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giovedì 12 maggio 2016

PARTE ILPROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PTT) - SIGIT

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PTT) - SIGIT

 
 
Dal 1° dicembre 2015 il processo tributario telematico è una realtà. Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 10 agosto 2015, numero 184, del decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015, sono state definite le regole tecniche che le parti che intendono costituirsi con modalità telematica debbono rispettare.
Il Decreto costituisce la prima attuazione del Regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n° 163).
La costituzione con tale modalità può avvenire per i processi tributari innanzi alle Commissioni della Toscana e dell'Umbria.
Una volta effettuato il deposito tramite il "PTT" è possibile consultare il fascicolo processuale informatico ed i relativi atti tramite il rinnovato servizio del "Telecontenzioso".
Con la Circolare n° 2/DF dell'11/5/2016 sono state emanate le linee guida che forniscono spiegazioni sul SIGIT ed indicazioni sulle modalità di accesso ed utilizzo dei servizi del PTT.
Per saperne di più, si possono consultare leistruzioni ed i video delle pillole formative disponibili sul sito di Assistenza Online del Portale.
Un altro passo avanti del nuovo Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), che ha integrato i servizi del PTT e del Telecontenzioso.

mercoledì 14 novembre 2012

Nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario


Nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario

       Dal sito dell'Agenzia delle Entrate, dalla esauriente guida al processo tributario, riprendiamo e trascriviamo la Nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario, che riporta i modelli predisposti dalla Direzione della giustizia tributaria, per il deposito dei ricorsi e degli atti sia innanzi alle commissioni tributarie provinciali che regionali. I modelli vanno ad integrare e semplificare la Nota di deposito atti e documenti già prevista a tal fine  
L’articolo 22, comma 1 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (così come modificato dall’articolo 2, comma 35-quater, lettera c, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 216 del 16 settembre 2011) prevede obbligo per la parte ricorrente di depositare, all’atto della costituzione in giudizio, la nota contenente la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o degli appelli. Detta richiesta consente agli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie di rilasciare al ricorrente il corrispondente numero di ruolo del registro generale. La Direzione della Giustizia tributaria ha predisposto i relativi modelli, uno per le Commissioni tributarie provinciali, l’altro per le Commissioni tributarie regionali, che dovranno essere compilati dai ricorrenti che si costituiscono in giudizio a decorrere dal 17 settembre 2011.
  • Nota Iscrizione a ruolo C.T. Provinciale: (pdf - doc)
  • Nota Iscrizione a ruolo C.T. Regionale:  (pdf - doc)
In attesa della realizzazione di uno specifico applicativo per la compilazione informatica della Nota di iscrizione a ruolo, sono scaricabili e compilabili i modelli in formato doc. Ai fini della compilazione si consiglia di copiare il modello in una cartella del personal computer.  I file sono protetti ma sono compilabili tutti i campi previsti dal modello ufficiale. Per passare da un campo a quello successivo è possibile utilizzare, oltre al mouse, il tasto Tabulatore (o tasto TAB) o i tasti direzionali. A video, i campi editabili sono evidenziati in grigio, ma nella stampa l’evidenziazione non viene riprodotta. Il file può essere rinominato e duplicato; il suo salvataggio permette di mantenere le informazioni acquisite, per ritrovarle disponibili alla successiva apertura del file. La firma deve essere autografa.