество физических лиц (Nalog na imuschestvo fizicheskih
litz).
Il credito d’imposta non può, in ogni caso, superare l’imposta dovuta in Italia.
Appare opportuno precisare che non è possibile detrarre, considerandole
imposte patrimoniali, le imposte legate all’utilizzo di un determinato immobile in
qualità di abitazione dal momento che tali tasse più che essere finalizzate a colpire la
ricchezza costituita dal patrimonio sono dirette a richiedere un contributo, anche se
rapportato al valore dell’immobile, al soggetto che abitando in un determinato luogo
usufruisce dei servizi ivi forniti dalle amministrazioni pubbliche.
1.3.2 Immobili situati in Europa
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi
aderenti al SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall’imposta
dovuta in Italia, si detraggono prioritariamente le imposte patrimoniali
13
effettivamente pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili nell’anno di
riferimento.
Inoltre, qualora sussista un’eccedenza di imposta reddituale gravante su
immobili ivi situati non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 del Testo Unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dall’imposta dovuta in Italia per quegli immobili si
detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta
derivante da tale eccedenza.
Con particolare riferimento alla dichiarazione relativa ai redditi 2011, nel
quadro RM, sezione XIV, colonna 6, del modello UNICO 2012 deve essere indicato
l’ammontare complessivo del credito d’imposta derivante dalle imposte patrimoniali
estere e dalle imposte reddituali estere che non sono state portate a credito ai sensi
dell’articolo 165 del TUIR. A tale riguardo deve essere conservata dal contribuente
separata evidenza delle imposte patrimoniali estere pagate nel 2011 e portate a
credito e delle imposte reddituali estere relative al periodo d’imposta 2011 utilizzate
quale credito d’imposta relativamente all’IVIE.
1.4 Immobili esteri adibiti ad abitazione principale dai soggetti che prestano
lavoro all’estero la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege
Per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua
suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per le persone
fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce
l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri
previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati, l’IVIE è stabilita nella
misura dello 0,4 per cento per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le
relative pertinenze.
Analogamente a quanto previsto dalla normativa italiana relativa all’IMU, si
ritiene che per pertinenze dell’abitazione principale si debbano intendere le unità
14
classificabili nelle tre categorie catastali di seguito riportate, nella misura massima di
un’unità pertinenziale per ciascuna categoria:
- magazzini e locali di deposito;
- stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza fine di lucro;
- tettoie chiuse o aperte.
L’applicazione dell’aliquota ridotta permane fintanto che il lavoratore presta
la propria attività all’estero e viene meno al suo rientro in Italia. Pertanto, l’aliquota
dell’imposta si applica nella misura piena dello 0,76 per cento a decorrere dal
periodo d’imposta in cui il lavoratore acquisisce la residenza in Italia secondo le
disposizioni ordinarie dell’articolo 2 del TUIR e non sulla base di accordi
internazionali.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare situata all’estero adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a
concorrenza del suo ammontare, la somma di euro 200 rapportata al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. In tale fattispecie non trova
applicazione la soglia di esenzione di euro 200 di cui all’articolo 19, comma 15, del
decreto.
Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più
soggetti, la detrazione spetta, proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica, a ciascuno dei soggetti passivi la cui residenza
fiscale in Italia sia determinata ex lege.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
l’importo massimo di euro 400.
Naturalmente, l’applicazione del descritto regime agevolato si applica a
condizione che tali soggetti non possiedano in Italia un’immobile per il quale
15
usufruiscano delle medesime agevolazioni previste ai fini del calcolo dell’IMU per
l’abitazione principale.
Si fa presente, infine, che limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione
principale dai soggetti che prestano lavoro all’estero di cui sopra, è previsto che non
trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 70, comma 2, del TUIR. Ciò
comporta, sostanzialmente, la non imponibilità di tali redditi in Italia.
1.5 Termini e modalità di dichiarazione e versamento dell’IVIE
Il decreto prevede che per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all’IVIE
trovano applicazione le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone
fisiche.
Al fine di dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il contribuente
deve compilare la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche,
indicando il controvalore in euro degli importi in valuta calcolato in base
all’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai sensi
dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Per l’anno 2011 i predetti cambi
sono stati indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30
gennaio 2012.
L’imposta deve essere versata dal contribuente entro il termine previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione relativa al
periodo d’imposta di riferimento, a decorrere dal 2011, ai sensi dell’articolo 17,
commi 1 e 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Non sono dovuti acconti ed è
consentito rateizzare l’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 non si esegue il versamento per il debito della singola imposta o
16
addizionale risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna
l’importo di euro 12,00. Conseguentemente nel caso in cui il debito di imposta
relativo all’IVIE non sia superiore a 12 euro il versamento non deve essere
effettuato.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2012, è
stato disposto, per l’anno in corso, il differimento dei termini di effettuazione dei
versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali da parte delle persone fisiche. In
luogo del 18 giugno 2012 il versamento può essere effettuato entro il 9 luglio 2012
senza alcuna maggiorazione, oppure dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012,
maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse
corrispettivo. La proroga si estende anche ai versamenti per l’IVIE dovuti dalle
società fiduciarie in quanto tenute all’adempimento per conto del
contribuente/fiduciante.
Nel caso di immobili – ivi compresi quelli oggetto di operazione di emersione
mediante la procedura del rimpatrio giuridico – per i quali sia stato stipulato un
contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest’ultima deve applicare
e versare l’imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte
dello stesso.
In tali casi la fiduciaria indica i dati complessivi relativi ai versamenti
dell’imposta nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari
(modello 770 ordinario), a partire dal periodo di imposta 2012 (mod. 770/2013).
Inoltre, devono essere forniti i dati di ciascun contribuente nonché le indicazioni
circa l’ammontare dell’imposta riferibile agli stessi.
E’ evidente che in tale ipotesi il contribuente non deve compilare la predetta
Sezione XVI del quadro RM e, peraltro, non è tenuto a indicare tali immobili nel
modulo RW del predetto modello, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 del
decreto 28 luglio 1990, n. 167, come modificato dall’articolo 8, comma 16-bis, del
decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.
17
Qualora, invece, il contribuente non fornisca la provvista, la società fiduciaria
deve effettuare la segnalazione nominativa all’Amministrazione finanziaria
attraverso il predetto modello di dichiarazione 770.
Nel caso in cui la fiduciaria pur disponendo della provvista non effettui in
tutto o in parte il versamento ovvero lo effettui oltre il termine previsto, per le
relative sanzioni si applicano le disposizioni relative alle omissioni in materia di
imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e per il
cosiddetto “ravvedimento operoso” si applica la disposizione di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il versamento dell’IVIE deve essere effettuato utilizzando i codici indicati
nella risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012:
- “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a
qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello
Stato” per i versamenti effettuati dalle persone fisiche;
- “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a
qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
- Società fiduciarie” per i versamenti effettuati dalle società fiduciarie.
2. IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
(IVAFE)
A decorrere dal periodo d’imposta 2011, è dovuta l’IVAFE sul valore delle
attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.
Sono soggette all’imposta anche le attività finanziarie che sono state oggetto
di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione. Non si
considerano, invece, detenute all’estero le attività finanziarie rimpatriate (sia
fisicamente che giuridicamente).
18
Sono, inoltre, escluse dall’ambito di applicazione di tale disposizione le
attività finanziarie detenute all’estero, ma che sono amministrate da intermediari
finanziari italiani e le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.
In buona sostanza l’imposta è dovuta, a prescindere dalla circostanza che il
soggetto emittente o la controparte siano residenti o meno, nei casi in cui le attività
si considerano detenute all’estero. Si considerano come attività detenute all’estero
anche le attività finanziarie detenute, ad esempio, in cassette di sicurezza all’estero o
tramite intermediari non residenti.
Il comma 19 dell’articolo 19 del decreto precisa che l’imposta è dovuta in
proporzione alla quota di possesso e al periodo di detenzione.
2.1 Ambito soggettivo
Le persone fisiche residenti sono assoggettate all’imposta in esame qualora
detengano all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e
indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se
pervengono da eredità o donazioni.
Ai fini dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione
dell’imposta in esame nel caso di interposizione o di intestazione formale a società
ed altre entità giuridiche si rinvia a quanto specificato con riferimento all’imposta
sugli immobili situati all’estero.
Si precisa, infine, che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione
dell’IVAFE anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero
in via continuativa per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in
forza di presunzione legale che prescinde dalla ricorrenza o meno dei requisiti
richiesti dall’articolo 2 del TUIR, e per i quali è previsto, ai sensi dell’articolo 38 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, l’esonero dalla compilazione del modulo RW
della dichiarazione annuale dei redditi, non solo in relazione al conto corrente
costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle
19
attività lavorative ivi svolte, ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e
patrimoniali detenute all’estero. Rientrano pertanto tra i soggetti in questione le
persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua
suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche
che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia,
nonché i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in zone di frontiera e in
paesi limitrofi.
2.2 Ambito oggettivo
L’imposta si applica sulle seguenti attività finanziarie se detenute all’estero:
�� partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti,
obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli
equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e
certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e
conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di
alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
�� contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui,
finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di
assicurazione estere;
�� contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio
dello Stato;
�� metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
�� diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari
assimilati;
�� ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi
di natura finanziaria di fonte estera.
20
I titoli o i diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la
possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la
quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o
controllanti (cd. stock option) sono soggetti all’imposta solo nel caso in cui siano
cedibili.
Non sono soggette all’IVAFE le forme di previdenza complementare
organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.
Relativamente alle attività finanziarie oggetto di un contratto di
amministrazione con una società fiduciaria residente o di custodia, amministrazione
o gestione con soggetti intermediari residenti, l’IVAFE non è dovuta in quanto su
tali attività viene applicata l’imposta di bollo (ai sensi dell’articolo 13, commi 2-bis
e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. n. 642 del 1972), dal
momento che le stesse non sono considerate come detenute all’estero.
2.2.1 Polizze di assicurazione in regime di libera prestazione di servizi
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 24 maggio 2012, sono soggette all’imposta di bollo prevista
dall’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. n.
642 del 1972, le polizze di assicurazione stipulate da soggetti residenti in Italia ed
emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di
prestazione di servizi che abbiano esercitato la facoltà prevista dall’articolo 26-ter
del D.P.R. n. 600 del 1973 e quella per l’applicazione dell’imposta di bollo in modo
virtuale.
Al riguardo si ricorda che la circolare 31 dicembre 2003, n. 62/E ha
sottolineato come le disposizioni dell’articolo 26-ter, comma 3, del D.P.R. n. 600
del 1973, introdotte dall’articolo 41-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
hanno inteso equiparare il regime impositivo dei rendimenti finanziari di cui
all’articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del TUIR, dovuti dalle
21
predette imprese - nel caso in cui le stesse optino per applicare direttamente
l’imposta sostitutiva sui predetti redditi - con quello previsto per i proventi della
medesima natura corrisposti da imprese italiane. Ciò premesso, anche alla luce delle
disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 maggio
2012 sopra richiamate, si ritiene che, nel caso in cui le predette imprese di
assicurazione estere abbiano esercitato entrambe le predette opzioni, le polizze
assicurative in questione subiscono, ai fini che qui interessano, un trattamento
tributario complessivamente equiparato alle analoghe polizze assicurative italiane.
Pertanto, le stesse possono sostanzialmente considerarsi come detenute in Italia e,
quindi, non sono assoggettate all’IVAFE.
Nel caso in cui le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime
di libertà di prestazione di servizi non esercitino le predette opzioni, ma le polizze
siano affidate in amministrazione a una fiduciaria residente o ad un altro
intermediario residente, sulle stesse trova applicazione l’imposta di bollo di cui al
citato articolo 13, comma 3-ter, del D.P.R n. 642 del 1972 e non è pertanto dovuta
l’IVAFE. Le predette attività, infatti, non si considerano detenute all’estero nel
presupposto che per effetto del predetto mandato ad amministrare, la società
fiduciaria o l’intermediario si impegna ad applicare e versare le ritenute alla fonte o
le imposte sostitutive previste dall’ordinamento tributario sui redditi derivanti dalle
attività oggetto del rapporto e, nelle ipotesi in cui le ritenute siano applicate a titolo
d’acconto ovvero non siano previste, ad effettuare le comunicazioni nominative
all’Amministrazione finanziaria.
Nelle fattispecie in esame si ricorda che l’imposta di bollo è applicata alla
scadenza del contratto o al riscatto della polizza. Tuttavia, qualora il contratto di
amministrazione con la fiduciaria residente o con l’intermediario residente venga
interrotto, i predetti soggetti devono versare l’imposta di bollo determinata per
ciascun anno ed accantonata fino a tale data. Va da sé che, una volta interrotto il
rapporto di intermediazione, la polizza si considera detenuta all’estero e deve essere
22
corrisposta l’IVAFE. Pertanto, il contribuente dovrà compilare al riguardo il quadro
RM del modello UNICO Persone fisiche ed è altresì tenuto a indicare tali attività nel
modulo RW del predetto modello.
Nel caso in cui le compagnie estere operanti in Italia in regime di libertà di
prestazione di servizi non abbiano esercitato le opzioni di cui sopra e le polizze non
siano oggetto di contratti di amministrazione con una fiduciaria residente o con altri
intermediari residenti, sulle stesse è dovuta l’IVAFE, in quanto tali polizze si
considerano detenute all’estero.
Con particolare riferimento al periodo di imposta 2011, si segnala che
l’imposta è dovuta nel caso in cui le predette società non abbiano optato nel 2012
per l’applicazione dell’imposta di bollo in modo virtuale e non abbiano optato nel
2011, o in anni precedenti, per il pagamento dell’imposta sostitutiva prevista
dall’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
2.3 Base imponibile dell’IVAFE
Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al
termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando
la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività
ovvero dell’impresa di assicurazione estera. Qualora le attività non siano più
possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato
delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione.
Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati
regolamentati deve essere utilizzato tale valore.
A tal fine, per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di
quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di
detenzione.
23
Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il
valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.
Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in
mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate
siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in
mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base
imponibile è costituita dal valore nominale.
Infine, nell’ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di
rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.
2.4 Modalità di calcolo dell’IVAFE
L’imposta è dovuta nella misura del:
• 1 per mille per il 2011 e il 2012;
• 1,5 per mille per gli anni successivi.
A differenza di quanto espressamente stabilito per l’IVIE, non è prevista
alcuna soglia di esenzione per il versamento dell’imposta in esame.
L’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di
possesso in caso di attività finanziarie cointestate.
2.4.1 Conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Europa
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione
europea o in Paesi aderenti al SEE che garantiscono un adeguato scambio di
informazioni, l’imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo
13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972,
attualmente pari a euro 34,20.
Tale misura va applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di
risparmio detenuti all’estero dal contribuente.
24
In caso di estinzione o di apertura di tali rapporti in corso d’anno, l’imposta è
rapportata al periodo di detenzione espresso in giorni e per i conti cointestati,
l’imposta fissa è ripartita in base alla percentuale di possesso.
L’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza
annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a euro 5.000. A tal
fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente
presso il medesimo intermediario e a nulla rilevando il periodo di detenzione del
rapporto durante il periodo d’imposta.
Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della
determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota
al medesimo contribuente.
Infine, se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo,
tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione.
L’applicazione della misura fissa nonché della soglia di esenzione di euro
5.000 per l’applicazione dell’IVAFE si riferisce esclusivamente ai conti correnti e ai
libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti al
SEE e non ad altre tipologie di attività finanziarie.
Nel caso in cui operi l’esenzione collegata alla soglia di euro 5.000, i dati
relativi ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti nei predetti Paesi non
devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, fermo l’eventuale obbligo di
compilazione del modulo RW.
2.4.2 Detrazioni per crediti di imposta
Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito
d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di
riferimento, nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie.
Il credito d’imposta non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.
25
Qualora con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria sia in vigore
una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di
natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l’imposizione esclusiva nel Paese
di residenza del possessore, non spetta alcun credito d’imposta per le imposte
patrimoniali eventualmente pagate all’estero. In tali casi, per queste ultime può
essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette
imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.
2.5 Termini e modalità di dichiarazione e versamento dell’IVAFE
Il decreto prevede che per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all’IVAFE si
applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Al fine di dichiarare il valore delle attività finanziarie detenute all’estero deve
essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone
fisiche. A tal fine deve essere indicato il controvalore in euro degli importi in valuta
calcolato in base all’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990,
n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Per l’anno
2011 i predetti cambi sono stati indicati nel provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2012.
Il versamento dell’imposta è effettuato entro il termine del versamento a
saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta di riferimento a decorrere dal 2011 ai sensi dell’articolo 17,
commi 1 e 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Non sono dovuti acconti ed è
consentito rateizzare l’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2012 è
stato disposto, per l’anno in corso, il differimento dei termini di effettuazione dei
26
versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali da parte delle persone fisiche. In
luogo del 18 giugno 2012, il versamento può essere effettuato entro il 9 luglio 2012
senza alcuna maggiorazione, oppure dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012,
maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse
corrispettivo.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 non si esegue il versamento per il debito della singola imposta o
addizionale risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna
l’importo di euro 12,00. Conseguentemente nel caso in cui il debito di imposta
relativo all’IVAFE non sia superiore a 12 euro il versamento non deve essere
effettuato.
Il versamento dell’IVAFE deve essere effettuato utilizzando il codice “4043”
indicato nella risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012 e denominato “Imposta sul
valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato”.
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera
27
Tabella 1
ELENCO PAESI UE E SEE
PAESE
(COLONNA 1 )
IMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI
FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL
VALORE DELL’IMMOBILE
( COLONNA 2 )
IMPOSTE PATRIMONIALI DETRAIBILI
(COLONNA 3 )
AUSTRIA Grundsteuer Grundsteuer
BELGIO ----------- Précompte immobilier/
Onroerende Voorheffing
BULGARIA Danak varhu nedvizhimite imoti
(Данък върху недвижимите имоти)
Danak varhu nedvizhimite imoti
(Данък върху недвижимите имоти)
CIPRO Foros akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
Foros akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
DANIMARCA
- Lov om statslig, kommunal og
amtskommunal ejendomsværdiskat;
- Kommunal og amtskommunal
grundskyld
- Lov om statslig, kommunal og
amtskommunal ejendomsværdiskat;
- Kommunal og amtskommunal
grundskyld
ESTONIA Maamaks Maamaks
FINLANDIA Kiinteistövero/
Fastighetsskatt
Kiinteistövero/
Fastighetsskatt
FRANCIA ----------- - Tax foncière
- Impôt de Solidarité sur la Fortune
GERMANIA Grundsteuer Grundsteur
GRECIA Foros akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
Foros akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
IRLANDA ---------- The rates
ISLANDA Fasteignagjöld Fasteignagjöld
LETTONIA Nekustamā īpašuma nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis
LITUANIA Nekilnojamojo turto mokestis Nekilnojamojo turto mokestis
LUSSEMBURGO Impôt foncier Impôt foncier
MALTA ----------- --------
NORVEGIA Eiendomsskatt - Eiendomsskatt
- Formuesskatt
OLANDA Onroerendzaak belasting Onroerendzaak belasting
28
PAESE
(COLONNA 1 )
IMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI
FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL
VALORE DELL’IMMOBILE
( COLONNA 2 )
IMPOSTE PATRIMONIALI DETRAIBILI
(COLONNA 3 )
POLONIA Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości
PORTOGALLO Imposto Municipal sobre Imóveis Imposto Municipal sobre Imóveis
REGNO UNITO Council tax ----------
REP. CECA Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí
ROMANIA Taxa pe cladiri Taxa pe cladiri
SLOVACCHIA Dan z nehnutelnosti Dan z nehnutelnosti
SLOVENIA
- Nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča
- Davek na premoženje
- Davek na nepremično
premoženje večje vrednosti
- Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča
- Davek na premoženje
- Davek na nepremično premoženje
večje vrednosti
SPAGNA Impuesto sobre Bienes Inmuebles Impuesto sobre Bienes Inmuebles
SVEZIA - Fastighetsskatt
- Kommunal Fastighetsavgift
- Fastighetsskatt
- Kommunal Fastighetsavgift
UNGHERIA Epítményadò Epítményadò
29
Tabella 2
Coefficienti IMU
Coefficienti Tipologia immobile
160 Fabbricati aventi il carattere di abitazione, castelli, palazzi di
eminenti pregi artistici e storici, alloggi tipici del Paese, magazzini e
locali di deposito, nonché stalle, scuderie, rimesse e autorimesse
senza fine di lucro, tettoie chiuse o aperte
140 Collegi, convitti, case di cura e ospedali senza fine di lucro, scuole,
biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, laboratori per arti e
mestieri, locali per esercizi sportivi senza fine di lucro
80 Uffici e studi privati
60 Alberghi e pensioni
55 Negozi e botteghe
135-110 Terreni agricoli

lunedì 23 aprile 2012

La Comunicazione di irregolarità


Comunicazione di irregolarità

 

(Riportiamo la scheda  pubblicata dal sito dell’Agenzia delle Entrate relativa alla Comunicazione di irregolarita di atti fiscali )


Quando il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità può:
  • concordare con il suo contenuto
  • ritenere che sia sbagliata.

Il contribuente riconosce la validità della comunicazione

Il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all’imposta e agli interessi.
In particolare, è previsto che:
  • per le comunicazioni relative ai controlli automatici, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva (nei casi di rettifica della richiesta dell’ufficio). La sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%)
  • per le comunicazioni relative ai controlli formali, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione (anche nei casi di successiva rettifica della richiesta dell’ufficio). La sanzione è ridotta a 2/3 di quella ordinaria (20% invece del 30%)
  • per i redditi a tassazione separata, non sono dovuti né interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di un’eventuale successiva rettifica dell’ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, la sanzione è del 30%.
I pagamenti vanno eseguiti presso le banche, gli uffici postali o gli agenti della riscossione con il modello “F24 precompilato” allegato alla comunicazione (l’importo tiene conto della sanzione ridotta).
Il contribuente (non titolare di partita Iva) che vuole compensare le somme da pagare con eventuali crediti deve presentare alla banca, alla posta o agli agenti della riscossione un modello F24 nel quale, nella sezione “erario”, vanno indicati i seguenti codici tributo:
  • 9001, per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo automatico
  • 9006, per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo formale
  • 9526, per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti le indennità di fine rapporto e le      prestazioni pensionistiche in forma di capitale
  • 9527, per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti gli altri redditi soggetti a tassazione separata (ad esempio, gli arretrati da lavoro dipendente).
Inoltre, nel modello F24 va indicato il numero di codice dell’atto, l’importo a debito e l’anno di riferimento, indicati nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione.
Per i titolari di partita Iva che vogliono compensare le somme da pagare con eventuali crediti è invece obbligatorio effettuare il versamento in via telematica.
Nella tabella che segue sono riepilogati i termini, le sanzioni e le modalità per la regolarizzazione.
Tipo di comunicazione
Termine
Sanzione
Pagamento
Invito per errori formali (che non incidono sul pagamento del tributo)
entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito
Nessuna
Nessuno
Comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioni
entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione
10% della maggiore imposta
Se viene utilizzato il modello F24 “precompilato” allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari sia non titolari di partita Iva) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione. Se non viene utilizzato il modello F24 “precompilato”:
- il contribuente titolare di partita Iva deve versare esclusivamente in via telematica
- il contribuente non titolare di partita Iva può pagare anche con il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione
Comunicazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata
Nessuna
Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni
entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione
20% della maggiore imposta

Il contribuente non riconosce la validità della comunicazione

Il contribuente ha a disposizione soluzioni diverse, a seconda del tipo di comunicazione ricevuta.

Comunicazione emessa a seguito di controllo automatico

E’ possibile:
  • accedere al canale di assistenza Civis se si è abilitati ai servizi telematici (Fisconline ed Entratel)
  • utilizzare il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata (Pec). Con questa modalità si ottengono chiarimenti inviando messaggi alla casella Pec dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it
  • telefonare al Centro di assistenza multicanale (numero 848  800  444). La documentazione necessaria alla correzione può essere trasmessa anche tramite fax
  • rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi che provano la correttezza dei dati dichiarati. Se l’ufficio rettifica parzialmente l’importo, il termine per usufruire della sanzione ridotta parte dalla data di comunicazione della correzione. In questo caso, al contribuente viene consegnato un nuovo modello F24 con l’indicazione dell’importo rettificato. Trascorsi i 30 giorni senza il pagamento, l’ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l’imposta, gli interessi e la sanzione piena (30%).

Comunicazione emessa a seguito di controllo formale

Il contribuente può segnalare all’ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, eventuali dati o elementi non considerati o valutati in maniera sbagliata. Se l’ufficio rettifica la comunicazione, il contribuente riceve un nuovo modello di pagamento con l’indicazione delle somme da versare e può usufruire della sanzione ridotta effettuando il versamento nei 30 giorni successivi al ricevimento della prima comunicazione. Trascorso questo termine, l’ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l’imposta, gli interessi e la sanzione piena (30%).
Il contribuente che vuole pagare solo una parte dell’importo richiesto non può utilizzare il modello F24 precompilato, ma deve compilarne un altro, con i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto indicati nella comunicazione. Anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti.
Attenzione
le comunicazioni al contribuente non contenendo una pretesa tributaria definita, non costituiscono atti impugnabili. Esse, infatti, non sono altro che un mero invito al contribuente a fornire, in via preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione e non sono, dunque, espressione di un potere autoritativo, in quanto non contengono una pretesa impositiva definitiva e non producono effetti negativi immediati per il destinatario.

 


mercoledì 7 marzo 2012

L'IMPRONTA SUI DOCUMENTI INFORMATICI TRIBUTARI


Riportiamo la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del  29 febbraio 2012 avente ad oggetto
  Quesiti riguardanti la comunicazione dell’impronta relativa ai
documenti informatici rilevanti ai fini tributari, ai sensi
dell’articolo 5 del decreto 23 gennaio 2004 e del provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2010
Direzione Centrale Normativa
CIRCOLARE N. 5/E

SOMMARIO
PREMESSA ................................................................................................................ 3
2 QUESITI RIGUARDANTI LE MODALITÀ DI GENERAZIONE ED INVIO DELL’IMPRONTA E DI FORMAZIONE DELLA COMUNICAZIONE...................................................... 3
2.1 Formazione dell’impronta........................................................................................ 3
2.2 Numero delle impronte .......................................................................................... 4
2.3 Contenuto della trasmissione ............................................................................................................ 5
2.4 Libro Unico del Lavoro ................................................................................................................... 5
2.5 Compilazione del campo “periodo d’imposta”.................................................................................. 6
2.6 Compilazione del campo “fatturazione elettronica”........................................................................... .6
2.7 Formato trasmissione...................................................................................................................... .7
2.8 Schema e modulo di controllo ......................................................................................................... 7
2.9 Data di “inizio” e di “fine” validità .................................................................................................... 8
2.10 Soggetto firmatario ....................................................................................................................... 8
3 QUESITI RIGUARDANTI I SOGGETTI ABILITATI ALL’INVIO DELL’IMPRONTA................ 9
3.1 Soggetto tenuto all’invio della comunicazione................................................................................... 9
3.2 Responsabile della conservazione persona fisica ............................................................................10
3.3 Revoca del responsabile della conservazione e nuova nomina ........................................................11
3.4 Presenza di due responsabili della conservazione .......................................................................... 11
3.5 Modifica anagrafica del responsabile della conservazione.............................................................. 12
4 QUESITI RIGUARDANTI I TERMINI PER L’INVIO DELL’IMPRONTA ................................ 12
4.1 Conservazione sostitutiva documenti relativi a periodi fiscalmente prescritti .....................................12
4.2 Termine invio impronta archivi cartacei pregressi .......................................................................... 13
4.3 Periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare ................................................................... 13
4.4 Comunicazione correttiva ............................................................................................................ 15
5 IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI ....................................................... 16
5.1 Assolvimento imposta di bollo sui documenti informatici ............................................................... 16
5.2 Assolvimento dell’imposta di bollo nel caso di periodo d’imposta non
coincidente con l’anno solare ............................................................................................................. 17
5.3 Periodicità delle comunicazioni...................................................................................................... 18
6 QUESITI VARI.............................................................................................................................. 20
6.1 Operazioni straordinarie ............................................................................................................... 20
6.2 Riversamento archivi .................................................................................................................... 21
6.3 Comunicazione correttiva : identificazione file................................................................................. 22
6.4 Conservazione all’estero dei documenti digitali............................................................................... 22
6.5 Effetti della modifica recata all’articolo 2215-bis del codice civile .................................................. 23
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1 PREMESSA
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2010 (di seguito,Provvedimento), è stata data attuazione all’articolo 5 del decreto 23 gennaio 2004, stabilendo che entro il quarto mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, il soggetto interessato o il responsabile della conservazione, ove designato, al fine di estendere la validità dei documenti informatici, trasmette alle competenti Agenzie fiscali l’impronta dell'archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale.
La medesima norma dispone, inoltre, che con proprio provvedimento le Agenzie fiscali indicano gli ulteriori dati ed elementi identificativi da comunicare all’Amministrazione finanziaria.
Con la presente circolare si chiariscono i profili applicativi del Provvedimento in oggetto, fornendo risposta ai più ricorrenti quesiti posti dagli operatori.
In particolare, vengono chiariti gli aspetti relativi alla generazione dell’impronta, all’individuazione dei soggetti abilitati all’invio ed ai termini entro cui l’invio deve essere perfezionato. Vengono, da ultimo, forniti chiarimenti in merito ad ulteriori ambiti applicativi del Provvedimento ed a questioni più generali attinenti alla conservazione dei documenti tributari in modalità informatica.
2 QUESITI RIGUARDANTI LE MODALITÀ DI GENERAZIONE ED INVIO DELL’IMPRONTA E DI FORMAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
2.1 Formazione dell’impronta
D. Nella comunicazione dell’impronta dei documenti informatici viene richiesta l’impronta informatica sotto forma di stringa. A tal riguardo si chiede: Pagina 4 di 25
se occorre produrre l’impronta del documento generata dopo che è stato firmato e marcato temporalmente, oppure se l’Agenzia vuole la stringa della firma digitale (cioè l’impronta informatica crittografata);
quale algoritmo occorre utilizzare per la generazione dell’impronta informatica.
R: L’impronta deve essere prodotta sul file firmato, ossia lo stesso file che viene successivamente marcato temporalmente.
Pertanto, a titolo di esempio, nel processo di generazione dell’impronta occorrerà seguire i seguenti step:
1. il file contenente l’archivio oggetto di conservazione sostitutiva deve essere firmato digitalmente, in tal modo si genera un nuovo file (ad esempio con estensione .p7m);
2. al fine di generare l’impronta si applica al file precedentemente firmato una funzione di hash (ad esempio, SHA-256 ma, in ogni caso, lo stesso algoritmo utilizzato nel successivo processo di apposizione della marca
temporale);
3. a questo punto è possibile applicare al file firmato di cui al punto 1 la marca temporale;
4. infine, sarà necessario compilare la comunicazione in formato Xml inserendo negli appositi campi l'impronta generata sul file di cui al punto 1 e la marca temporale di cui al punto 3.
Infine, si segnala che il sistema effettua un controllo di corrispondenza dell’impronta inserita nella comunicazione con quella presente nella marca temporale.
2.2 Numero delle impronte 
D. L’impronta dell’archivio da trasmettere deve essere una soltanto, oppure ne possono essere trasmesse più di una? Se per esempio si conserva in forma elettronica il registro IVA vendite ed il registro IVA acquisti, e Pagina 5 di 25
quindi si dispone di 2 file firmati e marcati, si dovrà inviare un’unica impronta dell’archivio, oppure due impronte?
R: Si premette che sarebbe opportuno che il contribuente predisponesse, per ogni periodo di imposta, un unico archivio dei documenti fiscalmente rilevanti e generasse un’unica impronta che fosse oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Tuttavia, come anche previsto nelle motivazioni dello stesso Provvedimento, nel caso di più archivi, il contribuente può scegliere se effettuare un’unica comunicazione dell’impronta complessiva ovvero tante comunicazioni quanti sono gli archivi.
Pertanto, nel caso specifico, è possibile inviare una prima comunicazione con l’impronta e la marca temporale del registro IVA vendite ed una seconda comunicazione con l’impronta e la marca temporale del registro IVA acquisti.
In alternativa, gli archivi già oggetto di conservazione sostitutiva (ovvero precedentemente firmati e marcati) possono essere zippati creando un unico file, sul quale deve essere apposta la firma e la marca temporale. A questo punto sarà necessario inviare l’impronta e la marca temporale dell’unico file compresso,
specificando nell’indice dei documenti in archivio le tipologie di documento.
Questa modalità è naturalmente adottabile anche qualora fossero presenti più tipologie di documenti o scritture contabili.
2.3 Contenuto della trasmissione
D. Deve essere trasmessa sia l’impronta dell’archivio conservato in digitale, sia la marca temporale?
R: Si, devono essere trasmesse entrambe.
2.4 Libro Unico del Lavoro
D. Va trasmessa l’impronta dell’archivio di conservazione del Libro Unico del Lavoro?
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R: No. Sebbene il Libro Unico del Lavoro sia comunque un documento rilevante ai fini fiscali (articolo 21 D.P.R. n. 600 del 1973), la metodologia da seguire per conservarlo in forma elettronica è disciplinata dal Decreto 9 luglio 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che non prevede la trasmissione dell’impronta (si veda anche la circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006, paragrafo 2).
2.5 Compilazione del campo “periodo d’imposta”
D. Il campo periodo di imposta, da indicare nel file .xml della comunicazione dell’impronta, prevede un valore numerico di 4 cifre. Nel caso di periodo d’imposta diverso dall'anno solare (1° aprile 2009-31 marzo
2010), come va valorizzato?
R: Il campo periodo di imposta va valorizzato in relazione al modello Unico presentato dal soggetto. Pertanto, per il periodo di imposta 1° aprile 2009- 31 marzo 2010, considerando che tale periodo deve essere dichiarato con il modello UNICO 2010 (periodo d’imposta 2009), il relativo campo andrà valorizzato con il 2009.
2.6 Compilazione del campo “fatturazione elettronica”
D. Il campo fatturazione elettronica, da indicare nel file .xml della comunicazione dell’impronta, richiede la valorizzazione “SI” oppure “NO”. Ma se l’azienda ha adottato la conservazione digitale di un documento
informatico con spedizione cartacea ai clienti (modalità conosciuta anche come fattura elettronica solo lato emittente), cosa dovrà indicare?
R: Ai fini dell’invio della comunicazione, il campo fatturazione elettronica dovrà essere compilato indicando “SI” nel caso di fatturazione elettronica solo lato emittente.
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2.7 Formato trasmissione
D. La marca temporale dovrà essere trasmessa "in formato base64".
Quale tra i seguenti formati deve essere utilizzato?
· TimeStampResponse (.tsr), ovvero risposta diretta grezza del server
· TimeStampToken (.tst), ovvero solo timestamp senza imbustamento
· TimeStampedData (.tsd ), ovvero timestamp imbustato (RFC 5544)
R: I formati di marca temporale ammessi dal software di controllo sono
solo:
· TimeStampResponse (.tsr);
· TimeStampToken (.tst)
Il formato TimeStampedData (.tsd) non è accettato perché non rappresenta una marca temporale vera e propria, ma un contenitore che al suo interno potrebbe o meno avere una o più marche temporali.
Si segnala che gli operatori che utilizzano software che generano file.m7m dovranno estrarre, da tali file marcati, la marca temporale in essi contenuta.
La marca temporale prodotta deve essere codificata in base64 per poter essere inserita nel file xml.
La marca temporale deve essere valida al momento dell’invio.
2.8 Schema e modulo di controllo
D. Dove è possibile reperire lo schema e il modulo di controllo per la
preparazione e l’invio dell’xml?
R: Lo schema xml è pubblicato sul sito dell’Agenzia nel link “specifiche
tecniche” del path Home - Cosa devi fare - Comunicare Dati - Comunicazione
dell'impronta dei documenti informatici - Compilazione e invio - Procedura di
controllo.
Nella stessa pagina è possibile reperire anche il software di controllo.
Il file da inviare deve essere prima controllato attraverso il software di
controllo e, quindi, autenticato secondo il solito procedimento utilizzato per
l’invio delle comunicazioni telematiche tramite Entratel o Fisconline.
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2.9 Data di “inizio” e di “fine” validità
D. Qual è la “data di inizio” e “di fine validità” che bisogna indicare
nella comunicazione? Per esempio, nelle fatture passive il primo documento
non necessariamente ha la data più vecchia, ma semplicemente è stato
registrato prima. In questo caso, quali sono le date da indicare?
R: Per quanto riguarda il ciclo passivo si deve far riferimento alla data di
registrazione del documento ricevuto: questo consente di far coincidere i
documenti indicati nell’archivio di conservazione con quelli annotati nei registri
IVA, ai sensi dell’articolo 251 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero in
contabilità generale, ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600.
Esempio: Una fattura passiva con data 27 dicembre 2010, annotata nel
registro IVA acquisti del cliente in data 15 gennaio 2011, confluirà nell’archivio
informatico dell’anno 2011 la cui impronta, in caso di esercizio coincidente con
l’anno solare, dovrà essere comunicata entro il 31 gennaio 2013.
2.10 Soggetto firmatario
D. Qual è il soggetto tenuto ad apporre la firma digitale sull’impronta
dell’archivio informatico?
R: L’articolo 3, comma 2, del D.M. 23 gennaio 2004 dispone che “Il
processo di conservazione dei documenti informatici (…) termina con la
sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale (…)
sull’insieme dei predetti documenti ovvero su un'evidenza informatica
contenente l’impronta o le impronte dei documenti o di insiemi di essi da parte
del responsabile della conservazione di cui all'art. 5 della deliberazione
dell’AIPA n. 42 del 2001. (…).”
1 L’art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 dispone che “Il contribuente deve numerare in ordine
progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma
dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero
alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta”.
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A sua volta, l’articolo 5 della deliberazione C.N.I.P.A. n. 11 del 2004
(sostituiva della deliberazione A.I.P.A. n. 42 del 2001), nel descrivere le fasi del
processo di conservazione curate dal responsabile della conservazione, prevede
al comma 2 che quest’ultimo possa “delegare, in tutto o in parte, lo svolgimento
delle proprie attività ad una o più persone che, per competenza ed esperienza,
garantiscano la corretta esecuzione delle operazioni ad esse delegate.”
In base al successivo comma 3, inoltre, “Il procedimento di conservazione
sostitutiva può essere affidato, in tutto o in parte, ad altri soggetti, pubblici o
privati, i quali sono tenuti ad osservare quanto previsto dalla presente
deliberazione.”
Ne discende che il soggetto tenuto ad apporre la firma digitale
sull’impronta dell’archivio informatico può essere sia il contribuente, qualora
assuma direttamente il ruolo di responsabile della conservazione, sia un terzo
appositamente nominato ai sensi del citato articolo 5 della deliberazione
C.N.I.P.A. n. 11 del 2004, ovvero un terzo delegato.
3 QUESITI RIGUARDANTI I SOGGETTI ABILITATI ALL’INVIO DELL’IMPRONTA
3.1 Soggetto tenuto all’invio della comunicazione
D. Chi è tenuto all’invio della comunicazione dell’impronta? È
possibile che il responsabile della conservazione, outsourcer esterno, possa
inviare direttamente le comunicazioni delle impronte relative ai vari titolari
della contabilità, oppure l’invio diretto è possibile solo per il titolare della
contabilità (tramite Fisconline o Entratel)?
R: Possono comunicare direttamente l’impronta: il soggetto interessato, il
responsabile delle conservazione ovvero il soggetto eventualmente delegato da
quest’ultimo, sia attraverso il canale telematico Entratel che internet
(Fisconline).
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Nel tracciato della comunicazione, come modificato di recente, deve
essere indicato il codice fiscale del soggetto che si assume l’obbligo della
trasmissione telematica della comunicazione o che conferisce l’incarico ad un
intermediario.
L’impronta può, inoltre, essere comunicata, oltre che dai soggetti
obbligati, anche dai soggetti abilitati attraverso il canale Entratel ai fini della
trasmissione delle dichiarazioni dei redditi (articolo 3, commi 2-bis e 3 del
D.P.R. n. 322 del 1998).
Ad ogni comunicazione effettuata corrisponderà un unico numero di
protocollo.
Va, infine, precisato che i soggetti abilitati attraverso il canale Entratel e
che hanno la necessità di inviare un numero significativo di file, possono
utilizzare gli appositi pacchetti applicativi multifile, sia per il controllo che per
l’invio della comunicazione,disponibili sul sito dei servizi telematici.
3.2 Responsabile della conservazione persona fisica
D. Nel caso in cui il responsabile della conservazione di una società –
interno o esterno – sia una persona fisica, può effettuare la comunicazione
dell’impronta?
R: Il responsabile della conservazione può provvedere in ogni caso alla
comunicazione in via telematica dell’impronta dell’archivio informatico,
avvalendosi dell’abilitazione ai canali Entratel o Fisconline in base ai requisiti
posseduti.
Se il responsabile della conservazione non è una persona fisica, può
designare “gestore incaricato” della comunicazione in esame una persona fisica,
che utilizzerà le proprie credenziali Entratel o Fisconline (a seconda dei requisiti
posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali) e potrà
trasmettere l’impronta in nome e per conto del soggetto obbligato secondo le
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modalità descritte nel paragrafo 3.2 della circolare n. 30/E del 25 giugno 2009. È
utile precisare che un medesimo soggetto può essere incaricato da più enti/società
deleganti diversi tra loro e che può a sua volta nominare uno o più “operatori
incaricati”.
3.3 Revoca del responsabile della conservazione e nuova nomina
D. In caso di revoca del responsabile della conservazione e contestuale
nomina di un nuovo responsabile, l’invio delle impronte relative agli archivi
elettronici conservati per singole annualità - adempimento che la normativa
attribuisce direttamente al contribuente - deve essere effettuato dichiarando
quale responsabile della conservazione quello attualmente incaricato ovvero
quello incaricato all’epoca della formazione e conservazione degli archivi?
R: Considerato che in ogni comunicazione dell’impronta deve essere
indicato il responsabile della conservazione e che - secondo quanto previsto
dall’articolo 7 del Provvedimento - l’invio delle comunicazioni, per il periodo
transitorio, deve essere effettuato in maniera distinta per ciascun periodo di
imposta, l’azienda obbligata alla comunicazione potrà indicare il responsabile
della conservazione riferito ad ogni singolo periodo.
3.4 Presenza di due responsabili della conservazione
D. Una società adotta una conservazione sostitutiva in full-outsourcing
tramite due operatori, Alfa S.p.a. per il ciclo attivo di fatturazione e Beta
S.p.a. per il ciclo passivo, ed entrambi sono responsabili della conservazione
dei rispettivi documenti. Si chiede se tutti e due i responsabili della
conservazione dovranno trasmettere le impronte dei rispettivi archivi?
R: Il soggetto obbligato, nel caso specifico, dovrà comunicare due distinte
impronte.
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In alternativa si potrebbe proporre la generazione di un’unica super
impronta dei due archivi e conservare questi ultimi in un unico luogo. In tal caso,
sarà possibile inviare la super impronta con l’indicazione del responsabile della
conservazione di tale archivio. Il responsabile della conservazione che ha
generato la super impronta potrà essere, indifferentemente, il soggetto Alfa o
Beta.
3.5 Modifica anagrafica del responsabile della conservazione
D. È necessario fare qualche comunicazione nel caso in cui si
modifichino le anagrafiche del responsabile della conservazione, dopo la
comunicazione dell’impronta?
R: No.
4 QUESITI RIGUARDANTI I TERMINI PER L’INVIO DELL’IMPRONTA
4.1 Conservazione sostitutiva documenti relativi a periodi fiscalmente prescritti
D. Nel caso di conservazione sostitutiva di documenti relativi a periodi
anteriori ai termini ordinari di prescrizione dell’attività di accertamento
(nel caso specifico dal 2001 al 2005), è richiesta l’elaborazione e l’invio
dell’impronta all’Agenzia delle Entrate per ogni singolo periodo di imposta
fino al 2005 ovvero l’adempimento è escluso in quanto i termini di
accertamento risultano spirati?
R: Secondo quanto descritto nell’articolo 3 del Provvedimento “la
comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’impronta dell’archivio informatico
dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto della conservazione estende la
validità dei documenti medesimi fino a che permane a fini tributari l’obbligo di
conservazione dei documenti stessi”.
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Si ritiene pertanto che, salvo particolari situazioni (ad esempio,
contenziosi pendenti ovvero proroghe disposte dalle norme), l’invio
dell’impronta dei documenti, oggetto di conservazione sostitutiva, relativi a
periodi anteriori ai termini di prescrizione dell’attività di accertamento non sia
obbligatoria.
Resta fermo l’obbligo, in ogni caso, di conservazione dei predetti
documenti secondo la tempistica generale del Codice Civile.
4.2 Termine invio impronta archivi cartacei pregressi
D. Entro quale termine deve essere inviata l’impronta se si procede
alla progressiva sostituzione di vecchi archivi cartacei con i nuovi
dematerializzati (conservazione sostitutiva del pregresso)?
R: Si ritiene che l’invio dell’impronta degli archivi di periodi d’imposta
pregressi, per i quali si è provveduto ad effettuare la dematerializzazione, possa
avvenire entro il termine di trasmissione della prima comunicazione ordinaria
ancora da effettuare. Qualora per l’anno nel corso del quale si è proceduto alla
dematerializzazione degli archivi pregressi non siano previste comunicazioni
obbligatorie, l’impronta dei predetti archivi andrà comunicata entro il quarto
mese successivo al termine per l’invio delle dichiarazioni fiscali relative all’anno
in cui la dematerializzazione è stata perfezionata.
In ogni caso, se gli archivi pregressi dematerializzati siano relativi a periodi
d’imposta per i quali è decorso il termine di conservazione obbligatoria ai fini
fiscali, la trasmissione dell’impronta sarà facoltativa e potrà essere effettuata
senza limiti di tempo.
4.3 Periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
D. Se il periodo di imposta è diverso dall’anno solare si dovranno
inviare due impronte? Se sì, come fare per le scritture contabili come per
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esempio il libro giornale, i mastri contabili, ed il registro dei beni
ammortizzabili che vengono conservati per periodo d’imposta?
Inoltre, quali sono i termini per l’invio dell’impronta e della marca
temporale per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare: ad
esempio, qual è il termine per l’invio dell’impronta di una società che ha
esercizio sociale 1° aprile - 31 marzo?
In quest’ultima ipotesi, i termini devono essere differenti per le fatture, la
cui numerazione segue l’anno solare?
R: Il Provvedimento prevede che l’invio dell’impronta deve essere
effettuato entro il quarto mese successivo alla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi. Ne consegue che entro tale termine
le imprese con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare dovranno
inviare tutti gli archivi afferenti ad un intero periodo di imposta, ancorché a
cavallo di due anni. Entro lo stesso termine devono inviare anche l’impronta
degli archivi IVA.
Esempio 1 – società con esercizio coincidente con l’anno solare
Documentazione relativa all’anno 2011
· Scadenza invio dichiarazione dei redditi: 30/09/20122
· Scadenza chiusura processo di conservazione 31/12/2012
· Scadenza invio comunicazione impronta anno 2011: 31/01/2013.
Esempio 2 – società con esercizio non coincidente con l’anno solare (es:
01/04/2010 -31/03/2011, quindi in corso al 1° gennaio 2011).
Documentazione relativa al periodo 2010-11
· Scadenza invio dichiarazione dei redditi: 31/12/2011.
2 L’esempio proposto fa riferimento ai termini di presentazione della dichiarazione in vigore alla data di
emanazione della presente circolare.
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· Scadenza chiusura processo di conservazione: 31/03/2012.
· Scadenza invio comunicazione impronta periodo 2010-11: 30/04/2012.
Se il periodo 2010-2011 è anche il primo in cui il contribuente sceglie la
conservazione sostitutiva e provvede alla dematerializzazione del pregresso,
entro il termine del 30/04/2012 invierà, contestualmente all’impronta del periodo,
anche quella degli anni pregressi.
Anche le fatture emesse e/o ricevute nel periodo 01/04/2010 – 31/03/2011
(ancorché recanti numerazioni parametrate ai due diversi anni solari di
riferimento) dovranno essere comunicate con la stessa tempistica, posto che il
Provvedimento non prevede differenti scadenze collegate alle dichiarazioni dei
redditi e alle dichiarazioni IVA.
Tali considerazioni valgono per ogni altro documento/registro rilevante ai
fini tributari.
Quindi, considerate le regole introdotte con il Provvedimento, si deve
ritenere superata la precedente posizione espressa con la circolare 36/E del 6
dicembre 20063.
4.4 Comunicazione correttiva
D. Cosa fare in caso di invio di una comunicazione errata? I 30 giorni
entro cui trasmettere la comunicazione correttiva, decorrono dalla data di
trasmissione della comunicazione ordinaria, oppure dalla scadenza ultima
del termine di trasmissione, che per il periodo d’imposta 2011 è il 31 gennaio
2013?
3 La circolare 36/E del 6 dicembre 2006 ha precisato che “nel caso di esercizio non coincidente con
l'anno solare, considerato la possibilità di un disallineamento dei termini previsti per la presentazione
della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione iva, il termine per l'invio dell'impronta in esame deve
essere collegato alle singole date previste per le differenti dichiarazioni; in tal modo il contribuente
dovra' procedere a distinti invii dell'impronta, con riferimento, rispettivamente, alla contabilità
conservata rilevante ai fini iva ed a quella rilevante ai fini delle imposte dirette”.
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R: È possibile inviare una comunicazione correttiva di una comunicazione
già inviata. È possibile inviare - solo una volta - una comunicazione correttiva di
una comunicazione ordinaria validamente trasmessa (in altre parole, non è
possibile correggere una comunicazione correttiva, né una comunicazione per
riversamento).
La comunicazione correttiva può essere trasmessa non oltre 30 giorni dal
termine di trasmissione dei dati da sostituire, quindi per il periodo d’imposta
2011 entro il 4 marzo 2013.
5 IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI
5.1 Assolvimento imposta di bollo sui documenti informatici
D. Quando e come si assolve l’imposta di bollo, se dovuta, sui
documenti informatici?
R: Si osserva preliminarmente che i registri - a prescindere dal formato
digitale o analogico - scontano l’imposta di bollo, se dovuta, prima di essere
posti in uso. Vale a dire, antecedentemente al momento della prima registrazione
relativa al periodo d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ai sensi del quale
“L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri
indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso
per quelli indicati nella parte seconda.” (cfr. anche la circolare del 22 ottobre
2001, n. 92/E, paragrafo 2.1).
La modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, quindi, è subordinata
alla scelta - preventiva alla messa in uso - da parte del contribuente in ordine alla
tenuta dei registri. Nel caso in cui il contribuente opti per la tenuta come
documenti informatici, l’imposta è assolta secondo la modalità e nei termini di
cui all’articolo 7 del D.M. 23 gennaio 2004, secondo cui “1. L’imposta di bollo
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sui documenti informatici è corrisposta mediante versamento nei modi di cui al
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. L’interessato presenta all’Ufficio delle
entrate competente una comunicazione contenente l’indicazione del numero
presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o
utilizzati durante l’anno, nonché l’importo e gli estremi dell'avvenuto pagamento
dell'imposta.
2. Entro il mese di gennaio dell’anno successivo è presentata
dall’interessato all’Ufficio delle entrate competente una comunicazione
contenente l’indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per
tipologia, formati nell’anno precedente e gli estremi del versamento
dell’eventuale differenza dell’imposta, effettuato con i modi di cui al comma 1,
ovvero la richiesta di rimborso o di compensazione. L’importo complessivo
corrisposto, risultante dalla comunicazione, viene assunto come base
provvisoria per la liquidazione dell’imposta per l’anno in corso. (…)”
5.2 Assolvimento dell’imposta di bollo nel caso di periodo d’imposta non coincidente
con l’anno solare
D. Quando e come si assolve l’imposta di bollo, se dovuta, sui
documenti informatici in caso di periodo d’imposta non coincidente con
l’anno solare?
R: L’articolo 7 del decreto ministeriale 23 gennaio 2004, sopra citato nella
risposta al quesito 5.6, utilizza sistematicamente il termine “anno”, che presenta
implicazioni contabili e fiscali diverse da quelle associate alla locuzione
“periodo d’imposta”.
Da un lato, con il termine “anno” senza ulteriori specificazioni, si
intendono i 12 mesi solari (incidentalmente, si osserva che, ai fini IVA, anno
solare e periodo d’imposta coincidono, ai sensi dell’articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
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Dall’altro lato, la definizione del “periodo d’imposta” è sancita, ai fini
delle imposte dirette, dall’articolo 76 del T.u.i.r., di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che al comma 2 dispone: “Il periodo
di imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società o
dell’ente, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Se la durata
dell’esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall’atto
costitutivo o è determinata in due o più anni il periodo di imposta è costituito
dall’anno solare.”
Ciò posto, si ritiene che l’“anno” enunciato nel citato articolo 7 del D.M.
23 gennaio 2004 debba essere inteso come anno solare, e che il numero
presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o
utilizzati, anche se riferiti alle frazioni di due distinti periodi d’imposta, debba
essere calcolato in relazione a tale periodo.
Si precisa che l’eventuale coesistenza di registri analogici e informatici nel
medesimo periodo d’imposta è compatibile con l’articolo 3, comma 1, lettera d),
del citato D.M., che consente la memorizzazione dei documenti informatici su
qualunque supporto, a condizione che sia assicurato l’ordine cronologico e non
vi sia soluzione di continuità “per ciascun periodo d’imposta”.
Ad esempio, nel caso di periodo d’imposta 01/09/x – 31/08/x+1, è
ammissibile, nel corso dell’anno solare 2010, la tenuta e conservazione dei
registri in modalità analogica, per il periodo d’imposta che termina il 31 agosto
2010, e in modalità informatica, per il periodo d’imposta che inizia il 1°
settembre 2010. Limitatamente a tale ipotesi, si precisa che il numero presuntivo
degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati
durante l’anno va calcolato con riferimento alla frazione d’anno dal 1° settembre
al 31 dicembre 2010.
5.3 Periodicità delle comunicazioni
D. Le comunicazioni di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del D.M. 23
gennaio 2004 vanno effettuate ogni anno?
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R: Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2004,
“l’interessato presenta all'Ufficio delle entrate competente una comunicazione
contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei
registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l'anno, nonché l'importo
e gli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta.”
Il successivo comma 2, inoltre, dispone che “entro il mese di gennaio
dell'anno successivo è presentata dall'interessato all'Ufficio delle entrate
competente una comunicazione contenente l'indicazione del numero dei
documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell'anno precedente e gli
estremi del versamento dell'eventuale differenza dell'imposta, effettuato con i
modi di cui al comma 1, ovvero la richiesta di rimborso o di compensazione.
L’importo complessivo corrisposto, risultante dalla comunicazione, viene
assunto come base provvisoria per la liquidazione dell’imposta per l’anno in
corso.”
Dal combinato disposto delle norme citate emerge che il contribuente è
tenuto a comunicare sia il numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei
registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l’anno, unitamente
all’importo e agli estremi del versamento in acconto dell’imposta, sia il numero
definitivo dei predetti atti e documenti, unitamente all’importo e agli estremi del
versamento a saldo.
La comunicazione preventiva di cui al comma 1 è effettuata
antecedentemente alla messa in uso degli atti e dei documenti soggetti
all’imposta di bollo. Si precisa, infatti, che i registri – a prescindere dal formato
digitale o analogico – devono in ogni caso aver scontato l’imposta di bollo
antecedentemente al momento della prima registrazione relativa al periodo
d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
642: “L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i
registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso
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d’uso per quelli indicati nella parte seconda.” (cfr. anche la circolare del 22
ottobre 2001, n. 92/E, paragrafo 2.1).
In tal senso si deve ritenere superata la precedente posizione espressa con
la risoluzione 161/E del 2007 nella quale è stato affermato, in maniera generica,
che la comunicazione preventiva va inoltrata “anteriormente al primo avvio del
processo di conservazione”.
La comunicazione consuntiva di cui al comma 2, invece, è effettuata entro
il 31 gennaio dell’anno successivo.
A regime, si è dell’avviso che sia sufficiente effettuare un’unica
comunicazione entro il 31 gennaio di ogni anno, contenente il numero definitivo
degli atti dei documenti e dei registri emessi o utilizzati durante l’anno
precedente; l’importo e gli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta a saldo
per l’anno precedente ovvero la richiesta di rimborso o di compensazione
dell’eventuale eccedenza; l’importo e gli estremi dell’avvenuto pagamento
dell’imposta in acconto per l’anno in corso.
6 QUESITI VARI
6.1 Operazioni straordinarie
D. Nel caso di operazione straordinaria, fusione per incorporazione,
con effetti nel corso del periodo di imposta, si chiede quale sia il soggetto
tenuto a trasmettere l’impronta ed entro quali termini.
R: Ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, del D.P.R. n. 322 del 1998, “In
caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante
dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio
delle società fuse o incorporate compresa tra l’inizio del periodo d'imposta e la
data in cui ha effetto la fusione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a
tale data [...] in via telematica.”
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Ne discende che la società risultante dalla fusione è tenuta anche alla
comunicazione dell’impronta degli archivi informatici oggetto della
conservazione e della marca temporale per ciascuna società fusa o incorporata. Il
termine di comunicazione dell’impronta è il quarto mese dal termine per la
presentazione della dichiarazione relativa alla frazione di esercizio ante fusione,
che, nel caso di specie, si perfeziona entro l’ultimo giorno del nono mese
successivo alla data di effetto della fusione.
Esempio:
· data di effetto della fusione: 15 aprile 2011;
· termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo 01/01-
14/04/2011: 31 gennaio 2012;
· termine per la comunicazione dell’impronta relativa a ciascuna delle
società fuse o incorporate: 31 maggio 2012.
Inoltre se la fusione ha effetto prima della scadenza del termine ordinario
per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta precedente,
la società risultante dalla fusione dovrà presentare le suddette dichiarazioni per la
società fusa (cfr. risoluzione 3 giugno 1978, n. 11/1228) e, conseguentemente,
adempiere all’obbligo di comunicazione dell’impronta per il medesimo periodo
d’imposta.
6.2 Riversamento archivi
D. Cosa si deve fare se si effettua un riversamento degli archivi su un
altro supporto?
R: Come chiarito dall’Agenzia delle entrate in precedenti circolari, dal
punto di vista informatico il riversamento può essere “diretto” ovvero
“sostitutivo”.
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Mentre il riversamento diretto consiste nel trasferire il documento
conservato da un supporto di memorizzazione ad un altro senza alternarne la
rappresentazione digitale, quello sostitutivo modifica detta rappresentazione (cfr.
paragrafo 6 delle Note esplicative alla delibera C.N.I.P.A. n. 11/2004).
In presenza di un riversamento sostitutivo andrà inviata una
comunicazione sostitutiva precisando che si tratta di “riversamento sostitutivo”
della comunicazione precedentemente inviata.
Le comunicazioni sostitutive per riversamento devono contenere gli stessi
documenti contenuti nella comunicazione da sostituire e nello stesso ordine in cui
sono stati elencati nella comunicazione da sostituire.
6.3 Comunicazione correttiva : identificazione file
D. In caso di comunicazione correttiva come si identifica il file
interessato dalla comunicazione?
R: Nella comunicazione sostituiva si deve indicare il protocollo
telematico del file da sostituire, al fine di individuare la comunicazione sostituita.
6.4 Conservazione all’estero dei documenti digitali
D. È possibile conservare fuori dal territorio italiano i documenti
fiscali conservati in modalità digitale? In sostanza è possibile conservare su
un server in Germania i file dei registri IVA?
R: A norma dell’articolo 39, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, “Le
fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono
essere archiviate in forma elettronica. Il luogo di archiviazione delle stesse può
essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno
strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo,
residente o domiciliato nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo,
l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso
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contenuti, ivi compresi i certificati destinati a garantire l'autenticità dell'origine e
l'integrità delle fatture emesse in formato elettronico, di cui all'art. 21, comma 3,
siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.”
Si ritiene, quindi, che la conservazione in solo formato digitale dei
documenti fiscali ed amministrativi fuori dal territorio italiano sia consentita per
le fatture elettroniche emesse previo accordo con il destinatario, nonché per le
fatture elettroniche emesse senza accordo e spedite in formato cartaceo
(conservazione sostitutiva di documento informatico lato emittente), mentre sia
esclusa per i restanti documenti.
I file inerenti la conservazione sostitutiva delle scritture contabili, delle
fatture di acquisto scansionate e conservate in sostitutiva, dei libri sociali
obbligatori, dei documenti di trasporto, eccetera dovranno essere conservati su
supporti magnetici (server) oppure ottici (DVD, CD, etc) localizzati nel territorio
italiano.
6.5 Effetti della modifica recata all’articolo 2215-bis del codice civile
D. Si chiede di chiarire se la modifica introdotta dall’articolo 6,
comma 2, lettera f-quater del decreto legge n. 70 del 2011, all’articolo 2215-
bis del codice civile - in particolare, l’aggiunta dell’ultimo comma - abbia
natura innovativa ovvero interpretativa della disciplina previgente in
materia di tenuta informatica delle scritture contabili.
R: L’articolo 16, comma 12-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha inserito, nel codice civile,
l’articolo 2215-bis dedicato alla disciplina delle scritture contabili tenute in via
informatica.
La disciplina contenuta nel citato articolo 2215-bis - che si applica a libri,
repertori, scritture e documentazione “la cui tenuta è obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle
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dimensioni dell’impresa” - è stata recentemente oggetto di modifica normativa
mediante la sostituzione integrale dei commi terzo e quarto e l’aggiunta di un
ultimo comma (cfr articolo 6, comma 2, lettera f-quater, del decreto legge 13
maggio 2011, n. 70),
Prima di tale modifica, il citato articolo 2215-bis prevedeva, quanto agli
obblighi di numerazione progressiva, di vidimazione ed agli altri obblighi
previsti da legge o regolamento, che gli stessi fossero “assolti, […], mediante
apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marca
temporale e della firma digitale dell’imprenditore, o di altro soggetto dal
medesimo delegato”, sull’insieme delle registrazioni relative ai tre mesi
precedenti. In assenza di registrazioni nel trimestre, era previsto che la firma
digitale e la marcatura temporale fossero “apposte all’atto di una nuova
registrazione”. Ai libri, registri e repertori così tenuti veniva, infine, riconosciuta
“l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile”.
In virtù delle modifiche introdotte dal citato decreto legge n. 70 del 2011,
allo stato è previsto che gli obblighi di numerazione progressiva e vidimazione
dei libri debbano essere assolti almeno una volta all’anno. Inoltre, nell’ipotesi
in cui, per un anno, non siano state eseguite registrazioni, è stabilito che la firma
digitale e la marcatura temporale debbano essere apposte all’atto di una nuova
registrazione e che da tale apposizione decorra il periodo annuale per
l’assolvimento di tali obblighi. Infine, è disposto che il termine annuale per
apporre la firma digitale e la marca temporale opera, per i libri e per i registri la
cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura
tributaria, secondo le norme ivi previste in materia di conservazione digitale.
Per effetto dell’aggiunta dell’ultimo comma dell’articolo 2215-bis, quindi,
nell’ipotesi in cui libri e registri previsti obbligatoriamente dalla normativa
tributaria siano tenuti con modalità informatica, il termine annuale per apporre la
firma digitale e la marca temporale opera, a fini fiscali, secondo il dettato
normativo di cui al decreto ministeriale del 23 gennaio 2004 che disciplina le
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“modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici
ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto”.
Tanto premesso, si chiarisce che la modifica normativa recata con
l’introduzione dell’ultimo comma dell’articolo 2215-bis non ha carattere
innovativo ma meramente interpretativo, dal momento che alle conclusioni ivi
contenute - rinvio della disciplina civilista a quella fiscale per la
tenuta/conservazione di libri e registri obbligatori per disposizione di legge o di
regolamento di natura tributaria - si poteva pervenire anche in assenza
dell’intervento di cui al decreto legge n. 70 del 2011. In particolare, non avendo
il legislatore, al momento dell’introduzione del citato articolo 2215-bis con il
decreto legge n. 185 del 2008, previsto alcuna modifica o abrogazione del
decreto ministeriale 23 gennaio 2004, lo stesso continuava ad essere efficace ed
applicabile.
Pertanto, le disposizioni di cui all’articolo 2215-bis avevano, già prima
della modifica normativa introdotta dal decreto legge n. 70 del 2011, valenza
esclusivamente civilistica e si ponevano in rapporto di genere a specie con quelle
vigenti nell’ambito del sistema tributario. Ne consegue che non si crea, rispetto
al passato, alcuna discontinuità di disciplina circa la tenuta/conservazione di libri
e registri obbligatori per disposizione di legge o di regolamento di natura
tributaria.
**********
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA