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sabato 30 luglio 2016

NUOVE NORME SU REVISORI E PARTECIPATE

Il Consiglio dei ministri si è riunito il 14 luglio 2016, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti.

In apertura del Consiglio dei ministri, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, ha comunicato l’adozione di 4 ulteriori provvedimenti, di cui 3 riferiti al Governo in carica.
REVISIONE LEGALE DEI CONTI ANNUALI E CONSOLIDATI
Attuazione della direttiva europea sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e in materia di cooperazione amministrativa (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Il decreto legislativo è stato riformulato in alcune disposizioni tenendo conto del parere delle commissioni parlamentari. Gli aspetti essenziali sono rimasti invariati.
Le ragioni della direttiva europea risiedono nella necessità di rinforzare quanto più possibile gli strumenti utili a prevenire le crisi finanziarie, specialmente di carattere sistemico, attraverso presidi solidi della veridicità ed affidabilità dei bilanci. Tra tali strumenti, la direttiva ritiene essenziale prevedere un idoneo livello qualitativo della revisione legale, nonché un maggiore rigore nei requisiti di indipendenza dei revisori e delle società di revisione legale nei confronti delle società revisionate.
Il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea regola l’attività dei revisori dei conti, dall’accesso alla professione, ai principi deontologici, alla disciplina della relazione di revisione.
Si conferma l’assetto vigente nella ripartizione delle competenze tra Ministero dell’economia e delle finanze e Consob, le due Autorità con responsabilità in materia di revisione legale.
Per l’accesso alla professione di revisore legale dei conti resta il tirocinio della durata triennale, con la possibilità che sia svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea, in base ad appositi accordi, nell’ambito di una convenzione quadro MIUR-MEF. L’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale deve essere bandito almeno una volta l’anno.
Il decreto legislativo innova anche il contenuto informativo del Registro prevedendo l’obbligo della posta elettronica certificata per gli iscritti al registro stesso, per rendere più economico ed efficace il flusso delle comunicazioni. Diventano più stringenti i principi di indipendenza e obiettività e si stabilisce il divieto di ricevere regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall’ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione.
In caso di accertate irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale sono previste sanzioni che vanno dall’avvertimento alla cancellazione dal registro del revisione legale della società di revisione o del responsabile dell’incarico.



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RIORDINO DELLE PARTECIPATE

Norme di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche (decreto legislativo – secondo esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in secondo esame preliminare, il decreto legislativo del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Nello specifico il testo unico, che si applica alle società di capitali (S.p.a. o S.r.l.), prevede la drastica riduzione delle società partecipate, con particolare riferimento alle scatole vuote, alle società inattive, alle micro e a quelle che non producono servizi indispensabili alla collettività. Sono introdotti interventi di moralizzazione sui compensi degli amministratori. Per il futuro sono individuati i criteri chiari sulla base dei quali sarà possibile costituire e gestire le società partecipate.
Sono stati recepiti gran parte dei suggerimenti avanzati dalla Conferenza unificata, dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari. Il decreto sarà ora nuovamente trasmesso alle Camere con le osservazioni e le modificazioni apportate al precedente testo, secondo quanto previsto espressamente dalla legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione.

mercoledì 15 gennaio 2014

REVISIONE LEGALE Laurini, ritorno all'equipollenza scelta di equità

REVISIONE LEGALE
Laurini, ritorno all'equipollenza scelta di equità
Soddisfazione del Commissario straordinario della categoria per l'approvazione al senato dell'emendamento che ripristina per i commercialisti l'esonero dall'esame per la revisione. Plauso all'impegno dell'esecutivo
“Un sentito ringraziamento al Governo per aver sostenuto in sede parlamentare un’istanza legittima  e assolutamente non corporativa, al fine di riaffermare il ruolo nella società e nello Stato dei commercialisti italiani e di tutte le professioni regolamentate. La nostra battaglia in difesa dell’equipollenza non è stata dettata da interessi di parte, riconducibili ad una specifica categoria, ma rivolta a ristabilire equità e giustizia, dal momento che un ulteriore esame per l’accesso al Registro dei revisori legali non era imposto ai commercialisti dalla direttiva europea, ne è condizione della terzietà prevista dalla direttiva stessa. Anzi, è in perfetta linea con l’orientamento europeo e con la concreta attuazione che dello stesso si è data nei diversi Paesi membri dell’Ue”.
È quanto affermato da Giancarlo Laurini, commissario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dopo l’approvazione, da parte della commissione Bilancio del Senato, di un emendamento al decreto “Salva-Roma”, che ristabilisce l’equipollenza tra il percorso formativo per l’accesso alla professione di commercialista e quello per lo svolgimento della funzione di revisore legale.
L’emendamento, dunque, supera il regolamento attuativo del decreto legislativo 39/2010, predisposto nelle scorse settimane dai ministeri dell’Economia e della Giustizia che, invece, andava in direzione opposta, prevedendo uno specifico esame per l'iscrizione al Registro dei revisori legali, che si sarebbe aggiunto a quello già superato per l’esercizio della professione di commercialista. Il Governo, quindi, ha mantenuto la promessa fatta a Roma lo scorso 19 novembre, in occasione della manifestazione unitaria dei commercialisti proprio in difesa dell’equipollenza, durante la quale il viceministro all’Economia, Stefano Fassina, e il sottosegretario alla Giustizia, Giuseppe Berretta, avevano sottolineato il loro personale impegno su questo fronte.
“Si tratta – ha continuato Laurini – di aver eliminato le barriere all’ingresso previste dal regolamento ministeriale non certo dalla direttiva comunitaria, né dalla legge attuativa. La politica ha giustamente interpretato la norma europea, adattandola al contesto italiano. Nel nostro Paese, purtroppo, si richiama spesso la normativa comunitaria non per comprenderne lo spirito e per attuarla nel concreto, ma per fare delle scelte che non sono in perfetta sintonia con essa, frutto di confusione e disinformazione".
"Ormai – ha concluso il commissario straordinario – il percorso parlamentare del "Salva-Roma” appare finalmente giunto al traguardo, considerando anche i tempi brevi a disposizione della Camera per l’approvazione definitiva”.

martedì 10 settembre 2013

ADEMPIMENTI PER LA PRIMA FORMAZIONE DEL REGISTRO DEI REVISORI

Dal Portale del Revisore Revisore Legale  

del Ministero dell'Economia e Finanzetrascriviamo  le istruzioni  per gli adempimenti connessi alla prima formazione del Registro dei Revisori Legali di prossima scadenza
Al fine di consentire una ordinata organizzazione del Registro, il termine per procedere agli adempimenti connessi alla prima formazione è il 23 settembre 2013. L’accreditamento sarà comunque possibile anche oltre questa data, sia per i nuovi che per i vecchi iscritti; sarà inoltre sempre possibile l’accesso all’area riservata ai fini del costante aggiornamento dei dati comunicati al Registro. Si ricorda che in caso di variazione dei dati anagrafici o dei dati relativi agli incarichi di revisione assunti, ciascun iscritto (revisore o società di revisione) è tenuto all’aggiornamento del Registro entro il termine di 30 giorni dalla data di variazione (art. 16 D.M. 145/2012).


Revisione legale


Ti trovi in: Revisione legale  >  Registro dei Revisori Legali  >  Adempimenti prima formazione del registro

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PRIMA FORMAZIONE DEL REGISTRO

Chi è tenuto
Tutti i soggetti iscritti al Registro dei revisori legali, persone fisiche e società di revisione, alla data di emanazione della determina della Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2013, pubblicata il 25 giugno 2013, sono tenuti a comunicare le informazioni previste attraverso le modalità descritte di seguito.
E’ possibile verificare l’iscrizione al Registro revisori legali sul sito:
Se il codice fiscale del Revisore o la partita Iva della Società di revisione non risulta corretto/a prima di procedere all’accreditamento è necessario inviare segnalazione all’indirizzo PEC registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it con oggetto "Anomalia codice fiscale o partita IVA", allegando copia immagine di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale/certificato di attribuzione della partita IVA.
Quali informazioni occorre comunicare e/o aggiornare
Il contenuto informativo necessario alla corretta gestione del Registro dei revisori legali prevede la comunicazione e/o aggiornamento delle seguenti informazioni:
Per le persone fisiche: i dati anagrafici, i dati di indirizzo tra i quali quello dove il revisore svolge la propria attività, il recapito telefonico, la casella di posta elettronica, eventuali iscrizioni in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Paesi terzi.
Per le società di revisione: legale rappresentante, l’indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia, i riferimenti per contattare la società, nome, cognome e numero di iscrizione nel Registro dei revisori legali dei soci o amministratori della società di revisione ed altri revisori legali che svolgono attività per conto della società.
Le informazioni strumentali necessarie alla tenuta del Registro dei revisori legali sono:
Gli incarichi di revisione legale in essere, la durata e i corrispettivi pattuiti degli stessi e successivamente ogni variazione relativa agli incarichi (nuovi incarichi, cessazioni e subentri)
La Sezione attivi/inattivi
Tutti i revisori legali, precedentemente iscritti al Registro dei revisori contabili, sono stati collocati nell’elenco dei revisori attivi; tutti coloro che intendono transitare nella sezione “inattivi” devono esplicitamente indicare tale volontà.
Un revisore che esprime l’opzione per l’iscrizione nella sezione “inattivi” non può avere in corso né comunicare al Registro lo svolgimento di incarichi di revisione legale.
Come poter comunicare e/o aggiornare le proprie informazioni
Per poter accedere alla propria “Area Riservata”, tutti gli iscritti al Registro dei revisori legali devono accreditarsi sul sito secondo le modalità illustrate nella guida operativa.
Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla Determina della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2013, pubblicata il 25 giugno 2013, ciascun utente è tenuto, mediante le proprie credenziali di accesso, a verificare ed aggiornare il proprio contenuto informativo, i relativi dati strumentali e manifestare la propria opzione per l’iscrizione nella sezione attivi/inattivi.
Le credenziali di accesso all’area riservata del portale sono strettamente personali e non cedibili a terzi.
Modalità di accreditamento
I revisori legali iscritti nel Registro che:
  • hanno comunicato in precedenza il proprio indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata), possono procedere con la modalità di accreditamento self-service”; con la modalità self-service il rilascio delle credenziali di accesso (PIN1 e PIN2) avviene entro 24 ore.
  • non hanno comunicato in precedenza un indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata) o che comunque non ricordano l’indirizzo di posta elettronica comunicato al Registro, possono procedere con la modalità di accreditamento tramite moduli”; con l’accreditamento tramite moduli, soltanto la prima parte del pin viene rilasciata in tempo reale ed il completamento della procedura (con l’invio della seconda parte del pin) è soggetta ai tempi di trasmissione postale.
Le società di revisione già iscritte nel Registro dei revisori legali che hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese, riceveranno su tale casella, entro 5 giorni lavorativi dall'emanazione del presente provvedimento, le indicazioni necessarie per accedere alla propria area riservata. In caso di mancata ricezione, le società di revisione possono procedere con la modalità di accreditamento tramite moduli”.
Prima di utilizzare una casella di posta elettronica certificata, assicurarsi che possa ricevere messaggi anche da caselle di posta non certificate.

domenica 25 novembre 2012

Ddl enti locali, salta la norma sui revisori ministeriali


Ddl enti locali, salta la norma sui revisori ministeriali

 I presidenti dei collegi dei revisori degli Enti locali con popolazione superiore ai 60mila abitanti non saranno selezionati tra i dipendenti ministeriali, ma continueranno ad essere scelti mediante estrazione tra commercialisti e revisori legali. Con l’approvazione, in prima lettura, del ddl di conversione del decreto legge 174/2012 in materia di enti locali, avvenuta oggi alla Camera, è stata infatti soppressa la modifica dei criteri di nomina del presidente del consiglio dei revisori dell’ente locale, che nel testo iniziale era previsto fosse designato dal Prefetto, su scelta effettuata di concerto dai Ministeri dell’interno e dell’economia e finanze, tra i rispettivi dipendenti. Una scelta contro la quale si era espresso da subito il Consiglio nazionale dei commercialisti, che si è anche adoperato perché il testo del ddl fosse modificato.


mercoledì 19 settembre 2012

Critici i Giovani Commercialisti sulle nuove norme per i Revisori


"Per l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili quello che sta accadendo sul registro dei revisori legali è la cartina di tornasole di una burocrazia statale cui, in ogni situazione, non interessa affatto risolvere i problemi del Paese e controllare che le regole vengano rispettate, ma sempre e soltanto esplodere la propria sfera di influenza e gestire direttamente tutto quello che le è possibile arraffare."
- E' quanto  precisa in un comunicato la Giunta  UNGDCEC che al riguardo prosegue:
"I giovani commercialisti ricordano come le vere priorità che avrebbero dovuto essere regolamentate dai burocrati ministeriali avrebbero dovuto essere quelle concernenti l'equipollenza tra i percorsi formativi di accesso alla professione di commercialista e alla funzione di revisione legale, tanto più oggi che, a seguito della riforma degli ordinamenti professionali attuata da questo Governo, si è creato un disallineamento nella durata dei due tirocini.
La priorità, per gli strapagati alti dirigenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata invece quella di assicurare a se stessi e ai loro colleghi la gestione diretta del registro, per altro dando seguito a questa loro mira, da tempo coltivata, con norme di attuazione confuse, pasticciate e, una volta ancora, assolutamente prive del minimo sindacale della decenza, a cominciare dall'assenza di una disciplina transitoria chiara e non penalizzante per tutti quei giovani che sosterranno l'esame di Stato per dottore commercialista nei prossimi mesi e rischiano concretamente, quanto assurdamente, di doverne sostenere pure un secondo per iscriversi al registro dei revisori legali.
E per fortuna che, sul fronte delle libere professioni, la principale preoccupazione di questo Governo era, a parole, quello di facilitare l'accesso dei giovani ai mercati professionali.
La gestione del registro dei revisori legali, da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è stata riconosciuta da tutti come efficiente ed economica.
Eppure proprio da qui i burocrati ministeriali sono voluti partire.
Il valore aggiunto di questa scelta?
Toccherà a loro gestire il relativo budget (che sicuramente esploderà, scaricando i maggiori oneri in aumenti della tassa di iscrizione), disporre  assunzioni e creare poltrone dirigenziali all'interno della pubblica amministrazione.
Manna, in tempi di spending review per chi ha da tempo smarrito la sua missione di servitore dello Stato e se ne ritiene il padrone, misurando il proprio potere in base all'ampiezza della propria sfera di influenza.
E chi se ne importa se, nel frattempo, oltre centomila revisori legali e migliaia di giovani in procinto di diventarlo, brancolano nel buio.
E' proprio vero: allo Stato non interessa controllare che le regole vengano rispettate da chi gestisce; allo Stato interessa solo gestire e, divenuto controllore di se stesso, farlo secondo logiche che nulla hanno a che vedere con quella efficienza ed economicità che, in questi anni, nella gestione del registro sono state assicurate.
Vergogna."

La Giunta UNGDCEC


lunedì 17 settembre 2012

NUOVE NORME PER LA REVISIONE LEGALE


Revisione legale

Riportiamo la Nota della Ragioneria Generale dello Stato relativa ai
Regolamenti attuativi del DLgs n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti
Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012 n. 201 i seguenti regolamenti attuativi del decreto legislativo n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti.
  • DECRETO 20 giugno 2012, n. 144: “Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”;
  • DECRETO 20 giugno 2012, n. 145 “Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7,comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”;
  • DECRETO 25 giugno 2012, n. 146: “Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”.
I regolamenti attuativi entrano in vigore il 13 settembre 2012, data a decorrere dalla quale cessano di essere applicate le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili.
Si sottolinea che i revisori già iscritti nel Registro dei revisori di cui al d.lgs. n. 88/1992 transitano automaticamente, senza necessità di specifica richiesta, nel nuovo registro dei revisori. Solo in un momento successivo, entro 90 giorni decorrenti da un provvedimento di prossima emanazione (di cui sarà data ampia informazione) i revisori saranno tenuti ad integrare le informazioni contenute nel vecchio registro, al fine di adeguare il contenuto informativo del registro medesimo alle prescrizioni di cui alla normativa comunitaria e allo stesso d.lgs. 39/2010.
I tirocinanti già precedentemente iscritti al registro del tirocinio di cui al D.P.R. n. 99/1998 transitano automaticamente nel nuovo registro e per essi non si configurano immediati adempimenti aggiuntivi. Il tirocinante non in regola con la presentazione delle relazioni annuali e che ha, pertanto, “interrotto” il tirocinio (art. 10 del DPR 99/1998), è iscritto nel registro del tirocinio a condizione che presenti una specifica istanza. Nessuno adempimento è richiesto, inoltre, a coloro i quali hanno svolto e regolarmente completato il tirocinio sulla base delle previgenti disposizioni.
Si evidenzia che i revisori ed i tirocinanti che presenteranno richiesta di iscrizione nei rispettivi registri a far data dal 13 settembre 2012 saranno interamente assoggettati alla nuova disciplina.
A decorrere da tale data, per la presentazione di istanze o di comunicazioni al Ministero dell’economia e delle finanze si dovrà utilizzare esclusivamente la nuova modulistica che sarà messa a disposizione degli iscritti in apposita sezione del sito internet della Ragioneria generale dello Stato. La precedente modulistica non potrà, dunque, essere utilizzata in quanto non più coerente con la legislazione vigente.
Ulteriori istruzioni, unitamente alla rinnovata modulistica ed alle modalità di trasmissione delle istanze, saranno rese disponibili nei prossimi giorni, una volta perfezionate le operazioni di consegna degli archivi nel rispetto delle disposizioni di legge, per le quali si confida nella massima collaborazione degli organismi coinvolti.
Infine, si ribadisce che, oltre alla integrazione delle informazioni come sopra specificato, nessun obbligo di nuova iscrizione sarà imposto ai revisori iscritti nell’attuale registro, che transiteranno nel nuovo registro automaticamente e senza oneri, assicurando così una tendenziale continuità del sistema ed evitando interruzioni nella fornitura dei servizi di revisione attualmente resi.