martedì 5 marzo 2013

Disapplicato il nuovo redditometro: Viola privacy e diritto di difesa



Con Ordinanza n.250 del 21.2.2012  il Tribunale di Napoli sezione di Pozzuoli ha imposto  lo stop al Fisco: sul nuovo Redditometro in quanto indaga anche  sulle  le spese riservate come quelle mediche e destinate a persone diverse dal contribuente. Pertanto  è stata decisa la disapplicazione del nuovo redditometro in quanto  «Viola privacy e diritto di difesa, non distingue fra i territori»

La sentenza ritiene tra l'altro che il relativo  decreto ministeriale
 è non solo illegittimo, ma radicalmente nullo ai sensi dell'art. 21 .reptie.r legge n. 241/1990 
per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione in quanto emanato del
tutto al di fuori del perimetro disegnato dalla normativa primaria e dei suoi presupposti e
 al di fuori della legalità costituzionale e comunitaria, atteso che il c.d. redditometro
 utilizza categorie concettuali ed elaborazioni non previste dalla norma attributiva, che
 richiede la identificazione di categorie di contribuenti, laddove - per come si vedrà - il
 d.m. non individua tali categorie ma altro, sottoponendo indirettamente - visto
 l'ampiezza dei controlli e il riferimento ai nuclei familiari - a controllo anche le spese
 riferibili a soggetti diversi dal contribuente e per il solo fatto di essere appartenenti al 
 medesimo nucleo familiare (si pensi all'acquisto di un medicinale per il congiunto 
malato oppure del libro di lettura);
che, in particolare, il regolamento del potere esecutivo:

non fa alcuna differenziazione tra cluster di ",'Contlibuentl' così come imposto dall'art.

 38, dpr 600/1973 e dall'art. 53 Cost., bensì del tutto autonomamente opera una
.differenziazione di tipologie familiare suddivise per cinque aree geografiche,
ricollocando, quindi, all'interno di ciascuna delle tipologie figure di contribuenti del tutto
differenti tra loro O'operaio, l'impiegato, il funzionario, il dirigente, chi ha avuto periodi
di disoccupazione alternati a periodi di forti guadagni etc etc); non può, cioè, non
rilevarsi come l'art. 38 parla esplicitamente di "contribuenti" e non già di famiglie (non
potendo peraltro fare altro essendo ciò è imposto dall'art. 53 Cost.); contribuenti che
vanno differenziati "andJe" in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di
appartenenza: in definitiva, il riferimento al nucleo familiare e all'area territoriale sono
criteri aggiuntivi che in tutta evidenza devono servire a ulteriormente specificare e, per
così dire, concretizzare il du.rter di riferimento già di per sé individuato in base a
caratteristiche proprie. Il decreto ministeriale invece utilizza tale due criteri di
complemento come principali ed esaustiVi

 5 utilizza come parametro per determinare le spese medie delle famiglie (peraltro, anche
difficilmente armonizzando con Corte Costo 15.7.1976, n. 179 che aveva escluso la
cumulabilità dei redditi dei coniugi) quelle di cui al Programma statistico nazionale
predisposto ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 6.9.1989, n. 322: si utilizza, cioè, l'attività
dell'ISTAT che nulla ha a che vedere con la specificità della materia tributaria che deve
indirizzare la sua indagine alla ricostruzione specifica di individualizzati profili di
contribuenti e non già alla ricostruzione di macrocategorie funzionali ad analisi
macroeconomiche e sociologiche che proprio per questo sono del tutto eterogenee
rispetto al concetto di contribuente; è infatti appena il caso di osservare che il predetto
Programma statistico nazionale è il piano predisposto per legge dall'ISTAT, nel quale
vengono esposte le attività statistiche di interesse pubblico che l'ISTAT e gli altri enti del
SISTAN si impegnano a realizzare nel corso di un triennio, al fine di offrire ai cittadini
un'immagine non distorta della società e dell'economia nel suo complesso;
viola l'art. 2, 13 Cost., art. 1, 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali della UE, nonché l'art.
38 dpr 600/1973 poiché prevede la raccolta e la conservazione non già di questa o quella
voce di spesa diverse tra loro per genere (come previsto dall'art. 38) ma, a ben vedere, di
tutte le spese poste in essere dal soggetto (rectius: dalla famiglia), che viene, quindi,
definitivamente privato del diritto ad avere una vita privata, di poter gestire
autonomamente il proprio denaro e le proprie risorse, ad essere quindi libero nelle
proprie determinazioni senza dover essere sottoposto all'invadenza del potere esecutivo
e senza dover dare spiegazioni dell'utilizzo della propria autonomia e senza dover subire
intrusioni anche su aspetti delicatissimi della vita privata quali quelli relativi alla spesa
farmaceutica, al mantenimento e all'educazione impartita alla prole e alla propria vita
sessuale; soppressione definitiva di ogni privatezza e dignità riguardante, pei"altro, non
solo il singolo contribuente ma in realtà tutti i componenti di quel nucleo familiare; ed,
infatti, appena si legge la tabella A del d.m. si deve prendere atto che l'autorità
governativa a titolo meramente semplificativo: saprà di ciascuna famiglia quante e quali
calzature, pantaloni, biancheria intima etc. utilizzano i suoi componenti; se questi ultimi
preferiscono il vino, la birra o analcolici e di che tipo; quanta acqua si utilizza, se sono
state eseguire riparazioni di manutenzione ordinaria relative alla rottura della caldaia o
del fornello; quanta energia elettrica, gas è stato utilizzato; quali elettrodomestici, arredi
sono stati comprati o comunque usati con relative spese di gestione; quali e quanta
"biancheria, detersivi, pentole, lavanderia e riparazioni" consuma questa o quella
famiglia; addirittura, in manifesta violazione della dignità umana di cui all'art. 1 Carta dei
diritti fondamentali della UE di quali e quanti "medicinali e visite mediche" ha
necessitato il nucleo familiare e quindi i suoi singoli componenti; quale carburante,
lubrificante si utilizza per la propria auto; quanti tram, autobus, taxi e trasporti sono
utilizzati; e in violazione di ogni diritto dei minori anche quali libri scolastici e spese
assimilabili sono state sopportate (ad esempio, quindi, se quella famiglia necessità di
materiale didattico specifico per il proprio figlio affetto da una certa patologia, l'.Agenzia
delle entrate lo verrà a sapere) e così egualmente per i giochi, giocattoli; in violazione
dell'art. 18 e dell'art. 21 Costo l'autorità governativa saprà quali associazioni culturali,
quali manifestazioni culturali sono preferite dal nucleo famigliare; infine, come visto,
l'Agenzia delle entrate può considerare in ogni caso anche tutte le altre spese non
elencate nella predetta Tabella A: norma di chiusura che esplicita l'auto attribuzione da
parte dell'Esecutivo del potere di raccogliere e immagazzinare ogni singolo dettaglio dal
più insignificante al più sensibile della vitai di ciascun componente di un nucleo
familiare; 
 6 conferisce all'Agenzia governativa un potere che va, quindi, manifestamente oltre quello
della ispezione fiscale consentito astrattamente dall'art. 14, 3° comma Cast. che in via
eccezionale e manifestamente tassativo non richiede la riserva di giurisdizione; infatti, è
previsto dal regolamento ministeriale un potere di acquisizione, archiviazione e utilizzo
di dati di ogni genere che nulla ha a che vedere con la mera ispezione, rappresentando
un potere di cui non gode persino l'autorità giudiziaria penale che pure è destinataria di
potere non di controllo generalizzato e indiscriminato ma sempre con riferimento ad
indagini riferite a specifici reati ipotizzati;
viola il diritto alla difesa ex art. 24, il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cast e e l'art.
38 dpr 600/1973 in quanto rende impossibile fornire la prova di aver speso di meno di
quanto risultante dalle predette media Istat: ed, infatti, non si vede come si possa
provare ciò che non si è fatto, ciò che non si è comprato, atteso che - anche a voler
prevedere una grottesca conservazione di tutti gli scontrini e una altrettanto grottesca
analitica contabilità domestica - è chiaro che tale documentazione non dimostrerà che
non è stata sopportata altra concreta spesa; si arriva così all'irragionevole ricostruzione di
spese artificialmente imposte dall'autorità governativa, mercé le quali si può di fatto
intensificare il prelievo fiscale in violazione dell'art. 53, 10 e 2° comma Cast.; ed è pure
rilevante osservare che la ipotesi di spese minori di quelle presuntivamente ancorate alle
medie non sono improbabili ma, invece, assolutamente certe: ed, infatti, se vi è una
media di spesa, significa che sono state registrate nella realtà economica fasce di
oscillazione da un minimo a un massimo, sicché è certo che coloro i quali si
ritroveranno al di sotto di tale media si vedranno attribuire automaticamente consumi
non sostenuti
accomuna situazioni territoriali differenti in quanto altro è la grande metropoli altro è il
piccolo centro e altro ancora è vivere in questo o quel quartiere;
viola i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità in quanto, a ben vedere,
non è strumento idoneo a raggiungere in modo adeguato i prefissi obiettivi di
repressione dell'evasione fiscale, pur sacrificando del tutto - come visto - il diritto alla
dignità, alla autodeterminazione e alla privatezza della propria vita individuale,
associativa, culturale e relazionale non solo del singolo contribuente ma di tutto il suo
nucleo familiare; ed, infatti, lo strumento induttivo è tanto più severo quanto più il
presunto evasore è economicamente meno robusto: al soggetto, infatti, meno abbiente
di imperio si impone fittiziamente una spesa anche maggiore di quella reale presumendo,
quindi, una evasione fiscale in caso di acquisto di taluni beni di valore eccedenti il rtll2ge
di tolleranza; il contribuente (redit/.\": il nucleo familiare) più economicamente benestante,
invece, ne trae beneficio, in quanto sarà sufficiente evitare di acquistare la merce con
sistemi tracciabili telematicamente e potrà, quindi, spendere nella realtà molto di più di
quanto, invece, in assenza di costi tracciabili, gli sarà presuntivamente imputato: in
definitiva, più è benestante l'evasore potenziale, più è agevolato nel sottrarsi a tale
controllo, anche perché, anche a voler tracciare i pagamenti, proprio in ragione del suo
benessere per così dire "ufficiale", potrà giustificare tutta una serie di spese che vanno
oltre il range di tolleranza e continuare ad accumulare reddito non dichiarato; sotto altro
profilo, è poi evidente che la evasione economicamente più significativa viene poi
realizzata nell'ambito delle attività di impresa in specie societarie, così come è pacifico
che i singoli contribuenti fortemente evasori normalmente si industriano al fine di creare
soggetti giuridici fittizi intestatari e beneficiari delle maggiori ricchezze, di cui quindi
possono godere indirettamente atttaverso tali artifici giuridici e contabili}
 7 accentua le predette discriminazioni, anche in considerazione della insufficiente
differenziazione geografica effettuata, anch'essa modellata - coerentemente con indagine
di tipo statistico funzionali a riflessioni macroeconomiche e a ricostruzioni di tendenze
di massima della società - su ampie categorie, posto che si è tenuto conto di cinque aree
territoriali: ebbene, è noto che all'interno della medesima Regione e, anzi, della
medesima Provincia vi sono fortissime oscillazioni del costo concreto della vita, così
come altrettanto forti oscillazioni vi possono essere all'interno di una medesima area
metropolitana a seconda del quartiere in cui si vive; ebbene, anche sotto tale profilo, lo
strumento presuntivo approntato dal d.m. tende a pregiudicare fatalmente proprio la
fascia della popolazione economicamente meno forte in favore di quella più forte; la
media, infatti, come detto, è la risultante di valori opposti tra loro: ebbene, è noto che il
costo della vita è inferiore nelle zone economicamente meno sviluppate, mentre, invece,
è più alto nelle zone economicamente più robuste; se ciò è vero, allora i contribuenti
delle zone più disagiate perderanno anche, per così dire, il vantaggio di poter usufruire di
un costo della vita inferiore in quanto gli sarà imputato in ogni caso il valore medio
ISTAT delle spese; i contribuenti agiati delle zone economiche più forti, invece, come
già rilevato, potranno addirittura utilizzare il reddito metro a proprio vantaggio, mentre il
contribuente economicamente meno agiato che però vive nell'area economicamente più
costosa, ove utilizzi mezzi di pagamento traccia bili, sarà quello fatahnente più esposto al
controllo da parte della Agenzia delle entrate; situazione analoga si verificherà per il
contribuente economicamente agiato che viva in zone col costo della vita inferiore alla
media: ed, invero, in ragione di ciò egli potrà più agevolmente di altri accantonare i
risparmi; ma - poiché la quota risparmio è anch'essa considerata ai fini della
ricostruzione del reddito - tale risparmio, se non compatibile con la spesa media
presunta, sarà inevitabilmente attribuito a reddito illecitamente sottratto al fisco;
si pone - per quanto anche appena detto - in contrasto con l'art. 47 Costo secondo cui la
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme: non v'è chi non veda
che, per come impostato il c.d redditometro, sarà considerato lecito esclusivamente il
risparmio che sia compatibile con tali criteri di spesa del tutto astratti e avulsi dalla realtà,
in quanto scontano il fatto di aver mutuato elaborazioni statistiche nate per tutt'altri fini;
è in· contrasto coi principi fondamentali di imparzialità, buon andamento
dell'amministrazione, nonché con i conseguenti corollari di cui alla legge n. 241/1990
dei principi di leale collaborazione procedimentale volta ad assicurare uno scambio di
informazioni in una logica non di antitesi ma collaborativa, in quanto il diritto al
contraddittorio assicurato al contribuente è in gran parte svuotato di effettività appena si
ponga mente alla circostanza che: a) si è in presenza di un procedimento di tipo
eminentemente inquisitorio e sanzionatorio; b) i soggetti a confronto (contribuente e
Agenzia) si trovano in posizione di fortissima asimmetria, in quanto l'Agenzia delle
entrate è anche socia della società di riscossione forzata, che gode di poteri di autotutela
esecutiva anch'essi del tutto inusuali per la loro incisività sulla proprietà privata,
asimmetria che potrebbe essere colmata solo in un confronto innanzi ad un organo
terzo; c) la Agenzia si trova in situazione di oggettivo conflitto di interessi, poiché essa è
normalmente vincolata al raggiungimento di obiettivi e di risultati, sicché ha
filologicamente interesse alla conferma della propria ipotesi, anche in ragione della sua
partecipazione alla società di riscossione; d) proprio in ragione di ciò, cioè della
fisiologica previsione di obiettivi di evasione da recuperare, è evidente che
l'accertamento presuntivo mercé il c.d. redditometro poiché non più ancorato - come
nella vecchla disciplina - a dati certi ma sempre invece possibile porta seco il rischlo
 Che l'Agenzia delle entrate, anziché intensificare i controlli sulla realtà ai fini della
ricostruzione reale dei redditi, tenda ir:rvece a privilegiare l'accertamento mercé il
redditometro: strumento meramente burocratico, meno dispendioso in tempo di costi e
di energia e soprattutto strutturato in modo tale da rendere non sempre praticabile un
reale ed efficace contraddittorio, tanto da escludere come visto, anzi, per certi aspetti e
in una certa misura, la stessa possibilità di una prova liberatoria;
pone in evidente pericolo l'integrità morale della sfera privata nella sua completezza con
potenzialità pregiudizievoli irreparabili e imprevedibili nelle loro evidenti proiezioni in
danno della dignità umana e della relativa libertà e vita privata;
                                                    visto, infine,
che l'art. S, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allego E impone al giudice di non applicare gli atti
amministrativi e i regolamenti non conformi alla legge;
che il potere della Agenzia delle Entrate si fonda sul decreto ministeriale esaminato;
che l'istituto della disapplicazione, tuttavia, secondo la prevalente opinione, ha senso laddove il
giudice ordinario debba incidentalmente e a meri fini endoprocessuali conoscere dell'efficacia di
provvedimenti/regolamenti amministrativi, e quindi di atti amministrativi che, in quanto
efficaci, devono essere caratterizzati dalla patologia della annullabilità e non già della nullità;
che, per quanto detto, il d.m. 24.12.2012, n. 65648 deve considerarsi radicalmente nullo e quindi
- sotto il profilo della efficacia - giuridicamente te/m qtlCI1JJ /10/1 e.r.ret, mancando, quindi, il
presupposto previsto dall'art. 38 perché l'Agenzia delle entrate possa eseguire gli accertamenti
sintetici mercé il c.d redditometro;
considerata, infine, per quanto attiene alle spese di giudizio,
la evidente novità e peculiarità della questione trattata;
                                                              P.Q.M.
Ordina - con riferimento al ricorrente - alla .Agenzia delle Entrate di non intraprendere alcuna
ricognizione, archiviazione, o comunque attività di conoscenza e utilizzo dei dati relativi a
quanto previsto dall'art. 38, 4° e S° comma dpr 600/1973 e di cessare, ove iniziata, ogni attività
di accesso, analisi, raccolta dati di ogni genere relativi alla posizione del ricorrente;
ordina alla Agenzia delle entrate di comunicare formalmente al ricorrente se è in atto un'attività
di raccolta dati nei suoi confronti ai fini dell'applicazione del reddito metro e, in caso positivo, di
distruggere tutti i relativi archivi previa specifica informazione a parte ricorrente;
compensa le spese di giudizio.

sabato 2 marzo 2013

Ad Asti il 51° Congresso Nazionale UNGDCEC


Congresso Nazionale UNGDCEC
Programma


Asti, 18-20 aprile 2013 - Palazzo dell’Enofila


Asti, città del celebre spumante, sarà lo scenario del 51° Congresso Nazionale dell’Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che si terrà dal 18 al 20 aprile 2013.
Fisco e competitività: Il giusto equilibrio tra Stato e contribuente nell’Unione Europea è il titolo del Congresso, i cui lavori si svolgeranno nel palazzo dell’Enofila. Alcuni tra i più prestigiosi esponenti del mondo fiscale interverranno su questo tema, per esporre la normativa di riferimento, ma soprattutto per fornire degli spunti di riflessione circa i rapporti, e i loro effetti, tra Italia e Unione Europea.
L’evento vuole essere sia un’occasione di approfondimento di temi di estrema attualità sia un momento di aggregazione e networking tra colleghi provenienti da tutta Italia.
Saranno organizzate oltre a due serate a tema, delle attività extra congressuali, che permetteranno ai partecipanti e agli accompagnatori di scoprire le bellezze architettoniche e le proposte enogastronomiche di Asti.
PROGRAMMA DEI LAVORI

Giovedi 18 aprile

  • ore 15.00 - Apertura lavori
    - Relazione presidente del Comitato Organizzatore
    - Saluti autorità
    - Relazione apertura Eleonora Di Vona Presidente UNGDCEC
  • ore 17.00 - 18.30  Capacità contributiva: dal principio all'"abuso del principio":
    la capacità contributiva e l'evoluzione, nel diritto “reale”, di questo principio fondamentale della nostra carta costituzionale, come si colloca e che cosa debba intendersi oggi per capacità contributiva

Venerdì 19 aprile

  • ore 09.30 - 11.30  La collaborazione fisco – contribuente nella prospettiva europea:
    analisi degli strumenti per dirimere le controversie ed evitare la doppia imposizione nella fiscalità internazionale
  • ore 11.30 - 13.30  Presunzioni Tributarie, inversione dell'onere probatorio e principi costituzionali: un equilibrio sempre più compromesso
  • ore 15.00 - 17.00  Da Roma ad Asti: le Commissioni di studio presentano le proposte dell’Unione per la riduzione della pressione fiscale su lavoro, imprese e professionisti, per la semplificazione ed equità del sistema tributario
    Riduzione pressione fiscale su lavoro, imprese e professionisti
    - Fiscalità di vantaggio e regime di tassazione premiale in presenza di un curriculum fiscale positivo
    - Introduzione di nuove regole ai regimi di determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo che siano maggiormente improntate a criteri di equità
    Semplificazione ed equità del sistema tributario
    - Costituzionalizzazione dello Statuto del Contribuente: Il contribuente: “soggetto passivo” tra obblighi e tutele violate. La necessaria elevazione a norma di rango costituzionale dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente
    - Il diritto alla difesa del contribuente quale limite all’eccesso di tutela della pretesa tributaria: Esecutività accertamenti e razionalizzazione del Processo tributario
  • Ore 17.00 - 18.30  Tavola rotonda
    Il confronto tra Stato e contribuente: uguaglianza e progressività quali strumenti per la giusta imposizione
RELATORI

  • Massimo Basilavecchia
  • Marta Basile
  • Ernestino Bruschetta
  • Mario Cicala
  • Caterina Cicinelli
  • Stefano Coleti
  • Francesco d’Ayala Valva
  • Eleonora Di Vona
  • Guido Doneddu
  • Luigi Ferrari
  • Salvatore Giordano
  • Nicola Lanteri
  • Maurizio Leo
  • Alessandro Lini
  • Luigi Lovecchio
  • Maria Teresa Morelli
  • Patrick Novembre
  • Claudio Sacchetto
  • Ennio Attilio Sepe
  • Dario Stevanato
  • Enrico Zanetti
  • Giuseppe Zizzo

Il ragioniere non è dottore neppure con l'Albo unico


RASSEGNA STAMPA
da IL SOLE 24 ORE

Il ragioniere non è dottore neppure con l'Albo unico

Cassazione. Il conseguimento della laurea magistrale non consente di cambiare titolo. Necessario avere ottenuto l'abilitazione professionale.
Dottori commercialisti e ragionieri sono insieme nell'Albo unico, ma la legge non ha fatto piazza pulita delle differenze tra le due professioni. Per questo un ragioniere, iscritto nella sezione A dell'Albo unico, in base al decreto legislativo 139/2005 può utilizzare il titolo professionale di commercialista o di ragioniere commercialista, ma non quello di dottore commercialista, neppure se nel frattempo ha conseguito la laurea magistrale in Economia. Il titolo professionale di dottore commercialista, infatti, presuppone l'ablitazione che secondo la Cassazione, terza sezione civile, sentenza 4796/2013 nonpuò essere considerata coincidente con quella di ragioniere.

L'Ue (ri)prende di mira gli ordini


Rassegna Stampa
da ITALIA OGGI


L'Ue (ri)prende di mira gli ordini

Poca concorrenza nella gestione della formazione continua.
 
L’Europa prende nuovamente di mira gli ordini professionali. Dopo un lungo pressing sull'inderogabilità delle tariffe minime (abolita in Italia nel 2006 con la legge Bersani), tocca ora alla formazione. Per la Corte di giustizia Ue (sentenza della seconda sezione del 28 febbraio) gli ordini professionali non possono occuparsi di formazione obbligatoria in via esclusiva. Perché in questo modo, violano la concorrenza e stabiliscono <<condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti>>, cioè di altri enti che erogano formazione.

venerdì 1 marzo 2013

I giovani commercialisti dicono basta sul CNDCEC


L'ennesimo ricorso-  puntualizza in una nota la Giunta UNGDCEC -  proposto, stavolta, al Consiglio di Stato, in linea con quello già presentato da ex Consiglieri del CNDCEC, avverso l'ordinanza del TAR Lazio che rigettava la domanda dei ricorrenti in merito alla sospensione del provvedimento del Ministero di Commissariamento e indizione di nuove elezioni, e ultimo di una lista di cui abbiamo perso il conto, evidenzia in modo preoccupante l'esasperato grado di litigiosità e la deriva sempre più giustizialista a cui sta arrivando la nostra categoria, e ci spinge una volta per tutte a prendere chiaramente le distanze da quanto sta accadendo!Una categoria lacerata, divisa, spaccata, e per di più sotto tutela Commissariale è l'esatto opposto di quello che occorrerebbe in una fase di profonda difficoltà come quella che stiamo attraversando; senza tener conto del prossimo insediamento di un nuovo Governo Nazionale che non vedrà adeguati interlocutori dalle nostre parti.Ed in questa fase i giovani professionisti, che dovrebbero sentirsi maggiormente protetti dalle Istituzioni, - sottolinea l'UNGDCEC - assistono a tale spettacolo giudiziario nel quale tutte le parti coinvolte sembrano non rendersi minimamente conto o non tenere in minima considerazione le gravi conseguenze che si stanno perpetrando ai danni dell'intera categoria.Adesso è giunto il momento di dire basta ad ogni lite giudiziaria.E' il momento di richiamare tutti ad un maggior senso di responsabilità.E' il momento di dimostrare con atti concreti l'interesse e l'amore per la categoria.E' il momento di effettuare un gesto di generosità, nel pur comprensibile senso di offesa per i diritti che ciascuno ritiene lesi.E' il momento di cambiare pagina, di uscire da dinamiche obsolete e litigiose.Questo vorremmo da chi ha l'ambizione di governare la categoria.La Giunta UNGDCEC


giovedì 28 febbraio 2013

Semplificazioni per gli Allegati della dichiarazione di successione -


RISOLUZIONE N.11/E
Roma, 13 febbraio 2013

OGGETTO: Consulenza giuridica – Uffici dell’Amministrazione finanziaria -

Allegati alla dichiarazione di successione - art. 30 del D.Lgs. n. 346
del 1990 - Estratti catastali relativi agli immobili

Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti in ordine alla
documentazione da allegare alla dichiarazione di successione, ai sensi dell’articolo
30 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
In particolare, si chiede il parere della scrivente in ordine all’attualità
dell’obbligo previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 346 del
1990, di allegare gli “estratti catastali” alla dichiarazione di successione e, in caso
affermativo, alla possibilità per il contribuente di presentare le visure catastali degli
immobili caduti in successione in luogo delle certificazioni catastali.
La summenzionata disposizione prevede l’allegazione alla dichiarazione di
successione degli “estratti catastali” al fine di consentire l’esatta identificazione
degli immobili dichiarati per il successivo espletamento delle formalità di
competenza degli uffici.
Al fine di addivenire ad una soluzione della questione interpretativa
sottoposta all’attenzione della scrivente appare necessario richiamare le disposizioni
Direzione Centrale Normativa
2
normative applicabili in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi e
quelle recentemente introdotte volte a realizzare la completa decertificazione nei
rapporti tra pubblica amministrazione e privati.
Con particolare riguardo al rapporto fisco-contribuente, l’articolo 6 dello
Statuto del Contribuente prevede che l’Amministrazione finanziaria deve garantire
l’assolvimento dell’obbligazione tributaria con il minor aggravio possibile per il
contribuente. Infatti, in tema di semplificazione, il comma 3 del citato articolo 6
dispone che “L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire (…)
che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero
di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.”. Al fine di facilitare gli
adempimenti imposti al contribuente, il successivo comma 4 sancisce il divieto di
chiedere, in ogni caso, “documenti e informazioni già in possesso
dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche”, acquisibili
ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’articolo 43, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, ha sancito per tutte le amministrazioni pubbliche ed i
gestori di pubblici servizi il divieto di chiedere al cittadino la produzione di atti o
certificati, prevedendo l’acquisizione diretta, presso le amministrazioni certificanti,
delle informazioni relative a stati, qualità personali e fatti che possono essere
comprovate da dichiarazioni sostitutive ovvero l’accettazione, qualora ne ricorrano
le condizioni, di autocertificazioni.
L’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha riformulato come
segue l’articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000: “Le amministrazioni
pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le
informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47,
nonché tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato degli elementi
3
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad
accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.
Con tale ultima modifica si è esteso l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio da
parte dell’amministrazione procedente non solo delle informazioni relative a stati,
qualità personali e fatti autocertificabili, ma anche di “tutti i dati ed i documenti che
siano in possesso delle pubbliche amministrazioni”.
Con precipuo riguardo ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia
del territorio (oggi incorporata nell’Agenzia delle entrate a norma dell’art. 23 quater
del decreto legge n. 95/2012), l’articolo 29, comma 9, del D.L. 29 dicembre 2011, n.
216, ha differito l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 1 e 2,
e 43, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, al
30 giugno 2012.
Più recentemente, il comma 5 dell’articolo 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, ha
previsto che “le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano ai
certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari
per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali
rilasciati dall'Agenzia del territorio”.
In merito alla ratio di tale deroga alle disposizioni applicabili in tema di
semplificazione della documentazione amministrativa per le certificazioni rilasciate
dagli uffici dell’Agenzia del territorio, la relazione illustrativa alla disposizione
sopra riportata ha chiarito che, “trattandosi di certificazioni che non attestano in via
diretta stati, fatti o qualità personali, le stesse non possono essere sostituite da una
dichiarazione di parte e pertanto necessitano di apposita disciplina.”.
Ciò premesso, in base alle disposizioni attualmente in vigore, si ritiene che
per i certificati ipotecari o catastali non trovi applicazione l’obbligo di non accettare
o richiedere certificati da parte delle pubbliche amministrazioni o privati gestori di
pubblici servizi, stabilito dai commi 1 e 2 dell’articolo 40 del D.P.R. n. 445 del
4
2000, trattandosi di certificati che non attestano in via diretta stati, fatti o qualità
personali e che non possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46
e 47.
Tuttavia, a decorrere dal 30 giugno 2012, si ritiene sussistere, anche per i dati
attestati dai certificati catastali, l’obbligo previsto dal comma 1 dell’articolo 43 del
D.P.R. n. 445 del 2000, in virtù del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute
all’acquisizione d’ufficio di “tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti
(…)”.
Da ultimo, la legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha convertito con modificazioni
il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto il comma 5-bis all’articolo 6 che
stabilisce “Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione (…) per l’espletamento
dei compiti istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da
tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e
dell’anagrafe immobiliare integrata, gestite dall’Agenzia del territorio, nonché
delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici
territoriali.”.
Alla luce delle disposizioni soprarichiamate ed in considerazione della
possibilità per gli uffici dell’Agenzia delle entrate che ricevono le dichiarazioni di
successione di accedere, mediante il Sistema Informatico, all'applicazione
“SISTER”, che consente il servizio telematico di visura catastale e la consultazione
dei dati presenti negli archivi catastali (nonché dell’avvenuta incorporazione
dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate stabilita dell’art. 23 quater del
decreto legge n. 95/2012), si ritiene che i dati catastali relativi agli immobili oggetto
della dichiarazione di successione debbano essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia
delle entrate e che i contribuenti non siano più tenuti ad allegare alla dichiarazione di
successione gli “estratti catastali” come previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera
e), del D. Lgs. n. 346 del 1990.
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE

mercoledì 27 febbraio 2013

PROTOCOLLO D'INTESA TRA D.R.ENTRATE E COMMERCIALISTI PER CANALE TELEMATICO


AGENZIA DELLE ENTRATE LAZIO E COMMERCIALISTI DI ROMA:
UN PROTOCOLLO PER IL CANALE TELEMATICO
Roma, 20 febbraio 2012 – Facilitare ed agevolare gli adempimenti fiscali dei contribuenti anche
attraverso il potenziamento dell’efficienza dei Commercialisti e dell’Agenzia delle Entrate. Su queste
premesse è nato il protocollo d’intesa tra la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate e
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma siglato ieri dal Direttore Regionale,
Carlo Palumbo, e il Presidente dell’Odcec di Roma, Mario Civetta.
Il Protocollo articolato su più punti , attua l’obiettivo dell’Accordo quadro del 25 luglio 2012,
semplificando e velocizzando i rapporti con i contribuenti attraverso la comunicazione telematica.
Punto centrale del protocollo è infatti lo sviluppo del canale telematico reso disponibile dall’Agenzia
delle Entrate per ridurre e razionalizzare l’afflusso dei contribuenti e dei loro professionisti presso gli
uffici pubblici ed attraverso il canale telefonico.
Attraverso questo canale si potrà agire sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e sulle
cartelle (CIVIS); richiedere duplicazioni di documenti come tessera sanitaria e codice fiscale;comunicare
variazioni e cessazioni di partite IVA; registrare contratti di locazione (SIRIA web, IRIS web, Locazione
web); accedere al cassetto fiscale dei propri clienti al fine di verificarne gli adempimenti fiscali
(versamenti eseguiti, dichiarazioni presentate e stato dei rimborsi). Il Canale verrà progressivamente
integrato con ulteriori servizi.
Sono evidenti i vantaggi del sistema basato sul canale telematico: risparmio di tempo, abbattimento dei
costi di spostamento, riduzione dei tempi di erogazione dei servizi.
L’Amministrazione si è impegnata infatti, a fornire agli Iscritti una assistenza prioritaria e risposte entro
dieci giorni.
l’Ordine si è impegnato, a sua volta, a portare avanti un’azione di formazione e sensibilizzazione dei
propri Iscritti per incentivare l’uso del canale telematico, del canale CIVIS e della PEC (utilizzando la
delega del contribuente su un modello uniforme e concordato con l’Amministrazione finanziaria).
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, si impegna con il protocollo a fornire assistenza e informazioni per un
corretto utilizzo del canale telematico, mettendo a disposizione due numeri verdi (l’848.800.444 e
l’848.836.526) per aiutare a risolvere le problematiche tecniche degli utenti Fisconline e Entratel.
L’utilizzo di questo strumento verrà monitorato attraverso l’istituzione di un “Osservatorio Regionale”
cui parteciperanno i rappresentati della Direzione regionale e dell’Odcec di Roma. In particolare, questo
organismo monitorerà lo stato di avanzamento del protocollo, verificherà il flusso e la tipologia delle
richieste di assistenza , valuterà i contenuti delle risposte e delle soluzioni fornite, proponendo eventuali
interventi correttivi.
«Una volta a regime l’attuazione di questo protocollo comporterà grandi vantaggi strategici per i
professionisti iscritti all’Ordine, per l’Agenzia delle Entrate ma soprattutto per i cittadino contribuente»,
ha osservato il presidente dell’Odcec di Roma, Mario Civetta, «è evidente il grande balzo di modernità
che potrà derivare dall’uso diffuso del canale telematico: riduzione dei tempi, recupero di efficienza,
risparmi economici. Ci muoveremo rapidamente affinché tutte le articolazioni di questo protocollo
trovino una piena realizzazione».

martedì 19 febbraio 2013

l bilancio 2012. La redazione, le novità fiscali e le attività degli organi di controllo



l bilancio 2012. La redazione, le novità fiscali e le attività degli organi di controllo

Organizzato da:Accademia Romana di Ragioneria
 
Luogo:LUISS - Aula Magna Mario Arcelli
Indirizzo:Viale Pola, 12 00198 Roma
Data - orario:
07-03-2013 -- dalle: 09:00 alle: 13:30N° Iscritti:477/600
Crediti conseguibili in totale:5
Tematica trattata:Aziendale
Tematica trattata:Fiscalità
 

Programma del corso

Indirizzi di saluto
Avv. Carlo Allorio
Consigliere del Consiglio Nazionale Forense e dell’Istituto per il Governo Societario
Dott. Mario Civetta
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
Notaio Adolfo de Rienzi
Presidente Accademia del Notariato e Consigliere dell’Istituto per il Governo Societario
Prof. Franco Fontana
Direttore LUISS Business School, Consigliere dell’Istituto per il Governo Societario e della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria
Prof.ssa Fabrizia Lapecorella
Direttore Generale Dipartimento delle Finanze, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Consigliere della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria
Dott. Domenico Mastroianni
Ispettore generale capo di finanza, Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
Prof. Gennaro Olivieri
Direttore Dipartimento dell’impresa e management LUISS ”Guido Carli”
Prof. Massimo Tezzon
Segretario Generale OIC, componente del Comitato scientifico dell’Istituto per il Governo Societario, Consigliere della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria

COORDINA E INTRODUCE
Prof. Paolo Moretti
Dottore Commercialista, Presidente dell’Istituto per il Governo Societario e della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria, Docente LUISS “Guido Carli”- Roma

Principi contabili: alcuni aspetti per la chiusura del bilancio
Dott.ssa Anna Rita de Mauro
Partners Lexjus Sinacta, Componente del Comitato Scientifico Fondazione Accademia Romana di Ragioneria

La verifica del patrimonio netto per la continuità aziendale
Prof.ssa Maria Teresa Bianchi
Docente di Economia Aziendale Università degli Studi di Roma La Sapienza Facoltà di Economia, Componente del Comitato Scientifico Fondazione Accademia Romana di Ragioneria e dell ’Istituto per il Governo Societario

La chiusura del bilancio delle imprese in stato di crisi
Dott. Andrea Bonelli
Dottore Commercialista, Componente del Comitato scientifico dell’Istituto per il Governo Societario


Le novità fiscali nel bilancio di esercizio 2012
Dott. Nicola Forte
Dottore Commercialista, pubblicista, Componente del Comitato scientifico Fondazione Accademia Romana di Ragioneria

Le attività degli organi di controllo per la chiusura dei bilanci
Prof. Giovanni Fiori
Ordinario di Economia Aziendale LUISS “Guido Carli

Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore
 

martedì 22 gennaio 2013

I COMMERCIALISTI SOLLECITANO UN CONFRONTO SUL REDDITOMETRO


REDDITOMETRO: URGENTE CONFRONTO COSTRUTTIVO CON AGENZIA DELLE ENTRATE

L’ODCEC DI ROMA DISPONIBILE A LAVORARE INSIEME PER MIGLIORARE IL NUOVO STRUMENTO DI ACCERTAMENTO
Roma – Un confronto tra fisco e contribuente caratterizzato da buona fede e permeato dalla massima serenità degli attori coinvolti: è quanto auspica l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma nell'ormai prossimo concreto utilizzo del redditometro.
L'elevata importanza attribuibile a questo strumento di accertamento, che utilizzando l’informatica e la statistica potrà aiutare a contrastare il grave fenomeno dell'evasione fiscale, - precisa un comunicato stampa dell'Oredine di Roma -  non potrà e non dovrà essere messa in discussione da polemiche che finiscono per essere utili solo agli interessi degli evasori.
«L'Ordine dei Commercialisti Roma è disponibile, soprattutto nel primo periodo di rodaggio dello strumento, a collaborare con l’Agenzia delle Entrate per un produttivo confronto volto ad assicurare che l’utilizzo del nuovo redditometro conduca a risultati aderenti alla realtà dei fatti e rispettosi delle peculiarità delle singole fattispecie», afferma Mario Civetta, presidente dell’Odcec di Roma.
In questa prospettiva, l’Ordine di Roma auspica che l’Agenzia delle Entrate renda note in dettaglio tutte le modalità di calcolo e tutte le variabili statistiche utilizzate per il funzionamento del nuovo strumento di accertamento, onde consentire una piena difesa del contribuente in ossequio ai principi costituzionali che presidiano la parità delle parti in giudizio.

I CHIARIMENTI SULLA NUMERAZIONE DELLE FATTURE


AGENZIA DELLE ENTRATE
Pubblichiamo  la RISOLUZIONE N. 1/E, riguardante Chiarimenti in materia di
 numerazione delle fatture

Roma, 10 gennaio 2013

OGGETTO: Articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 –
Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture

In base all’articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 – come modificato dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24
dicembre 2012, n. 228 – per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio
2013, la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in
modo univoco”.
Posto che, nella nuova formulazione, l’articolo 21 non prevede più la
numerazione “in ordine progressivo per anno solare”, è stato chiesto da più
parti di chiarire cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi
la fattura in modo univoco.
La modifica normativa in questione si è resa necessaria al fine di
recepire nell’ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia
di fatturazione recata dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28
novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del
13 luglio 2010. La Commissione europea aveva, infatti, rilevato che la
normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno
una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a
carico dei soggetti passivi non richiesto dall’articolo 226 della citata direttiva.
Tanto premesso, si precisa che è compatibile con l’identificazione
univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di
Direzione Centrale Normativa
2
numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura,
se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata
una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua
ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla
cessazione dell’attività stessa.
Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad
identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del
numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.
La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal
numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal
caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione
in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.
Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad
adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto
l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita
dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a)
del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.
Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si
ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva
all’interno di ciascun anno solare:
Fatt. n. 1
Fatt. n. 2

Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)
Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)

***

martedì 8 gennaio 2013

LETTERA DEL PRESIDENTE LONGOBARDI


COMUNICAZIONE DALL'ORDINE DI ROMA
Roma, 27 Dicembre 2012


Gentile Collega,
a pochi giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio dell’Ordine di Roma che ho avuto l’onore e il privilegio di presiedere nell’ultimo quinquennio, desidero rivolgerti un breve e affettuoso saluto.
Avrai potuto constatare che, in anni difficili non solo per il Paese ma soprattutto per la nostra Professione, l’Ordine di Roma ha acquistato autorevolezza e prestigio sia all’interno della Categoria sia nei rapporti con le Istituzioni, tanto che molte iniziative che abbiamo realizzato (ad esempio gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate, di Equitalia, dell’Inps e dell’Agenzia del Territorio istituiti presso il nostro Ordine ovvero le Convenzioni e i Protocolli di Intesa siglati con queste ed altre Istituzioni), sono state poi riprodotte con successo su buona parte del territorio nazionale.
Obiettivo di ogni attività posta in essere dal Consiglio di Roma è stato quello di favorire gli Iscritti nello svolgimento della loro attività Professionale, offrendo, ad esempio, un’ampia e qualificata Formazione Professionale Continua gratuita, ovvero producendo pubblicazioni, ricerche e documenti sempre di elevato livello qualitativo.
Nel complesso posso affermare che in questo quinquennio sono state rispettate le indicazioni contenute nelle linee programmatiche del mandato consiliare e sono stati centrati gli obiettivi che ci eravamo prefissati.
Ma se gli obiettivi sono stati raggiunti i meriti e i ringraziamenti, oltre che ai Colleghi Consiglieri vanno ai componenti le Commissioni dell’Ordine e a tutti gli Iscritti che ho avuto occasione di incontrare, conoscere ed apprezzare in questi anni, facendo tesoro dei loro suggerimenti e anche delle loro critiche.
Un doveroso ringraziamento per l’attenzione rivolta al nostro Ordine e ai suoi Iscritti va inoltre a tutte le Associazioni sindacali di Categoria con le quali il confronto è stato sempre leale e costruttivo.
Inoltre, il mio grazie va ai rappresentanti delle Istituzioni con i quali ho avuto il privilegio di lavorare in questi anni, nella speranza che in futuro la nostra Categoria possa interloquire con le Istituzioni del Paese così come il nostro Ordine è riuscito a fare sul territorio e a livello centrale.
L’augurio è che ciascuno di noi si senta finalmente orgoglioso di essere un Commercialista e di svolgere una Professione apprezzata dalla collettività.
E ora, con grande gioia, passo il testimone all’amico e collega Mario Civetta: sarà lui il Presidente del Consiglio dell’Ordine di Roma per il quadriennio 2013 - 2016, dopo essere stato eletto, nei giorni scorsi, a larghissima maggioranza.
Sono convinto che il nuovo Consiglio continuerà ad operare nella collegialità, nel rispetto delle radici etiche e culturali che hanno da sempre contraddistinto l’agire dell’Ordine di Roma, anteponendo in ogni caso i valori della Professione e l’interesse degli Iscritti e rappresentando un modello da seguire.
Infine, a nome del Consiglio dell’Ordine di Roma, auguro a te e ai tuoi i cari serene Festività ed un felice Anno Nuovo.

Gerardo Longobardi



MARIO CIVETTA E' IL NUOVO PRESIDENTE DEI COMMERCIALISTI ROMANI


Eletto il nuovo Consiglio dell’Ordine: il nuovo Presidente dell’ODCEC di Roma è Mario Civetta
L’Assemblea degli Iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Circoscrizione dei Tribunali di Roma e Velletri, ha eletto il nuovo Consiglio che si è  insediato  il 1° di gennaio 2013 e resterà in carica fino al 31 dicembre 2016. Le votazioni, che si sono concluse il 21 dicembre, hanno visto il successo di Mario Civetta, eletto Presidente dell’Odcec di Roma, e di Luigi Lucchetti, eletto Vicepresidente.
In rappresentanza dei Dottori commercialisti sono stati eletti i consiglieri: Andrea Borghini, Giovanni Battista Calì, Giovanni Castellani, Antonia Coppola, Maurizio De Filippo, Enrico Laghi, Riccardo Losi, Andrea Perrone, Daniela Saitta. I quattro consiglieri eletti per la componente dei Ragionieri commercialisti sono: Marco Costantini, Roberto De Rossi, Amedeo Donati, Gerardo Valentini.
Gli Iscritti chiamati alle urne hanno eletto anche il Collegio dei Revisori dell’Odcec di Roma che, per il quadriennio 2013 – 2016, vede alla presidenza Rodolfo Ciccioriccio e membri effettivi Giuseppe Cappiello e Stefano Innocenti: tutti appartenenti alla lista “Impegno e unità per la professione”.
Nel dettaglio, la lista rappresentata da Mario Civetta, neo Presidente, ha ottenuto complessivamente il 68% delle preferenze con 2016 voti (di cui 1496 per i dottori commercialisti e 520 per i ragionieri commercialisti), mentre la lista “Rinnovamento ed etica”, rappresentata da Riccardo Losi, ha ottenuto il 32% delle preferenze con 962 voti (di cui 800 per i dottori commercialisti e 162 per i ragionieri commercialisti).

venerdì 21 dicembre 2012

Elezioni CNDCEC - Commissariati gli Ordini di Bari e ed Enna


Elezioni CNDCEC - Commissariati gli Ordini di Bari e ed Enna
Il Ministro della Giustizia, Paola Severino, ha commissariato i Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari ed Enna.
La comunicazione è stata fatta in data 7 novembre 2012 al presidente Claudio Siciliotti e al direttore generale Francesca Maione ai quali il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia si è permesso di rilevare che:”  …..a tutt’oggi il Ministero non ha ricevuto comunicazione da parte del Consiglio Nazionale quanto alle dimissioni dei presidenti dei due Ordini indicati, rassegnate una , quella di Bari, sin dal 31 luglio 2012 e l’altra, quella di Enna, sin dal 4 settembre 2012, pure in presenza dei compiti di vigilanza sugli Organi territoriali affidatigli dall’arti. 29, comma 1 , lett. e) del d.lvo n.139/2005 e tenuto conto dell’esigenza di una necessaria collaborazione con l’amministrazione della Giustizia, tanto più doverosa nella delicata fase elettorale del rinnovo del Consiglio Nazionale e dei Consigli dell’Ordine . Come noto, infatti alle dimissioni del Presidente dell’Ordine la legge fa conseguire lo scioglimento automatico del Consiglio dell’Ordine stesso e la nomina di un Commissario straordinario. Quanto sopra, invece non ha consentito al Ministero di provvedere al riguardo con la necessaria sollecitudine al fine di garantire la correttezza e il rispetto della legge così determinando una situazione di grave incertezza sulla validità del voto espresso lo scorso 15 ottobre da parte dei Consigli degli Ordini in questione e, quindi, sulla proclamazione degli eletti.”

RASSEGNA STAMPA
da LA REPUBBLICA
21-12-12 


Ecco la mini-patrimoniale sui risparmi.
Ma sui conti correnti si pagano solo 34 euro

Dal primo gennaio l'imposta di bollo sui titoli sale allo 0,15% senza più il tetto, che resta solo per le società. Elusione possibile per chi riesce a parcheggiare temporaneamente i suoi investimenti nei depositi bancari
di ANDREA GRECO


     Il 31 dicembre l'erario fotograferà tutte le giacenze - conti correnti bancari e postali, libretti, polizze vita, fondi comuni e derivati - e applicherà l'1 per mille, destinata a rincarare dal 2013, quando le persone fisiche pagheranno l'1,5 per mille senza limiti. Fanno 1.500 euro per ogni milione. Una misura dai connotati regressivi e che diversi operatori giudicano iniqua, per errori dei "tecnici" del governo e le efficaci pressioni-
Le due sole mitigazioni riguardano i conti correnti di base (quelli da destinare ai clienti con entrate sotto i 7.500 euro di indice Isee), e un tetto di imposta a 4.500 per le società dall'anno prossimo
.)

RASSEGNA STAMPA

da CORRIERE DELLA SERA 

20.12.21


BRUXELLES

Ue: esenzioni Ici alla Chiesa illegali
Ma all'Italia non si impongono recuperi

Via libera al regolamento emendato dell'Imu
Bagnasco: «Non privilegio, ma atto di giustizia»

La Commissione Ue ha dato il via libera al regolamento emendato dell'Imu che prevede l'esenzione per le attività di carattere non economico, giudicando invece «incompatibili» le precedenti esenzioni Ici alle attività non commerciali. L'Italia non dovrà però recuperare gli aiuti concessi tra 2006 e 2011 perché «impossibile». E arriva anche la reazione della Chiesa: «La sentenza dell'Ue non è un privilegio particolare» ma «un atto di giustizia, di equità», ha detto il presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, a margine di una iniziativa dell'ospedale Gaslini di Genova.

lunedì 17 dicembre 2012

SCIOLTO IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI


Sciolto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

 Le votazioni si ripeteranno il 20 febbraio 2013

Il Ministro della giustizia, Paola Severino, ha firmato il Decreto ministeriale con il quale ha sciolto il
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e ha nominato il dott
. Giampaolo Leccisi, magistrato a riposo, Commissario straordinario con l’incarico di provvedere
 all’ordinaria amministrazione e agli adempimenti necessari alla ripetizione delle controverse
 votazioni svoltesi lo  scorso 15 ottobre. Le nuove votazioni si terranno presso i Consigli degli 
Ordini territoriali il 20  febbraio 2013.
Nel  comunicato stampa diramato dal Ministero della Giustizia il  12 dicembre si precisa testualmente.
Il Guardasigilli Paola Severino ha emanato un decreto ministeriale con il quale ha sciolto il Consiglio
 Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e ha nominato un Commissario 
straordinario, Giampaolo Leccisi, magistrato a riposo, con l’incarico di provvedere all’ordinaria
 amministrazione e agli adempimenti necessari alla ripetizione delle controverse votazioni svoltesi
 lo scorso 15 ottobre. Le nuove votazioni dovranno tenersi presso i Consigli dell’Ordine territoriali il
 20 febbraio 2013.
Il provvedimento, assunto nell’ambito dei poteri di vigilanza che la legge assegna al Ministro, si è
 reso  necessario dopo l’esame della argomentata relazione del Capo del Dipartimento per gli Affari
 di Giustizia, dalla quale è emerso come la forte tensione esistente tra le due liste in competizione
 per  il rinnovo del Consiglio Nazionale, ben oltre la fisiologica contrapposizione elettorale, sia
 sfociata in  un esteso, reciproco contenzioso avanti all’autorità giudiziaria amministrativa e 
ordinaria che ha caratterizzato il procedimento elettorale. Tale contenzioso appare destinato ad 
accrescersi per il conflitto di interessi nel quale si trova la maggior parte dei componenti del 
Consiglio Nazionale quai candidati alle elezioni, all’origine di reiterati comportamenti censurabili
 in fatto e in diritto, con  negative implicazioni sul funzionamento dell’organo collegiale.

L’intento del Ministro della Giustizia è quello di assicurare il regolare svolgimento della seconda
 tornata elettorale, prevista dal decreto legislativo n. 139/2005, per il rinnovo del Consiglio Nazionale
 che dovrà restare in carica nel quadriennio 2013-2016 e, al tempo stesso, ripristinare condizioni di
 serenità ed equilibrio nello svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente, così salvaguardando
 immagine e prestigio dell’intera categoria, come richiesto, sia individualmente che collettivamente,
 da numerosi appelli ed esposti di appartenenti all’ordine dei commercialisti.
“Nella situazione indicata, dare di nuovo la parola agli elettori – sottolinea il Ministro Severino - mi è
 parsa la scelta più giusta, al fine di mantenere quella affidabilità che i commercialisti italiani hanno
 meritatamente acquisito e consolidato nell’assolvimento dell’importante compito loro affidato a tutela
 dell’interesse generale”.

  

Con le ricongiunzioni pensioni più leggere


rassegna stampa

dal CORRIERE DELLA SERA 
18-12-2012 

COME CAMBIA LA «TOTALIZZAZIONE»

Con le ricongiunzioni pensioni più leggere

Interessati 600mila lavoratori. Non si pagherà più nulla, mal'assegno scenderà del 60%. Limite di 62 anni

Adesso che la ricongiunzione dei contributi versati in più fondi previdenziali è tornata gratuita, proviamo a vedere che cosa succederà ai prossimi pensionati. L'emendamento al disegno di legge Stabilità introduce una nuova forma di totalizzazione, per favorire i circa 610 mila lavoratori che hanno svolto attività e versato contributi sia nel pubblico che nel privato e che, per effetto di una legge dell'estate del 2010, per riunificare i vari spezzoni e percepire la pensione, dovrebbero adesso pagare un conto salatissimo. Con la nuova formula di totalizzazione che possiamo definire «retributiva», invece, non ci sarà più bisogno di spostare i contributi e, quindi, nessun conto da pagare.

lunedì 3 dicembre 2012

Mediazione civile: La circolare ministeriale


Circolare 12 novembre 2012 - Pronuncia della Corte 

costituzionale sulla illegittimità costituzionale della

 obbligatorietà della mediazione di cui al d.lgs. n. 

28/2010. Prime indicazioni

12 novembre 2012
                       Dipartimento per gli Affari di Giustizia
                       Direzione generale della giustizia civile

Con il comunicato del 24 ottobre 2012 l’ufficio stampa della Corte costituzionale
 ha reso noto che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso
di delega legislativa, del d.lgs.4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto
 il carattere obbligatorio della mediazione.
Preme precisare che chiare e puntuali indicazioni circa le ricadute degli effetti
 della suddetta pronuncia nell’ambito riconducibile ai compiti di vigilanza di
questa direzione generale non potranno non essere date che a seguito della
 lettura della motivazione.
La ricezione, peraltro, del comunicato di cui sopra induce sin da ora a precisare
 che ai sensi dell’art.136 della Costituzione e dell’art. 30 della legge 11 marzo
1953 n. 87, gli effetti della deliberazione di accoglimento decorrono dal giorno
 successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione.
Due specifiche indicazioni, peraltro, possono allo stato essere date in questo 
contesto:
a - gli interessati alla iscrizione di un nuovo organismo di mediazione nel  registro degli
organismi tenuto da questa direzione generale, dovranno tenere presenti  i futuri effetti 
che la suddetta pronuncia potrebbe produrre sulle previsioni del d.m.180/2010,
 che verranno ad essere direttamente interessate, e segnatamente:   
                -art.7 , comma 5 lett.d);
                - art.16, comma 4 lett. d);
                -art. 16, comma 9, ultimo periodo
b - per i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati nonché per le eventuali
 nuove  istanze rientranti comunque nell’ambito della previsione di cui all’art.5 del 
d.lgs. 28/2010 che dovessero esserepresentate prima della pubblicazione della decisione
 della Corte, l’organismo di mediazione è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione
 della parte istante (nonché della parte eventualmente comparsa) del venire meno, dal
 momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta
 ufficiale, della obbligatorietà del tentativo di mediazione.
Roma, 12 novembre 2012
                                                                       Il direttore generale
                                                                     Maria Teresa Saragnano
- Decreto 18 ottobre 2010 n.180 -
 - Registro degli organismi di mediazione
 e elenco dei formatori per la mediazione
 - L 87/19

La mediazione civile è ancora obbligatoria



La mediazione civile è ancora obbligatoria non essendo stata depositata né pubblicata
 alcuna sentenza della Corte Costituzionale che  affermi l' incostituzionalità della norma
Lo stabilisce il Tribunale di Lamezia Terme, con ordinanza dell'8  novembre 2012
La norma che prevede l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione sancita dall'art.art.
 5, comma 1, del d.lgs 4 marzo 2010, n. 28 è ancora valida ed efficace al momento
 dell’emanazione dell'ordinanza del Tribunale, non essendo stata depositata né
pubblicata la preannunciata sentenza della Corte Costituzionale  che ne dichiari
l’illegittimità costituzionale per eccesso di delega (cfr. art. 30 legge 87/1953), ma
 essendo stato emesso dalla Consulta solo un comunicato al riguardo.
 Dovendosi, pertanto presumere che l’incostituzionalità riguardi la sola
previsione dell’obbligatorietà della mediazione, ove nelle more del decorso del
 termine assegnato dovesse essere pubblicata la citata sentenza caducatoria, -
hanno stabilito i giudici di Lamezia Terme - la prescrizione di cui al dispositivo
dovrà intendersi come mediazione su invito del giudice, ai sensi del comma 2
 dell’art. 5, considerata la natura della controversia e la possibilità di valutare
 una trattativa alla luce delle indicazioni contenute nel presente provvedimento.

In attesa della  pubblicazione sentenza della Corte Costituzionale tutte le categorie
 professionali interessate hanno aperto al riguardo un ampio e vivace  dibattito.
Riportiamo la lettera del Presidente dell'Ordine dei Dottori Comercialisti di Roma e 
del Segretario Generale del CPRC , i quali  affrontano l'argomento nell'ottica della
 categoria