sabato 22 settembre 2012

I NUOVI PARAMETRI PER I COMPENSI DEI COMMERCIALISTI


Il sito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, segnala


Pubblicato mercoledì 22 agosto 2012 sulla Gazzetta Ufficiale n. 195,  il Decreto del 20 luglio 2012 n. 140, emanato dal Ministero della Giustizia  e in vigore da giovedì 23 giugno 2012. Il D.M. 140/2012 stabilisce i parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolamentate.

mercoledì 19 settembre 2012

Critici i Giovani Commercialisti sulle nuove norme per i Revisori


"Per l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili quello che sta accadendo sul registro dei revisori legali è la cartina di tornasole di una burocrazia statale cui, in ogni situazione, non interessa affatto risolvere i problemi del Paese e controllare che le regole vengano rispettate, ma sempre e soltanto esplodere la propria sfera di influenza e gestire direttamente tutto quello che le è possibile arraffare."
- E' quanto  precisa in un comunicato la Giunta  UNGDCEC che al riguardo prosegue:
"I giovani commercialisti ricordano come le vere priorità che avrebbero dovuto essere regolamentate dai burocrati ministeriali avrebbero dovuto essere quelle concernenti l'equipollenza tra i percorsi formativi di accesso alla professione di commercialista e alla funzione di revisione legale, tanto più oggi che, a seguito della riforma degli ordinamenti professionali attuata da questo Governo, si è creato un disallineamento nella durata dei due tirocini.
La priorità, per gli strapagati alti dirigenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata invece quella di assicurare a se stessi e ai loro colleghi la gestione diretta del registro, per altro dando seguito a questa loro mira, da tempo coltivata, con norme di attuazione confuse, pasticciate e, una volta ancora, assolutamente prive del minimo sindacale della decenza, a cominciare dall'assenza di una disciplina transitoria chiara e non penalizzante per tutti quei giovani che sosterranno l'esame di Stato per dottore commercialista nei prossimi mesi e rischiano concretamente, quanto assurdamente, di doverne sostenere pure un secondo per iscriversi al registro dei revisori legali.
E per fortuna che, sul fronte delle libere professioni, la principale preoccupazione di questo Governo era, a parole, quello di facilitare l'accesso dei giovani ai mercati professionali.
La gestione del registro dei revisori legali, da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è stata riconosciuta da tutti come efficiente ed economica.
Eppure proprio da qui i burocrati ministeriali sono voluti partire.
Il valore aggiunto di questa scelta?
Toccherà a loro gestire il relativo budget (che sicuramente esploderà, scaricando i maggiori oneri in aumenti della tassa di iscrizione), disporre  assunzioni e creare poltrone dirigenziali all'interno della pubblica amministrazione.
Manna, in tempi di spending review per chi ha da tempo smarrito la sua missione di servitore dello Stato e se ne ritiene il padrone, misurando il proprio potere in base all'ampiezza della propria sfera di influenza.
E chi se ne importa se, nel frattempo, oltre centomila revisori legali e migliaia di giovani in procinto di diventarlo, brancolano nel buio.
E' proprio vero: allo Stato non interessa controllare che le regole vengano rispettate da chi gestisce; allo Stato interessa solo gestire e, divenuto controllore di se stesso, farlo secondo logiche che nulla hanno a che vedere con quella efficienza ed economicità che, in questi anni, nella gestione del registro sono state assicurate.
Vergogna."

La Giunta UNGDCEC


lunedì 17 settembre 2012

NUOVE NORME PER LA REVISIONE LEGALE


Revisione legale

Riportiamo la Nota della Ragioneria Generale dello Stato relativa ai
Regolamenti attuativi del DLgs n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti
Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012 n. 201 i seguenti regolamenti attuativi del decreto legislativo n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti.
  • DECRETO 20 giugno 2012, n. 144: “Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”;
  • DECRETO 20 giugno 2012, n. 145 “Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7,comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”;
  • DECRETO 25 giugno 2012, n. 146: “Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”.
I regolamenti attuativi entrano in vigore il 13 settembre 2012, data a decorrere dalla quale cessano di essere applicate le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili.
Si sottolinea che i revisori già iscritti nel Registro dei revisori di cui al d.lgs. n. 88/1992 transitano automaticamente, senza necessità di specifica richiesta, nel nuovo registro dei revisori. Solo in un momento successivo, entro 90 giorni decorrenti da un provvedimento di prossima emanazione (di cui sarà data ampia informazione) i revisori saranno tenuti ad integrare le informazioni contenute nel vecchio registro, al fine di adeguare il contenuto informativo del registro medesimo alle prescrizioni di cui alla normativa comunitaria e allo stesso d.lgs. 39/2010.
I tirocinanti già precedentemente iscritti al registro del tirocinio di cui al D.P.R. n. 99/1998 transitano automaticamente nel nuovo registro e per essi non si configurano immediati adempimenti aggiuntivi. Il tirocinante non in regola con la presentazione delle relazioni annuali e che ha, pertanto, “interrotto” il tirocinio (art. 10 del DPR 99/1998), è iscritto nel registro del tirocinio a condizione che presenti una specifica istanza. Nessuno adempimento è richiesto, inoltre, a coloro i quali hanno svolto e regolarmente completato il tirocinio sulla base delle previgenti disposizioni.
Si evidenzia che i revisori ed i tirocinanti che presenteranno richiesta di iscrizione nei rispettivi registri a far data dal 13 settembre 2012 saranno interamente assoggettati alla nuova disciplina.
A decorrere da tale data, per la presentazione di istanze o di comunicazioni al Ministero dell’economia e delle finanze si dovrà utilizzare esclusivamente la nuova modulistica che sarà messa a disposizione degli iscritti in apposita sezione del sito internet della Ragioneria generale dello Stato. La precedente modulistica non potrà, dunque, essere utilizzata in quanto non più coerente con la legislazione vigente.
Ulteriori istruzioni, unitamente alla rinnovata modulistica ed alle modalità di trasmissione delle istanze, saranno rese disponibili nei prossimi giorni, una volta perfezionate le operazioni di consegna degli archivi nel rispetto delle disposizioni di legge, per le quali si confida nella massima collaborazione degli organismi coinvolti.
Infine, si ribadisce che, oltre alla integrazione delle informazioni come sopra specificato, nessun obbligo di nuova iscrizione sarà imposto ai revisori iscritti nell’attuale registro, che transiteranno nel nuovo registro automaticamente e senza oneri, assicurando così una tendenziale continuità del sistema ed evitando interruzioni nella fornitura dei servizi di revisione attualmente resi.

domenica 16 settembre 2012

REGOLARIZZAZIONE IMMIGRATI: DECRETO 29.9.12


Immigrazione e Asilo

Decreto 29 agosto 2012

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2012
IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";
Visto in particolare l'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, concernente la possibilità di dichiarare la sussistenza deirapporti di lavoro irregolari, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la cooperazione internazionale e l'integrazione e dell'economia e delle finanze: la fissazione delle modalità di presentazione della dichiarazionedi emersione del rapporto di lavoro; la fissazione delle modalità per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale; la fissazione dei limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioniconcernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ed in particolare l'articolo 30 bis;

Decreta:

Art. 1


Presentazione della dichiarazione di emersione

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109, nonchè i datori di lavoro stranieri chehanno esercitato il diritto alla libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione.
2. Le dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.
3. L'accesso al sistema informatico avviene tramite connessione ad internet e consente la compilazione e la spedizione telematica della dichiarazione diemersione, previa registrazione dell'utente sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo www.interno.gov.it .
4. Le fasi della procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione della dichiarazione di emersione sono indicate nel "Manuale dell'utilizzo del sistema" pubblicato a cura del Ministero dell'interno all'indirizzo di cui al comma 3.

Art. 2


Pagamento del contributo forfetario

1. La dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore. Tale importo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
2. Il contributo forfetario è versato esclusivamente tramite il modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi", reso disponibile sui siti internet dell'Agenzia delle entrate, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della cooperazione internazionale e dell'integrazione e dell'INPS. Il modello di pagamento deve contenere, oltre ai dati relativi al datore di lavoro, anche il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore.
3. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento del contributo forfetario e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.
4. Le somme riscosse a titolo di contributo forfetario sono riversate all'INPS, a cura della Struttura di gestione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per essere destinate alle relative finalità ai sensi del comma 14 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
5. In caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfetario.

Art. 3


Requisito reddituale del datore di lavoro

1. L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro annui, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non puo' essere inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
3. In caso di dichiarazione di emersione presentata dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dalla direzione territoriale del lavoro ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 bis del D.P.R. 31 agosto 1999 n.394.
4. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Art. 4


Contenuti della domanda di emersione

1. La dichiarazione di cui all'articolo 1 contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro straniero;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'attestazione del possesso del requisito reddituale di cui all'articolo 3;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dall'articolo 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) l'indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 1000 euro di cui all'articolo 2;
i) l'obbligo di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale secondo quanto previsto dall'art. 5 per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro, o comunque non inferiore a sei mesi, per rapporti di durata inferiori al semestre;
l) l'indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di 14,62 euro richiesta per la procedura di emersione.
2. Per tipologia e modalità di impiego di cui alla lettera c) del comma 1 si intende il lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale sono ammessi i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali, con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.

Art. 5


Regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale

1. Il datore di lavoro deve dimostrare la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta congiuntamente al lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in base al CCNL riferibile alle attività svolte. Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall'INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989 di conversione del D.L. n. 338/1989).
2. All'atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve, altresi', dimostrare di aver provveduto ad adempiere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore come risulta dalla dichiarazione di cui all'articolo 1, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.
A tal fine, per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente non domestico il datore di lavoro dovrà:
a) per un rapporto di lavoro non agricolo provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione. Lo sportello unico per l'immigrazione provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonchè, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile.
b) per un rapporto di lavoro agricolo provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare la copia del modello DMAG e/o DMAG di variazione trasmesso all'Inps.
Lo sportello unico provvederà a richiedere, in via telematica all'Inps, la certificazione di regolarità contributiva dell'azienda che attesterà, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, l'avvenuta denuncia del lavoratore stesso e la correttezza e correntezza degli adempimenti contributivi del datore di lavoro.
Con specifico riferimento, invece, alla regolarizzazione di un rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti mediante esibizione di copia del bollettino MAV, pagabile, al riguardo, esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali.
3. Il datore di lavoro regolarizza, ai fini fiscali, le somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a sei mesi, mediante il versamento entro il 16 novembre 2012 delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute operate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
Con riferimento alle somme corrisposte a partire dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 109/2012, il versamento delle ritenute e delle trattenute operate deve essere effettuato entro il termine previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
In ogni caso, la regolarizzazione deve essere attestata all'atto della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita autocertificazione.

Art. 6


Comunicazione obbligatoria di assunzione

1. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n.608. Tale comunicazione è messa a disposizione dei servizi competenti e delle direzioni territoriali del lavoro secondo gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007.

Art. 7


Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 agosto 2012

Il Ministro dell'interno
Cancellieri


Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fornero


Il Ministro della cooperazione internazionale
e l'integrazione
Riccardi


Il Ministro dell'economia e della finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2012
Registro n. 6, Interno, foglio n. 248




Regolarizzazione lavoratori stranieri 2012, on line la circolare congiunta Interno-Lavoro con le indicazioni operative


Immigrazione


Riportiamo la nota del 07.09.2012 con la quale il Ministero dell'Interno fà il punto sugli adempimenti per la regolarizzazione degli  immigrati clandestini  

Regolarizzazione lavoratori stranieri 2012, on line la circolare congiunta Interno-Lavoro con le indicazioni operative

Si parte con la procedura sul web dalle 8 del 15 settembre fino alle 24 del 15 ottobre 2012: non sono state fissate quote massime di ammissione

Ministero dell’Interno e ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito le indicazioni operative sugli adempimenti che gli Sportelli Unici per l’immigrazione dovranno adottare in attuazione della procedura per la presentazione della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare a favore di lavoratori stranieri.
Nella circolare del 7 settembre 2012 vengono riepilogati e chiariti i punti cardine che riguardano la procedura: i soggetti interessati (datori di lavoro e lavoratori stranieri), come effettuare il pagamento del contributo forfettario (modello F24 a partire dal 7 settembre 2012 e codici tributo), quando e come presentare la dichiarazione di emersione (tramite il sito internet del ministero dell’Interno a partire dalle ore 8,00 del 15 settembre 2012).
E’ importante chiarire che non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione.
Lo Sportello unico per l’Immigrazione (Sui) riceverà, infatti, le domande dal sistema informatico del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione. Successivamente, sarà lo stesso Sportello Unico ad acquisire dalla questura e dalla Direzione territoriale del lavoro i previsti pareri sulla dichiarazione di emersione. Ricevuti i pareri, quindi, lo Sportello convocherà le parti per gli ulteriori adempimenti.
Come sperimentato in altre analoghe occasioni, saranno operativi i protocolli d’intesa stipulati con l'Anci, le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali e i Patronati che vorranno fornire assistenza per la compilazione e l’inoltro delle domande.
Da ultimo, nella circolare, vengono ribadite le condizioni per la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi e la presentazione di false dichiarazioni.

venerdì 6 luglio 2012

L'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI E ATTIVITA' FINANZIARIE ALL'ESTERO

Pubblichiamo la recente Circolare con la quale l'Agenzia delle Entrate fà il punto
sull'imposta  sul valore degli immobili situati all'estero e sul valore dell'attività
finanziarie detenute all'estero

CIRCOLARE N.28/E
Direzione Centrale Normativa
Settore Imposte sui Redditi e sulle Attività Produttive
Ufficio Redditi di Capitale e Diversi
Roma, 2 luglio 2012
Prot.: 2012/97954
                                                                       Alle Direzioni regionali e provinciali
                                                                      Agli Uffici dell’Agenzia delle entrate
OGGETTO: Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e sul valore delle
attività finanziarie detenute all’estero. Articolo 19, commi da 13 a 23, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012.
2
INDICE
PREMESSA ................................................................................................................................ 3
1 IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO (IVIE)..................... 4
1.1 Ambito soggettivo .................................................................................................... ..............5
1.2 Base imponibile dell’IVIE........................................................................................................ 7
.1.2.1 Immobili situati in Europa .................................................................................... ............... 8
1.3 Modalità di calcolo dell’IVIE................................................................................................. 11
1.3.1 Detrazioni per crediti di imposta ......................................................................................... 11
1.3.2 Immobili situati in Europa ................................................................................................... 12
1.4 Immobili esteri adibiti ad abitazione principale dai soggetti che prestano
lavoro all’estero la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege............................................ 13
1.5 Termini e modalità di dichiarazione e versamento dell’IVIE ..................... ...............................15
2. IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE
ALL’ESTERO (IVAFE) ............................................................................................................ 17
2.1 Ambito soggettivo ................................................................................................................ 18
2.2 Ambito oggettivo .................................................................................................................. 19
2.2.1 Polizze di assicurazione in regime di libera prestazione di servizi........................................... 20
2.3 Base imponibile dell’IVAFE................................................................................ ..................22
2.4 Modalità di calcolo dell’IVAFE............................................................................................ 23
2.4.1 Conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Europa...................................................... 23
2.4.2 Detrazioni per crediti di imposta ....................................................................................... 24
2.5 Termini e modalità di dichiarazione e versamento dell’IVAFE .............................................. 25
3
PREMESSA
L’articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito,
“decreto”) ha istituito un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di
proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali
le stesse siano titolari di diritti reali.
Inoltre, i commi da 18 a 22 dello stesso decreto legge n. 201 del 2011 hanno
istituito un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone
fisiche residenti in Italia.
Tale disposizione è stata successivamente modificata dall’articolo 8, commi
16 e 17, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 e ulteriori modifiche sono state
apportate in sede di conversione dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
La prima delle imposte in questione, vale a dire l’imposta sul valore degli
immobili situati all’estero (IVIE), presenta analogie con l’imposta municipale
propria (IMU)1 che si applica agli immobili situati in Italia e, in tale contesto, alcune
delle disposizioni ad essa applicabili sono state estese ai fini della tassazione degli
immobili situati all’estero per ragioni di coerenza e di uniformità di trattamento.
L’introduzione di un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute
all’estero (IVAFE) deriva anch’essa da esigenze di coerenza del sistema, posto che
per le attività detenute presso intermediari italiani è prevista l’applicazione di
un’imposta di bollo come riformulata dallo stesso articolo 19 del decreto
nell’ambito dell’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte
Prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Ai sensi del comma 23 dello stesso articolo 19 del decreto è stato emanato il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012,
1 L’imposta municipale propria (IMU) è stata istituita con l’articolo 8 del decreto
 legislativo 14 marzo 2011,n. 23 ed è stata anticipata in via sperimentale dall’articolo
 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
 2011, n. 214.
4 pubblicato sul sito www.agenziaentrate.it, che reca, tra l’altro, le modalità di
determinazione e applicazione delle imposte. Di tale provvedimento, che sostituisce
quello del 14 febbraio 2012, si tiene conto nel fornire i chiarimenti che seguono.
1 IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO (IVIE)
A decorrere dal periodo d’imposta 2011, l’IVIE è dovuta sul valore degli
immobili situati all’estero detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso essi siano destinati.
Sono inclusi nell’ambito di applicazione della norma anche gli immobili che
sono stati oggetto di operazioni di emersione ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto legge 25
settembre 2001, n. 350 convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 409 e successive modificazioni – cosiddetto “scudo fiscale” – sia mediante la
procedura della regolarizzazione sia del rimpatrio giuridico.
L’imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento in proporzione alla
quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell’anno nei
quali si è protratto tale diritto.
Al fine di determinare la residenza delle persone fisiche, si deve fare
riferimento alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del TUIR, in base alla
quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo
d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel
territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
Tali criteri sono, come noto, alternativi essendo sufficiente che sia verificato
anche uno solo di essi affinché una persona fisica possa considerarsi fiscalmente
residente in Italia.
5
Il requisito della residenza si acquisisce ex tunc con riferimento al periodo
d’imposta nel quale la persona fisica instaura il collegamento territoriale rilevante ai
fini fiscali.
Pertanto, soltanto alla fine dell’anno solare è possibile effettuare la verifica
del requisito temporale della permanenza in Italia (183 o 184 giorni in caso di anno
bisestile) per determinare la residenza fiscale della persona.
Inoltre, come stabilito dal successivo comma 2-bis del medesimo articolo 2
del TUIR, si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in
Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze. Al riguardo si ricorda che, fino all’emanazione del citato decreto, si
considerano residenti in Italia i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime
fiscale privilegiato individuati dal D.M. 4 maggio 1999 (cosiddetta “black list”).
Ne consegue che, ricorrendone le condizioni, anche questi ultimi soggetti
rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’IVIE.
1.1 Ambito soggettivo
Sono soggetti passivi dell’imposta:
a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati,
compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività
di impresa o di lavoro autonomo; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o
abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda
proprietà);
b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere
dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
6
Ai fini dell’individuazione dei diritti reali che attribuiscono ai loro titolari
l’obbligo passivo dell’imposta, si deve fare riferimento agli analoghi istituti previsti
negli ordinamenti esteri in cui l’immobile è ubicato.
Ad esempio, si rileva che per gli immobili situati in Paesi di common law
può sussistere sia un diritto di proprietà fondiaria assoluta - “freehold” - che un
diritto al possesso dei beni - “leasehold”. Quest’ultimo dà diritto al possesso di beni
immobili, disgiuntamente alla proprietà, solitamente per un periodo di tempo molto
elevato, dietro il pagamento di un corrispettivo. Considerato che tale istituto
presenta maggiori analogie con i diritti reali come disciplinati dall’ordinamento
italiano (in particolare, con l’usufrutto), piuttosto che con il diritto di locazione, si
ritiene che in tal caso sono tenuti al pagamento dell’imposta in questione i titolari di
tale diritto e non anche i titolari della proprietà fondiaria assoluta.
Se gli immobili sono detenuti in comunione l’imposta è dovuta da ciascun
soggetto partecipante alla comunione con riferimento al valore relativo alla propria
quota.
L’imposta trova applicazione nel caso in cui gli immobili siano detenuti
direttamente dai soggetti sopra elencati o siano detenuti per il tramite una società
fiduciaria nonché nei casi in cui detti beni siano formalmente intestati ad entità
giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o trust) che agiscono quali persone
interposte mentre l’effettiva disponibilità degli immobili è da attribuire a persone
fisiche residenti.
Come precisato nella circolare 4 dicembre 2001, n. 99/E, relativamente alla
nozione di “interposta persona”, la questione non può essere risolta in modo
generalizzato, essendo direttamente connessa alle caratteristiche e alle modalità
organizzative del soggetto interposto.
Per quanto concerne gli immobili detenuti tramite un trust (sia esso residente
che non residente) occorre considerare se lo stesso sia in realtà un semplice schermo
formale e se la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da
7
attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust. In tali casi, lo stesso
deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio,
nonché i redditi da questo prodotti, devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno
l’effettiva disponibilità. Al fine di individuare alcuni di tali fattispecie si rinvia a
quanto indicato nelle circolari n. 43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 1, e n. 61/E del
27 dicembre 2010.
1.2 Base imponibile dell’IVIE
Il valore dell’immobile è costituito, nella generalità dei casi, dal costo
risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente
sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.
Qualora la valorizzazione dei diritti reali diversi dalla proprietà (ad esempio,
l’usufrutto) non sia rilevabile da un contratto, essa si assume secondo i criteri dettati
dalla legislazione del Paese in cui l’immobile è situato.
Nel caso in cui l’immobile sia stato costruito, si fa riferimento al costo di
costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.
In mancanza di tali valori o in mancanza della relativa documentazione si
assume il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in
cui è situato l’immobile. Qualora l’immobile non sia più posseduto alla data del 31
dicembre dell’anno si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al
termine del periodo di detenzione.
Tale valore può essere desunto in base alla media dei valori risultanti dai
listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale.
Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il
valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o
in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, si
assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante
8
come risultante dalla relativa documentazione; in assenza di tale documentazione si
assume il valore di mercato come sopra determinato.
1.2.1 Immobili situati in Europa
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi
aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato
scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione
dell’imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel
Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura
reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore
degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.
Nel caso in cui ad uno stesso immobile siano attribuibili diversi valori catastali ai
fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, deve essere preso in
considerazione il valore catastale utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali,
comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali. Pertanto, per gli immobili
nei predetti Stati si assume direttamente il valore catastale, intendendosi per tale il
valore dell’immobile preso a base per la determinazione di imposte ivi dovute.
Non è, invece, utilizzabile, a tal fine, un valore che esprima il reddito medio
ordinario dell’immobile, a meno che la legislazione locale non preveda
l’applicazione di meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli
previsti dalla legislazione italiana, idonei a consentire la determinazione del valore
catastale dell’immobile.
In mancanza del valore catastale come sopra definito, si deve fare riferimento
al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile
nel luogo in cui è situato l’immobile. Per evitare disparità di trattamento tra
contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse, qualora la
legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi
siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla
9
legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valore
dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei
coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU (cfr. tabella 2 allegata alla presente circolare).
In questa ipotesi, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali
rettifiche previste dalla legislazione locale. E’ il caso, ad esempio, degli immobili
siti in Francia, laddove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50 per
cento ai fini dell’applicazione della tax fonciere.
Come sopra illustrato, le particolari disposizioni in esame, relative all’utilizzo
del valore catastale, si applicano nel caso di immobili situati in Paesi appartenenti
alla Unione europea o in Paesi aderenti al SEE. Pertanto, data la formulazione
letterale della norma, nell’ambito di applicazione sono compresi non solo i Paesi
membri dell’Unione Europea, ma anche la Norvegia e l’Islanda. Infatti, con questi
ultimi due Paesi, che appartengono al SEE, sono in vigore convenzioni contro le
doppie imposizioni che assicurano lo scambio di informazioni non solo ai fini
dell’applicazione delle stesse, ma anche delle imposte italiane.
In allegato alla presente circolare sono elencati i Paesi europei Tabella 1
Elenco Paesi UE e SEE distinguendo quelli per i quali:
• risulta compilata la colonna 2 “Imposta presa a riferimento ai fini della
determinazione del valore dell’immobile, in relazione ai quali si deve assumere
quale base imponibile dell’IVIE il valore catastale dell’immobile utilizzato ai fini
dell’assolvimento delle imposte indicate in tale colonna;
• non risulta compilata la colonna 2 (Belgio, Francia, Irlanda e Malta), in relazione
ai quali per la determinazione della base imponibile dell’IVIE si deve fare
riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di
mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile o, a scelta del
contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario,
eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti IMU.
10
La Tabella 1 Elenco Paesi UE e SEE è stata redatta sulla base di un’analisi
delle legislazioni degli Stati interessati condotta autonomamente dall’Agenzia delle
Entrate senza possibilità di verifica, ad oggi, con le corrispondenti Autorità fiscali
estere. Qualora normative estere sopravvenute o non considerate conducano alla
determinazione di un valore dell’immobile da assumere a base dell’IVIE differente
da quello ricavabile in base alla predetta tabella ovvero all’individuazione di una
imposta patrimoniale pagata all’estero non elencata, il contribuente può utilizzare
tali valori dandone evidenza in sede di controllo da parte dell’Amministrazione
finanziaria.
Nel diagramma che segue sono esemplificate le varie ipotesi di
determinazione della base imponibile dell’IVIE per gli immobili europei, utilizzando
l’acronimo RMO per intendere il reddito medio ordinario.
Valore catastale
Valore catastale
=
Valore dell’immobile
Valore catastale
=
Valore dell’immobile
No
Valore dell’immobile
=
RMO x moltiplicatori locali
Valore dell’immobile
=
RMO x moltiplicatori locali
RMO x moltiplicatori locali
RMO x moltiplicatori locali


RMO x moltiplicatori IMU
RMO x moltiplicatori IMU
Costo di acquisto
Costo di acquisto
Valore di mercato
Valore di mercato
Assenza di valori catastali
Assenza di valori catastali
Valore dell’immobile
=
RMO senza moltiplicatori locali
Valore dell’immobile
=
RMO senza moltiplicatori locali No
No

oppure
oppure
Costo di acquisto
Costo di acquisto
Valore di mercato
Valore di mercato
No
No

RMO x moltiplicatori IMU
RMO x moltiplicatori IMU
Valore catastale
11
1.3 Modalità di calcolo dell’IVIE
L’imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore
dell’immobile determinato sulla base dei criteri finora descritti.
Il versamento dell’imposta non è dovuto se l’importo della stessa non supera
complessivamente euro 200. In sostanza sussiste una soglia di esenzione dal
versamento dell’IVIE per gli immobili il cui valore complessivo non superi euro
26.381 circa. In tal caso il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati
relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando
l’obbligo di compilazione del modulo RW2.
Ai fini dell’applicazione della soglia di esenzione di euro 200 si deve fare
riferimento all’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile a
prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni
previste per lo scomputo dei crediti di imposta di cui al paragrafo successivo.
L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di titolarità del diritto di
proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale diritto. A
tale proposito, il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno quindici
giorni è computato per intero.
1.3.1 Detrazioni per crediti di imposta
Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito
d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di
riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile e ad esso relativa. In
sostanza, dall’IVIE dovuta per il 2011 si scomputa l’imposta patrimoniale pagata
all’estero nel medesimo anno. Qualora l’imposta patrimoniale sia corrisposta anche
con riferimento ad altri beni, diversi dagli immobili, occorre effettuare un calcolo
2 Si ricorda che, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
2009,  i contribuenti sono comunque tenuti ad indicare nel modulo RW gli immobili
 tenuti a disposizione, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi
 imponibili nel periodo d’imposta, semprechè di importo superiore a euro
10.000.
12
proporzionale al fine di individuare la quota parte dell’imposta riferibile agli
immobili.
Con riferimento agli immobili detenuti in Europa, nella colonna 3 della
Tabella 1, allegata alla presente circolare, sono individuate, ove esistano, le imposte
di natura patrimoniale che danno diritto allo scomputo dall’IVIE.
Anche per gli immobili detenuti in Paesi diversi da quelli elencati nella
tabella 1, dall’IVIE si detraggono le imposte patrimoniali ivi pagate nell’anno di
riferimento. Ad esempio, si detrae:
- per gli immobili situati negli Stati Uniti, la Real property tax;
- per gli immobili in Argentina, la Impuesto inmobiliario;
- per gli immobili in Svizzera, l’Imposta sulla sostanza delle persone fisiche e
l’Imposta immobiliare;
- per gli immobili in Russia, la Tassa sulla proprietà delle persone fisiche,
Налог на имущество физических лиц (Nalog na imuschestvo fizicheskih
litz).
Il credito d’imposta non può, in ogni caso, superare l’imposta dovuta in Italia.
Appare opportuno precisare che non è possibile detrarre, considerandole
imposte patrimoniali, le imposte legate all’utilizzo di un determinato immobile in
qualità di abitazione dal momento che tali tasse più che essere finalizzate a colpire la
ricchezza costituita dal patrimonio sono dirette a richiedere un contributo, anche se
rapportato al valore dell’immobile, al soggetto che abitando in un determinato luogo
usufruisce dei servizi ivi forniti dalle amministrazioni pubbliche.
1.3.2 Immobili situati in Europa
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi
aderenti al SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall’imposta
dovuta in Italia, si detraggono prioritariamente le imposte patrimoniali
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effettivamente pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili nell’anno di
riferimento.
Inoltre, qualora sussista un’eccedenza di imposta reddituale gravante su
immobili ivi situati non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 del Testo Unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dall’imposta dovuta in Italia per quegli immobili si
detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta
derivante da tale eccedenza.
Con particolare riferimento alla dichiarazione relativa ai redditi 2011, nel
quadro RM, sezione XIV, colonna 6, del modello UNICO 2012 deve essere indicato
l’ammontare complessivo del credito d’imposta derivante dalle imposte patrimoniali
estere e dalle imposte reddituali estere che non sono state portate a credito ai sensi
dell’articolo 165 del TUIR. A tale riguardo deve essere conservata dal contribuente
separata evidenza delle imposte patrimoniali estere pagate nel 2011 e portate a
credito e delle imposte reddituali estere relative al periodo d’imposta 2011 utilizzate
quale credito d’imposta relativamente all’IVIE.
1.4 Immobili esteri adibiti ad abitazione principale dai soggetti che prestano
lavoro all’estero la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege
Per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua
suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per le persone
fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce
l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri
previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati, l’IVIE è stabilita nella
misura dello 0,4 per cento per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le
relative pertinenze.
Analogamente a quanto previsto dalla normativa italiana relativa all’IMU, si
ritiene che per pertinenze dell’abitazione principale si debbano intendere le unità
14
classificabili nelle tre categorie catastali di seguito riportate, nella misura massima di
un’unità pertinenziale per ciascuna categoria:
- magazzini e locali di deposito;
- stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza fine di lucro;
- tettoie chiuse o aperte.
L’applicazione dell’aliquota ridotta permane fintanto che il lavoratore presta
la propria attività all’estero e viene meno al suo rientro in Italia. Pertanto, l’aliquota
dell’imposta si applica nella misura piena dello 0,76 per cento a decorrere dal
periodo d’imposta in cui il lavoratore acquisisce la residenza in Italia secondo le
disposizioni ordinarie dell’articolo 2 del TUIR e non sulla base di accordi
internazionali.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare situata all’estero adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a
concorrenza del suo ammontare, la somma di euro 200 rapportata al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. In tale fattispecie non trova
applicazione la soglia di esenzione di euro 200 di cui all’articolo 19, comma 15, del
decreto.
Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più
soggetti, la detrazione spetta, proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica, a ciascuno dei soggetti passivi la cui residenza
fiscale in Italia sia determinata ex lege.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
l’importo massimo di euro 400.
Naturalmente, l’applicazione del descritto regime agevolato si applica a
condizione che tali soggetti non possiedano in Italia un’immobile per il quale
15
usufruiscano delle medesime agevolazioni previste ai fini del calcolo dell’IMU per
l’abitazione principale.
Si fa presente, infine, che limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione
principale dai soggetti che prestano lavoro all’estero di cui sopra, è previsto che non
trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 70, comma 2, del TUIR. Ciò
comporta, sostanzialmente, la non imponibilità di tali redditi in Italia.
1.5 Termini e modalità di dichiarazione e versamento dell’IVIE
Il decreto prevede che per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all’IVIE
trovano applicazione le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone
fisiche.
Al fine di dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il contribuente
deve compilare la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche,
indicando il controvalore in euro degli importi in valuta calcolato in base
all’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai sensi
dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Per l’anno 2011 i predetti cambi
sono stati indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30
gennaio 2012.
L’imposta deve essere versata dal contribuente entro il termine previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione relativa al
periodo d’imposta di riferimento, a decorrere dal 2011, ai sensi dell’articolo 17,
commi 1 e 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Non sono dovuti acconti ed è
consentito rateizzare l’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 non si esegue il versamento per il debito della singola imposta o
16
addizionale risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna
l’importo di euro 12,00. Conseguentemente nel caso in cui il debito di imposta
relativo all’IVIE non sia superiore a 12 euro il versamento non deve essere
effettuato.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2012, è
stato disposto, per l’anno in corso, il differimento dei termini di effettuazione dei
versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali da parte delle persone fisiche. In
luogo del 18 giugno 2012 il versamento può essere effettuato entro il 9 luglio 2012
senza alcuna maggiorazione, oppure dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012,
maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse
corrispettivo. La proroga si estende anche ai versamenti per l’IVIE dovuti dalle
società fiduciarie in quanto tenute all’adempimento per conto del
contribuente/fiduciante.
Nel caso di immobili – ivi compresi quelli oggetto di operazione di emersione
mediante la procedura del rimpatrio giuridico – per i quali sia stato stipulato un
contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest’ultima deve applicare
e versare l’imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte
dello stesso.
In tali casi la fiduciaria indica i dati complessivi relativi ai versamenti
dell’imposta nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari
(modello 770 ordinario), a partire dal periodo di imposta 2012 (mod. 770/2013).
Inoltre, devono essere forniti i dati di ciascun contribuente nonché le indicazioni
circa l’ammontare dell’imposta riferibile agli stessi.
E’ evidente che in tale ipotesi il contribuente non deve compilare la predetta
Sezione XVI del quadro RM e, peraltro, non è tenuto a indicare tali immobili nel
modulo RW del predetto modello, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 del
decreto 28 luglio 1990, n. 167, come modificato dall’articolo 8, comma 16-bis, del
decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.
17
Qualora, invece, il contribuente non fornisca la provvista, la società fiduciaria
deve effettuare la segnalazione nominativa all’Amministrazione finanziaria
attraverso il predetto modello di dichiarazione 770.
Nel caso in cui la fiduciaria pur disponendo della provvista non effettui in
tutto o in parte il versamento ovvero lo effettui oltre il termine previsto, per le
relative sanzioni si applicano le disposizioni relative alle omissioni in materia di
imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e per il
cosiddetto “ravvedimento operoso” si applica la disposizione di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il versamento dell’IVIE deve essere effettuato utilizzando i codici indicati
nella risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012:
- “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a
qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello
Stato” per i versamenti effettuati dalle persone fisiche;
- “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a
qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
- Società fiduciarie” per i versamenti effettuati dalle società fiduciarie.
2. IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
(IVAFE)
A decorrere dal periodo d’imposta 2011, è dovuta l’IVAFE sul valore delle
attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.
Sono soggette all’imposta anche le attività finanziarie che sono state oggetto
di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione. Non si
considerano, invece, detenute all’estero le attività finanziarie rimpatriate (sia
fisicamente che giuridicamente).
18
Sono, inoltre, escluse dall’ambito di applicazione di tale disposizione le
attività finanziarie detenute all’estero, ma che sono amministrate da intermediari
finanziari italiani e le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.
In buona sostanza l’imposta è dovuta, a prescindere dalla circostanza che il
soggetto emittente o la controparte siano residenti o meno, nei casi in cui le attività
si considerano detenute all’estero. Si considerano come attività detenute all’estero
anche le attività finanziarie detenute, ad esempio, in cassette di sicurezza all’estero o
tramite intermediari non residenti.
Il comma 19 dell’articolo 19 del decreto precisa che l’imposta è dovuta in
proporzione alla quota di possesso e al periodo di detenzione.
2.1 Ambito soggettivo
Le persone fisiche residenti sono assoggettate all’imposta in esame qualora
detengano all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e
indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se
pervengono da eredità o donazioni.
Ai fini dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione
dell’imposta in esame nel caso di interposizione o di intestazione formale a società
ed altre entità giuridiche si rinvia a quanto specificato con riferimento all’imposta
sugli immobili situati all’estero.
Si precisa, infine, che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione
dell’IVAFE anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero
in via continuativa per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in
forza di presunzione legale che prescinde dalla ricorrenza o meno dei requisiti
richiesti dall’articolo 2 del TUIR, e per i quali è previsto, ai sensi dell’articolo 38 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, l’esonero dalla compilazione del modulo RW
della dichiarazione annuale dei redditi, non solo in relazione al conto corrente
costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle
19
attività lavorative ivi svolte, ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e
patrimoniali detenute all’estero. Rientrano pertanto tra i soggetti in questione le
persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua
suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche
che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia,
nonché i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in zone di frontiera e in
paesi limitrofi.
2.2 Ambito oggettivo
L’imposta si applica sulle seguenti attività finanziarie se detenute all’estero:
�� partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti,
obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli
equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e
certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e
conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di
alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
�� contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui,
finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di
assicurazione estere;
�� contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio
dello Stato;
�� metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
�� diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari
assimilati;
�� ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi
di natura finanziaria di fonte estera.
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I titoli o i diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la
possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la
quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o
controllanti (cd. stock option) sono soggetti all’imposta solo nel caso in cui siano
cedibili.
Non sono soggette all’IVAFE le forme di previdenza complementare
organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.
Relativamente alle attività finanziarie oggetto di un contratto di
amministrazione con una società fiduciaria residente o di custodia, amministrazione
o gestione con soggetti intermediari residenti, l’IVAFE non è dovuta in quanto su
tali attività viene applicata l’imposta di bollo (ai sensi dell’articolo 13, commi 2-bis
e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. n. 642 del 1972), dal
momento che le stesse non sono considerate come detenute all’estero.
2.2.1 Polizze di assicurazione in regime di libera prestazione di servizi
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 24 maggio 2012, sono soggette all’imposta di bollo prevista
dall’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. n.
642 del 1972, le polizze di assicurazione stipulate da soggetti residenti in Italia ed
emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di
prestazione di servizi che abbiano esercitato la facoltà prevista dall’articolo 26-ter
del D.P.R. n. 600 del 1973 e quella per l’applicazione dell’imposta di bollo in modo
virtuale.
Al riguardo si ricorda che la circolare 31 dicembre 2003, n. 62/E ha
sottolineato come le disposizioni dell’articolo 26-ter, comma 3, del D.P.R. n. 600
del 1973, introdotte dall’articolo 41-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
hanno inteso equiparare il regime impositivo dei rendimenti finanziari di cui
all’articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del TUIR, dovuti dalle
21
predette imprese - nel caso in cui le stesse optino per applicare direttamente
l’imposta sostitutiva sui predetti redditi - con quello previsto per i proventi della
medesima natura corrisposti da imprese italiane. Ciò premesso, anche alla luce delle
disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 maggio
2012 sopra richiamate, si ritiene che, nel caso in cui le predette imprese di
assicurazione estere abbiano esercitato entrambe le predette opzioni, le polizze
assicurative in questione subiscono, ai fini che qui interessano, un trattamento
tributario complessivamente equiparato alle analoghe polizze assicurative italiane.
Pertanto, le stesse possono sostanzialmente considerarsi come detenute in Italia e,
quindi, non sono assoggettate all’IVAFE.
Nel caso in cui le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime
di libertà di prestazione di servizi non esercitino le predette opzioni, ma le polizze
siano affidate in amministrazione a una fiduciaria residente o ad un altro
intermediario residente, sulle stesse trova applicazione l’imposta di bollo di cui al
citato articolo 13, comma 3-ter, del D.P.R n. 642 del 1972 e non è pertanto dovuta
l’IVAFE. Le predette attività, infatti, non si considerano detenute all’estero nel
presupposto che per effetto del predetto mandato ad amministrare, la società
fiduciaria o l’intermediario si impegna ad applicare e versare le ritenute alla fonte o
le imposte sostitutive previste dall’ordinamento tributario sui redditi derivanti dalle
attività oggetto del rapporto e, nelle ipotesi in cui le ritenute siano applicate a titolo
d’acconto ovvero non siano previste, ad effettuare le comunicazioni nominative
all’Amministrazione finanziaria.
Nelle fattispecie in esame si ricorda che l’imposta di bollo è applicata alla
scadenza del contratto o al riscatto della polizza. Tuttavia, qualora il contratto di
amministrazione con la fiduciaria residente o con l’intermediario residente venga
interrotto, i predetti soggetti devono versare l’imposta di bollo determinata per
ciascun anno ed accantonata fino a tale data. Va da sé che, una volta interrotto il
rapporto di intermediazione, la polizza si considera detenuta all’estero e deve essere
22
corrisposta l’IVAFE. Pertanto, il contribuente dovrà compilare al riguardo il quadro
RM del modello UNICO Persone fisiche ed è altresì tenuto a indicare tali attività nel
modulo RW del predetto modello.
Nel caso in cui le compagnie estere operanti in Italia in regime di libertà di
prestazione di servizi non abbiano esercitato le opzioni di cui sopra e le polizze non
siano oggetto di contratti di amministrazione con una fiduciaria residente o con altri
intermediari residenti, sulle stesse è dovuta l’IVAFE, in quanto tali polizze si
considerano detenute all’estero.
Con particolare riferimento al periodo di imposta 2011, si segnala che
l’imposta è dovuta nel caso in cui le predette società non abbiano optato nel 2012
per l’applicazione dell’imposta di bollo in modo virtuale e non abbiano optato nel
2011, o in anni precedenti, per il pagamento dell’imposta sostitutiva prevista
dall’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
2.3 Base imponibile dell’IVAFE
Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al
termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando
la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività
ovvero dell’impresa di assicurazione estera. Qualora le attività non siano più
possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato
delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione.
Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati
regolamentati deve essere utilizzato tale valore.
A tal fine, per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di
quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di
detenzione.
23
Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il
valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.
Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in
mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate
siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in
mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base
imponibile è costituita dal valore nominale.
Infine, nell’ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di
rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.
2.4 Modalità di calcolo dell’IVAFE
L’imposta è dovuta nella misura del:
• 1 per mille per il 2011 e il 2012;
• 1,5 per mille per gli anni successivi.
A differenza di quanto espressamente stabilito per l’IVIE, non è prevista
alcuna soglia di esenzione per il versamento dell’imposta in esame.
L’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di
possesso in caso di attività finanziarie cointestate.
2.4.1 Conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Europa
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione
europea o in Paesi aderenti al SEE che garantiscono un adeguato scambio di
informazioni, l’imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo
13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972,
attualmente pari a euro 34,20.
Tale misura va applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di
risparmio detenuti all’estero dal contribuente.
24
In caso di estinzione o di apertura di tali rapporti in corso d’anno, l’imposta è
rapportata al periodo di detenzione espresso in giorni e per i conti cointestati,
l’imposta fissa è ripartita in base alla percentuale di possesso.
L’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza
annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a euro 5.000. A tal
fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente
presso il medesimo intermediario e a nulla rilevando il periodo di detenzione del
rapporto durante il periodo d’imposta.
Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della
determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota
al medesimo contribuente.
Infine, se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo,
tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione.
L’applicazione della misura fissa nonché della soglia di esenzione di euro
5.000 per l’applicazione dell’IVAFE si riferisce esclusivamente ai conti correnti e ai
libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti al
SEE e non ad altre tipologie di attività finanziarie.
Nel caso in cui operi l’esenzione collegata alla soglia di euro 5.000, i dati
relativi ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti nei predetti Paesi non
devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, fermo l’eventuale obbligo di
compilazione del modulo RW.
2.4.2 Detrazioni per crediti di imposta
Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito
d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di
riferimento, nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie.
Il credito d’imposta non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.
25
Qualora con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria sia in vigore
una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di
natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l’imposizione esclusiva nel Paese
di residenza del possessore, non spetta alcun credito d’imposta per le imposte
patrimoniali eventualmente pagate all’estero. In tali casi, per queste ultime può
essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette
imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.
2.5 Termini e modalità di dichiarazione e versamento dell’IVAFE
Il decreto prevede che per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all’IVAFE si
applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Al fine di dichiarare il valore delle attività finanziarie detenute all’estero deve
essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone
fisiche. A tal fine deve essere indicato il controvalore in euro degli importi in valuta
calcolato in base all’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990,
n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Per l’anno
2011 i predetti cambi sono stati indicati nel provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2012.
Il versamento dell’imposta è effettuato entro il termine del versamento a
saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta di riferimento a decorrere dal 2011 ai sensi dell’articolo 17,
commi 1 e 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Non sono dovuti acconti ed è
consentito rateizzare l’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2012 è
stato disposto, per l’anno in corso, il differimento dei termini di effettuazione dei
26
versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali da parte delle persone fisiche. In
luogo del 18 giugno 2012, il versamento può essere effettuato entro il 9 luglio 2012
senza alcuna maggiorazione, oppure dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012,
maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse
corrispettivo.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 non si esegue il versamento per il debito della singola imposta o
addizionale risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna
l’importo di euro 12,00. Conseguentemente nel caso in cui il debito di imposta
relativo all’IVAFE non sia superiore a 12 euro il versamento non deve essere
effettuato.
Il versamento dell’IVAFE deve essere effettuato utilizzando il codice “4043”
indicato nella risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012 e denominato “Imposta sul
valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato”.
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera
27
Tabella 1
ELENCO PAESI UE E SEE
PAESE
(COLONNA 1 )
IMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI
FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL
VALORE DELL’IMMOBILE
( COLONNA 2 )
IMPOSTE PATRIMONIALI DETRAIBILI
(COLONNA 3 )
AUSTRIA Grundsteuer Grundsteuer
BELGIO ----------- Précompte immobilier/
Onroerende Voorheffing
BULGARIA Danak varhu nedvizhimite imoti
(Данък върху недвижимите имоти)
Danak varhu nedvizhimite imoti
(Данък върху недвижимите имоти)
CIPRO Foros akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
Foros akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
DANIMARCA
- Lov om statslig, kommunal og
amtskommunal ejendomsværdiskat;
- Kommunal og amtskommunal
grundskyld
- Lov om statslig, kommunal og
amtskommunal ejendomsværdiskat;
- Kommunal og amtskommunal
grundskyld
ESTONIA Maamaks Maamaks
FINLANDIA Kiinteistövero/
Fastighetsskatt
Kiinteistövero/
Fastighetsskatt
FRANCIA ----------- - Tax foncière
- Impôt de Solidarité sur la Fortune
GERMANIA Grundsteuer Grundsteur
GRECIA Foros akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
Foros akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
IRLANDA ---------- The rates
ISLANDA Fasteignagjöld Fasteignagjöld
LETTONIA Nekustamā īpašuma nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis
LITUANIA Nekilnojamojo turto mokestis Nekilnojamojo turto mokestis
LUSSEMBURGO Impôt foncier Impôt foncier
MALTA ----------- --------
NORVEGIA Eiendomsskatt - Eiendomsskatt
- Formuesskatt
OLANDA Onroerendzaak belasting Onroerendzaak belasting
28
PAESE
(COLONNA 1 )
IMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI
FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL
VALORE DELL’IMMOBILE
( COLONNA 2 )
IMPOSTE PATRIMONIALI DETRAIBILI
(COLONNA 3 )
POLONIA Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości
PORTOGALLO Imposto Municipal sobre Imóveis Imposto Municipal sobre Imóveis
REGNO UNITO Council tax ----------
REP. CECA Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí
ROMANIA Taxa pe cladiri Taxa pe cladiri
SLOVACCHIA Dan z nehnutelnosti Dan z nehnutelnosti
SLOVENIA
- Nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča
- Davek na premoženje
- Davek na nepremično
premoženje večje vrednosti
- Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča
- Davek na premoženje
- Davek na nepremično premoženje
večje vrednosti
SPAGNA Impuesto sobre Bienes Inmuebles Impuesto sobre Bienes Inmuebles
SVEZIA - Fastighetsskatt
- Kommunal Fastighetsavgift
- Fastighetsskatt
- Kommunal Fastighetsavgift
UNGHERIA Epítményadò Epítményadò
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Tabella 2
Coefficienti IMU
Coefficienti Tipologia immobile
160 Fabbricati aventi il carattere di abitazione, castelli, palazzi di
eminenti pregi artistici e storici, alloggi tipici del Paese, magazzini e
locali di deposito, nonché stalle, scuderie, rimesse e autorimesse
senza fine di lucro, tettoie chiuse o aperte
140 Collegi, convitti, case di cura e ospedali senza fine di lucro, scuole,
biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, laboratori per arti e
mestieri, locali per esercizi sportivi senza fine di lucro
80 Uffici e studi privati
60 Alberghi e pensioni
55 Negozi e botteghe
135-110 Terreni agricoli

CONVEGNO AD ANZIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Lunedì 9 luglio ad Anzio, si terrà un convegno tutto dedicato ai quesiti sull'accertamento e riscossione.Considerata la straordinarietà dei relatori e il tema trattato, l'Associazione Interprofessionale Guido Carli esorta tutti i Commercialisti della zona dei Castelli Romani, a prenotarsi tramite la consueta procedura sul sitodell'ODCEC.
 
 Avere la possibilità di interloquire direttamente con il Sottosegretario del Ministro dell'Economia e Finanza, con il Direttore Centrale dell'Accertamento  e con un importante Membro della Commissione Tesoro, è un opportunità  che i Commercialisti non possono trascurare, e debbono sfruttare questo evento  per confrontarsi   direttamente con le istituzioni  ed esternare le loro  perplessità sui temi  economici di viva attualità , suoi quali i Commercialisti hanno competenza specifica, affrontando ogni giorno le serie problematiche delle imprese assistite  
Il promotore di questo ed altri  eventi è il  Dott. Carlo Moretti, Presidente dell'Associaziione Interprofessionale Guido Carli nonchè Presidente della "Commissione Organizzazione e Tutela delle delegazioni" presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.
La sua massima preferita è la seguente:
Un gruppo di perofessionisti unito da un' etica e un  interesse comune può fare la differenza tra "ordinario" e "straordinario" ....
 

martedì 26 giugno 2012

Corso sull'antiriciclaggio presso l'Università di Tor Vergata

 L'Associazione Interprofessionale "Guido Carli"   si è fortemente impegnata  per l'organizzazione di  un corso sull'antiriciclaggio che si terrà presso l'Università di Tor Vergata il 28/06/2012 .
Questa normativa  che attualmente colpisce e preoccupa tutti  i Commercialisti, può altresì diventare una fonte di lavoro e business.  
Per questo abbiamo invitato  esponenti della  FonArCom che  finanzia Piani Formativi.
Il Fondo Fon Arcom potrebbe quindi essere il tramite per fare formazione finanziata ai dipendenti degli studi, per assolvere ai nuovi adempimenti in materia di antiriciclaggio.
 
Il convegno è accreditato dall'ODCEC e dall'Ordine degli Avvocati.
Prego i colleghi commercialisti  - ha sottolineato il Presidente Moretti  - di effettuare la registrazione attraverso la normale procedura nel sito dell'ordine.
 
Nell'ultima riunione dell'Associazione è stato sottolineato quanto inutile sia oggi, per i professionisti, restare segregati presso i propri studi a gestire clienti sempre più esigenti e sempre più insolventi data l'attuale crisi.
Un fondamentale scopo della associazione  Guido Carli è quello di cooperare e collaborare insieme tutti: commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e ogni altro professionista, per PENSARE IN GRANDE e muoverci verso ambiziose direzioni. Serietà ed etica  professionale saranno i nostri punti di forza. Il collega Giorgio Benedetti ha portato sul tavolo un progetto  di notevole importanza, che  vede l' Associazione Interprofessionale Guido Carli come  "SCUOLA DI IMPRESA" per:
-  creare corsi di formzione atti a stimolare la nascita  di una  cultura d' impresa;
- creare forme di supporto per migliorare gli strumenti gestionali per PMI.
Come potete immaginare c'è tanto da fare,  colgo quindi l'occasione - ha concluso il presidente dr. Carlo Moretti -  per ricordare ai vecchi amici  e comunicare ai nuovi soci che ci riuniamo ogni primo e terzo martedì di ciascun mese, presso la nostra sede di Marino P.za Matteotti 1 dalle 18 alle 20. 
 
L'utilità del convegno del 28 giugno ,fermo restando la disponibilità dei posti,  mi spinge a suggerirvi di partecipare  numerosi anche con qualche assistente di studio e ancora di più con i consulenti del lavoro che dal livello del corso  possono trarre numersi spunti operativi ed ulteriori vantaggi formativi. 
 


 

giovedì 31 maggio 2012

Il discorso integrale di Mario Draghi


Il discorso integrale

 di Mario Draghi



L'intervento del Governatore
della Banca d'Italia
all'assemblea annuale dell'Abi

13.07.2011
La crisi e l’euro Le prospettive di crescita e i mercati finanziari sono condizionati dalla crisi del debito sovrano. Nonostante le decisioni prese dal Parlamento greco e dall’Eurogruppo le tensioni si sono acuite ed estese, anche per la natura inerziale che caratterizza questi processi. È indispensabile che i paesi sottoposti a un programma di aggiustamento concordato con l’Unione europea (UE) e il Fondo monetario internazionale proseguano gli sforzi significativi fin qui compiuti. Il Consiglio Europeo ha confermato il suo pieno impegno per assicurare la stabilità finanziaria nell’area dell’euro. In nessun paese vi sono alternative a un credibile consolidamento fiscale; esso costituisce il presupposto essenziale per rafforzare le prospettive di crescita. Ma non è sufficiente.

Per anni il costo del credito nelle varie parti dell’area dell’euro non si è discostato significativamente da quello prevalente in Germania. Gli spread sui titoli sovrani rispetto al Bund tedesco sono rimasti a lungo su livelli modesti e i tassi praticati dalle banche hanno riflesso la credibilità di cui godevano i titoli pubblici dei paesi dell’euro. Non è né sarà più così: la solvibilità degli stati sovrani non è più un fatto acquisito ma va guadagnata sul campo con una crescita alta e sostenibile, possibile solo con i conti in ordine. Il costo del credito riflette oggi questa nuova condizione: è più elevato per i paesi a bassa crescita e con finanze pubbliche più deboli. Il prestito di credibilità elargito dai paesi più forti dell’area dell’euro è venuto a scadenza: dovremo crescere senza farvi conto. Quelle riforme strutturali invocate per anni sono oggi ancora più essenziali.

Ho più volte ricordato come l’Europa abbia reagito alla crisi finanziaria globale avvalendosi della credibilità e della condotta monetaria tempestiva e innovativa della Banca centrale europea (BCE) e dotandosi di un più adeguato strumentario di governance economica. Esistono ora un sistema di autorità autonome di vigilanza bancaria e finanziaria, un organo europeo per il monitoraggio e la mitigazione dei rischi sistemici, nuove procedure per il coordinamento delle politiche fiscali e strutturali.

La crisi attuale costituisce però anche un’occasione per riflettere sui limiti dell’azione fin qui attuata in ambito europeo. Una nuova fase si è aperta. Dobbiamo riconoscere che nella gestione delle crisi finanziarie si è proceduto non di rado con interventi parziali e temporanei, accrescendo le incertezze sui mercati finanziari. Occorre ora dare certezza al processo con cui si gestiscono le crisi sovrane: definire con chiarezza gli obiettivi politici, il disegno degli strumenti, l’ammontare delle risorse. È un passo necessario per assicurare la stabilità dell’area e della sua moneta, per sfruttare appieno la forza della sua economia e della sua situazione monetaria e finanziaria.

L’economia italiana
L’economia italiana sta beneficiando dell’espansione degli scambi internazionali. Trae vantaggio, rispetto a molti altri paesi avanzati, dalla solidità del suo sistema bancario. Il tasso di disoccupazione è in diminuzione dall’autunno. Dopo sei mesi di variazioni appena positive, nel secondo trimestre il PIL dell’Italia sarebbe aumentato a un tasso in linea con quello medio dell’area dell’euro.

Nel medio termine il ritmo di crescita dell’economia italiana continuerebbe a collocarsi su livelli inferiori a quelli dei nostri principali partner europei. Il Bollettino Economico della Banca d’Italia, che sarà diffuso venerdì prossimo, presenterà nostre valutazioni dettagliate per il biennio 2011-2012.

Alle tensioni degli ultimi giorni che hanno interessato i titoli di Stato e i corsi azionari italiani ha contribuito l’incertezza sulle prospettive della finanza pubblica.

La manovra presentata dal Governo rappresenta un passo importante nel processo di risanamento dei conti pubblici. Gli interventi all’attenzione del Parlamento sospingono il processo di riduzione del debito. Quest’anno verrà conseguito un surplus primario significativo; l’anno prossimo, secondo le stime della Commissione europea, si accrescerà ancora, raggiungendo il livello più elevato nell’area dell’euro. Avendo anticipato le usuali scadenze, occorre definire in tempi rapidissimi il contenuto delle misure ulteriori volte a conseguire il pareggio di bilancio nel 2014. A questo soprattutto guardano oggi i mercati. Esistono rischi che questi provvedimenti distorcano l’impianto della correzione, opportunamente basato sostanzialmente su tagli delle uscite. Se non si incide anche su altri voci di spesa, il ricorso alla delega fiscale e assistenziale per completare la manovra nel 2013-2014 non potrà però evitare un aumento delle imposte.

Ma, come per gli altri paesi dell’area dell’euro, alla correzione degli squilibri di finanza pubblica si deve accompagnare un innalzamento del potenziale di crescita della nostra economia, mediante la messa in campo tempestiva di politiche strutturali incisive e credibili, con comportamenti coerenti di tutti i protagonisti della vita politica e produttiva.

La regolamentazione della finanza internazionale
Nelle ultime Considerazioni finali ho richiamato l’agenda per i prossimi mesi: definite le regole sul capitale e impostate le misure da adottare in tema di leverage e liquidità, il Financial Stability Board (FSB) e il Comitato di Basilea, su impulso del G20, stanno ora lavorando ai due maggiori temi che restano da affrontare: intermediari sistemici (SIFI) e sistema bancario ombra. Le proposte saranno presentate al G20 in novembre.

Sul primo punto esse sono ormai ampiamente definite. Entro l’estate si terrà una consultazione pubblica sui meccanismi di risoluzione delle crisi e sulle misure tese ad accrescere la capacità di assorbire le perdite da parte delle SIFI.

Per le SIFI globali si prevede una dotazione di capitale più elevata rispetto agli altri intermediari. Il buffer addizionale per le SIFI che saranno identificate varierà tra l’1 e il 2,5 per cento delle attività ponderate per il rischio, a seconda del grado di rilevanza sistemica misurato da un indicatore che tiene conto della dimensione, della complessità, delle interconnessioni con altri intermediari, dell’operatività internazionale, della specializzazione in alcuni comparti di attività. Il maggiore requisito dovrà essere coperto dal capitale di più elevata qualità. L’attuazione avverrà gradualmente a partire dal 2016. Il nuovo regime sarà pienamente operativo all’inizio del 2019.

Quanto al sistema bancario ombra, l’FSB ha deciso di concentrarsi sulle attività ad alta leva, che implicano una trasformazione delle scadenze, o che possono dare origine ad arbitraggi regolamentari. Le proposte sono in corso di definizione. In Italia la copertura della regolamentazione finanziaria, tra l’altro recentemente rafforzata, è già estesa a tutte le istituzioni finanziarie che operano con il pubblico.

Si parla spesso degli effetti dei nuovi standard internazionali sui sistemi “bancocentrici”, come quello italiano, in cui è forte la presenza di piccole e medie imprese, e si dice, giustamente, che non devono essere trattate allo stesso modo banche che hanno strutture di bilancio fondamentalmente diverse e rischi altrettanto diversi.

Cruciale è la ponderazione per il rischio delle attività bancarie. I criteri di Basilea 2 attribuivano un peso assai minore alle attività di natura finanziaria rispetto ai prestiti, in cui le banche italiane sono specializzate. È per questo che nel confronto internazionale le banche italiane risultano, sulla base dei dati attuali, meglio capitalizzate se si guarda alla semplice leva finanziaria che se si considerano gli attivi ponderati. La scelta di trattare con mano leggera le attività finanziarie derivava dall’ipotesi implicita che i mercati in cui queste vengono trattate sarebbero sempre rimasti liquidi. La crisi ha drammaticamente dimostrato la fragilità di questa ipotesi e la necessità di riequilibrare il sistema dei pesi.

Questa è la direzione verso cui si è andati con le recenti riforme regolamentari, nel contesto di un robusto rafforzamento complessivo della qualità e quantità del capitale.

Recentemente sono stati inaspriti i requisiti di capitale per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione ed è stato rafforzato il trattamento prudenziale dei rischi connessi alle cartolarizzazioni e ai veicoli fuori bilancio (off balance sheet). Con Basilea 3 è stato reso più severo il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte nell’ambito dell’operatività in derivati. Sull’intera materia è ora in corso, presso il Comitato di Basilea, una revisione fondamentale, il cui fine è eliminare del tutto la discriminazione dei prestiti rispetto all’attività di trading. La Banca d’Italia si adopera nelle sedi tecniche per continuare con decisione su questa strada.

Allo stesso tempo (è opportuno ricordarlo) sono state confermate quelle forme di facilitazione, già presenti in Basilea 2 e per cui la vigilanza italiana si era battuta a suo tempo, che consentono di ponderare in misura inferiore, a parità di altre condizioni, i prestiti alle piccole e medie imprese.

Le banche italiane e l’azione della vigilanza
Le banche italiane hanno dimostrato e continuano a dimostrare capacità di resistenza e di reazione in tempi gravi: non solo durante la fase acuta della crisi finanziaria, ove le ha soccorse un modello solidamente ancorato al core business dell’attività bancaria; ma anche nella fase successiva, quando alla crisi è seguita una recessione profonda in tutti i paesi avanzati, durissima in Italia anche perché veniva dopo un decennio di stagnazione a sua volta seguito da una ripresa più lenta che altrove.

In maggio la crescita sui tre mesi dei prestiti bancari a famiglie e imprese è stata pari al 5,7 per cento in ragione d’anno, ben superiore a quella media dell’area dell’euro (2,2 per cento). I prestiti alle imprese sono aumentati del 6,1 per cento; quelli alle famiglie del 5,2, sospinti soprattutto dalla dinamica dei mutui per l’acquisto di abitazioni. La vivace espansione dei finanziamenti alle imprese è riconducibile alla crescita della domanda, sostenuta dalle esigenze di finanziamento di scorte e capitale circolante.

Il deterioramento della qualità del credito è stato considerevolmente inferiore a quello registrato nella recessione dei primi anni novanta, che fu meno profonda per l’economia; il flusso di sofferenze, anche se tuttora ingente soprattutto per le imprese, comincia a mostrare segni di rallentamento. In aprile l’esposizione delle banche nei confronti dei debitori segnalati per la prima volta in sofferenza è diminuita rispetto a un anno prima.

Non c’è stata in Italia una bolla immobiliare; le perdite sofferte dalle banche in questo settore sono state nel complesso contenute, non hanno dato luogo a una crisi. Il basso livello dei tassi nominali ha contribuito a evitare un circolo vizioso in cui debitori in difficoltà temporanea di liquidità potessero trovarsi all’improvviso soffocati dagli oneri finanziari, anche in presenza di buone prospettive economiche per l’impresa.

Hanno giovato alle banche il forte radicamento nel territorio, che ha conferito stabilità alla raccolta e sorretto l’analisi qualitativa del merito di credito, e una cultura aziendale poco propensa a correre avventure. Ma la prova è stata ed è seria.

Abbiamo insistito perché le banche realizzassero tempestivamente aumenti di capitale. Non solo per la necessità di adeguarsi progressivamente ai nuovi standard internazionali, ma perché la situazione di oggi lo richiede. La risposta è stata forte e ha dato torto agli scettici. Gli azionisti, inclusi i maggiori azionisti istituzionali, hanno saputo vedere la necessità dell’intervento. Dall’inizio dell’anno le banche italiane hanno deciso o realizzato ingenti aumenti di capitale.

Il core tier 1 ratio dei cinque maggiori gruppi era pari, in media, al 7,4 per cento a fine 2010; a marzo era salito al 7,8; si può stimare che sia cresciuto ancora fino a circa l’8,6 per cento, grazie alle operazioni che si sono chiuse successivamente. Le banche si sono preparate per tempo, come avevamo chiesto, agli stress test europei, i cui risultati verranno diffusi tra qualche giorno. Siamo certi che saranno ampiamente al di sopra del limite di riferimento, pari al 5 per cento del core tier 1 ratio.

Attualmente le esigenze di rafforzamento patrimoniale del sistema bancario italiano per soddisfare entro il 2019 i nuovi requisiti di capitale di Basilea 3, che erano state valutate per il giugno 2010 pari a 40 miliardi, sono di circa 20 miliardi. Siamo sulla buona strada.

Nel tempo, la crescita progressiva del patrimonio delle banche è condizione per assicurare lo sviluppo del credito garantendo la sana e prudente gestione del sistema. È molto importante che il regime fiscale a cui sono sottoposti gli intermediari non ne scoraggi la patrimonializzazione.

È stata saggia la scelta di anticipare ai primi mesi dell’anno le emissioni di obbligazioni bancarie programmate per il 2011. I titoli già emessi dai maggiori intermediari corrispondono all’intero stock delle obbligazioni da rimborsare nell’anno. Sebbene con un sacrificio in termini di costi, è sensibilmente cresciuta la raccolta obbligazionaria sia lorda, sia netta: quest’ultima è stata pari a 31 miliardi tra luglio 2010 e giugno 2011; era negativa nei dodici mesi precedenti. Nel complesso i depositi e le obbligazioni sono cresciuti in maggio dell’1,8 per cento rispetto a un anno prima.

La Banca d’Italia continua a richiedere alle banche di mantenere posizioni di liquidità equilibrate. Questa politica è stata stabilita ben prima che si iniziasse a discutere a Basilea di standard internazionali di liquidità. Ha contribuito a proteggere il sistema italiano dalla tempesta finanziaria; resta necessaria di fronte all’ostinata instabilità dei mercati. La convergenza verso gli standard di liquidità di Basilea, del resto ancora soggetti ad affinamenti nei dettagli, avverrà gradualmente, come previsto.

Nel primo trimestre del 2011 la redditività dei primi cinque gruppi bancari è leggermente cresciuta rispetto al corrispondente periodo del 2010. Il rendimento del capitale, espresso su base annua, è passato dal 3,0 al 3,4 per cento. Le perdite su crediti sono diminuite del 12 per cento, ma continuano ad assorbire quasi la metà del risultato di gestione. Il miglioramento è incoraggiante; potrà proseguire nei prossimi mesi, quando la ripresa del credito si rifletterà positivamente sui ricavi bancari.

Ma per riportare le banche a una redditività soddisfacente è essenziale proseguire nell’attività di riduzione dei costi. Iniziative di razionalizzazione delle reti sono in corso in alcuni gruppi; vanno perseguite con determinazione. Attende le banche una difficile tornata contrattuale, in cui l’esigenza di premiare la professionalità e la produttività dei dipendenti deve essere conciliata con quella, inderogabile, di assicurare un’evoluzione dei costi coerente con le prospettive economiche del settore.

Per procedere nell’azione di risanamento dei conti pubblici, per superare l’emergenza che oggi minaccia le prospettive dell’economia, per avviare l’Italia su un sentiero stabile di crescita possiamo far leva su fattori favorevoli. Beneficiamo di un indebitamento del settore privato e di un debito netto complessivo del Paese verso l’estero entrambi contenuti. Le nostre banche sono 12 solide; sono uscite senza danni rilevanti dalla crisi finanziaria che ha invece scosso grandi istituti esteri. Disponiamo di risorse fondamentali che caratterizzano da sempre gli italiani: l’iniziativa individuale, la capacità di innovare, l’energia nel lavoro. Dobbiamo avere fiducia nelle possibilità di crescita della nostra economia. Dobbiamo trovare un intento comune, al di là degli interessi particolari e di fazione. Dobbiamo riscoprire un agire per il bene di tutti.