venerdì 6 luglio 2012

L'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI E ATTIVITA' FINANZIARIE ALL'ESTERO

Pubblichiamo la recente Circolare con la quale l'Agenzia delle Entrate fà il punto
sull'imposta  sul valore degli immobili situati all'estero e sul valore dell'attività
finanziarie detenute all'estero

CIRCOLARE N.28/E
Direzione Centrale Normativa
Settore Imposte sui Redditi e sulle Attività Produttive
Ufficio Redditi di Capitale e Diversi
Roma, 2 luglio 2012
Prot.: 2012/97954
                                                                       Alle Direzioni regionali e provinciali
                                                                      Agli Uffici dell’Agenzia delle entrate
OGGETTO: Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e sul valore delle
attività finanziarie detenute all’estero. Articolo 19, commi da 13 a 23, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012.
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INDICE
PREMESSA ................................................................................................................................ 3
1 IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO (IVIE)..................... 4
1.1 Ambito soggettivo .................................................................................................... ..............5
1.2 Base imponibile dell’IVIE........................................................................................................ 7
.1.2.1 Immobili situati in Europa .................................................................................... ............... 8
1.3 Modalità di calcolo dell’IVIE................................................................................................. 11
1.3.1 Detrazioni per crediti di imposta ......................................................................................... 11
1.3.2 Immobili situati in Europa ................................................................................................... 12
1.4 Immobili esteri adibiti ad abitazione principale dai soggetti che prestano
lavoro all’estero la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege............................................ 13
1.5 Termini e modalità di dichiarazione e versamento dell’IVIE ..................... ...............................15
2. IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE
ALL’ESTERO (IVAFE) ............................................................................................................ 17
2.1 Ambito soggettivo ................................................................................................................ 18
2.2 Ambito oggettivo .................................................................................................................. 19
2.2.1 Polizze di assicurazione in regime di libera prestazione di servizi........................................... 20
2.3 Base imponibile dell’IVAFE................................................................................ ..................22
2.4 Modalità di calcolo dell’IVAFE............................................................................................ 23
2.4.1 Conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Europa...................................................... 23
2.4.2 Detrazioni per crediti di imposta ....................................................................................... 24
2.5 Termini e modalità di dichiarazione e versamento dell’IVAFE .............................................. 25
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PREMESSA
L’articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito,
“decreto”) ha istituito un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di
proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali
le stesse siano titolari di diritti reali.
Inoltre, i commi da 18 a 22 dello stesso decreto legge n. 201 del 2011 hanno
istituito un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone
fisiche residenti in Italia.
Tale disposizione è stata successivamente modificata dall’articolo 8, commi
16 e 17, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 e ulteriori modifiche sono state
apportate in sede di conversione dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
La prima delle imposte in questione, vale a dire l’imposta sul valore degli
immobili situati all’estero (IVIE), presenta analogie con l’imposta municipale
propria (IMU)1 che si applica agli immobili situati in Italia e, in tale contesto, alcune
delle disposizioni ad essa applicabili sono state estese ai fini della tassazione degli
immobili situati all’estero per ragioni di coerenza e di uniformità di trattamento.
L’introduzione di un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute
all’estero (IVAFE) deriva anch’essa da esigenze di coerenza del sistema, posto che
per le attività detenute presso intermediari italiani è prevista l’applicazione di
un’imposta di bollo come riformulata dallo stesso articolo 19 del decreto
nell’ambito dell’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte
Prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Ai sensi del comma 23 dello stesso articolo 19 del decreto è stato emanato il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012,
1 L’imposta municipale propria (IMU) è stata istituita con l’articolo 8 del decreto
 legislativo 14 marzo 2011,n. 23 ed è stata anticipata in via sperimentale dall’articolo
 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
 2011, n. 214.
4 pubblicato sul sito www.agenziaentrate.it, che reca, tra l’altro, le modalità di
determinazione e applicazione delle imposte. Di tale provvedimento, che sostituisce
quello del 14 febbraio 2012, si tiene conto nel fornire i chiarimenti che seguono.
1 IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO (IVIE)
A decorrere dal periodo d’imposta 2011, l’IVIE è dovuta sul valore degli
immobili situati all’estero detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso essi siano destinati.
Sono inclusi nell’ambito di applicazione della norma anche gli immobili che
sono stati oggetto di operazioni di emersione ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto legge 25
settembre 2001, n. 350 convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 409 e successive modificazioni – cosiddetto “scudo fiscale” – sia mediante la
procedura della regolarizzazione sia del rimpatrio giuridico.
L’imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento in proporzione alla
quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell’anno nei
quali si è protratto tale diritto.
Al fine di determinare la residenza delle persone fisiche, si deve fare
riferimento alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del TUIR, in base alla
quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo
d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel
territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
Tali criteri sono, come noto, alternativi essendo sufficiente che sia verificato
anche uno solo di essi affinché una persona fisica possa considerarsi fiscalmente
residente in Italia.
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Il requisito della residenza si acquisisce ex tunc con riferimento al periodo
d’imposta nel quale la persona fisica instaura il collegamento territoriale rilevante ai
fini fiscali.
Pertanto, soltanto alla fine dell’anno solare è possibile effettuare la verifica
del requisito temporale della permanenza in Italia (183 o 184 giorni in caso di anno
bisestile) per determinare la residenza fiscale della persona.
Inoltre, come stabilito dal successivo comma 2-bis del medesimo articolo 2
del TUIR, si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in
Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze. Al riguardo si ricorda che, fino all’emanazione del citato decreto, si
considerano residenti in Italia i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime
fiscale privilegiato individuati dal D.M. 4 maggio 1999 (cosiddetta “black list”).
Ne consegue che, ricorrendone le condizioni, anche questi ultimi soggetti
rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’IVIE.
1.1 Ambito soggettivo
Sono soggetti passivi dell’imposta:
a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati,
compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività
di impresa o di lavoro autonomo; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o
abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda
proprietà);
b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
c) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere
dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
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Ai fini dell’individuazione dei diritti reali che attribuiscono ai loro titolari
l’obbligo passivo dell’imposta, si deve fare riferimento agli analoghi istituti previsti
negli ordinamenti esteri in cui l’immobile è ubicato.
Ad esempio, si rileva che per gli immobili situati in Paesi di common law
può sussistere sia un diritto di proprietà fondiaria assoluta - “freehold” - che un
diritto al possesso dei beni - “leasehold”. Quest’ultimo dà diritto al possesso di beni
immobili, disgiuntamente alla proprietà, solitamente per un periodo di tempo molto
elevato, dietro il pagamento di un corrispettivo. Considerato che tale istituto
presenta maggiori analogie con i diritti reali come disciplinati dall’ordinamento
italiano (in particolare, con l’usufrutto), piuttosto che con il diritto di locazione, si
ritiene che in tal caso sono tenuti al pagamento dell’imposta in questione i titolari di
tale diritto e non anche i titolari della proprietà fondiaria assoluta.
Se gli immobili sono detenuti in comunione l’imposta è dovuta da ciascun
soggetto partecipante alla comunione con riferimento al valore relativo alla propria
quota.
L’imposta trova applicazione nel caso in cui gli immobili siano detenuti
direttamente dai soggetti sopra elencati o siano detenuti per il tramite una società
fiduciaria nonché nei casi in cui detti beni siano formalmente intestati ad entità
giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o trust) che agiscono quali persone
interposte mentre l’effettiva disponibilità degli immobili è da attribuire a persone
fisiche residenti.
Come precisato nella circolare 4 dicembre 2001, n. 99/E, relativamente alla
nozione di “interposta persona”, la questione non può essere risolta in modo
generalizzato, essendo direttamente connessa alle caratteristiche e alle modalità
organizzative del soggetto interposto.
Per quanto concerne gli immobili detenuti tramite un trust (sia esso residente
che non residente) occorre considerare se lo stesso sia in realtà un semplice schermo
formale e se la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da
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attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust. In tali casi, lo stesso
deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio,
nonché i redditi da questo prodotti, devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno
l’effettiva disponibilità. Al fine di individuare alcuni di tali fattispecie si rinvia a
quanto indicato nelle circolari n. 43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 1, e n. 61/E del
27 dicembre 2010.
1.2 Base imponibile dell’IVIE
Il valore dell’immobile è costituito, nella generalità dei casi, dal costo
risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente
sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.
Qualora la valorizzazione dei diritti reali diversi dalla proprietà (ad esempio,
l’usufrutto) non sia rilevabile da un contratto, essa si assume secondo i criteri dettati
dalla legislazione del Paese in cui l’immobile è situato.
Nel caso in cui l’immobile sia stato costruito, si fa riferimento al costo di
costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.
In mancanza di tali valori o in mancanza della relativa documentazione si
assume il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in
cui è situato l’immobile. Qualora l’immobile non sia più posseduto alla data del 31
dicembre dell’anno si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al
termine del periodo di detenzione.
Tale valore può essere desunto in base alla media dei valori risultanti dai
listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale.
Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il
valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o
in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, si
assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante
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come risultante dalla relativa documentazione; in assenza di tale documentazione si
assume il valore di mercato come sopra determinato.
1.2.1 Immobili situati in Europa
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi
aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato
scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione
dell’imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel
Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura
reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore
degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.
Nel caso in cui ad uno stesso immobile siano attribuibili diversi valori catastali ai
fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, deve essere preso in
considerazione il valore catastale utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali,
comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali. Pertanto, per gli immobili
nei predetti Stati si assume direttamente il valore catastale, intendendosi per tale il
valore dell’immobile preso a base per la determinazione di imposte ivi dovute.
Non è, invece, utilizzabile, a tal fine, un valore che esprima il reddito medio
ordinario dell’immobile, a meno che la legislazione locale non preveda
l’applicazione di meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli
previsti dalla legislazione italiana, idonei a consentire la determinazione del valore
catastale dell’immobile.
In mancanza del valore catastale come sopra definito, si deve fare riferimento
al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile
nel luogo in cui è situato l’immobile. Per evitare disparità di trattamento tra
contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse, qualora la
legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi
siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla
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legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valore
dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei
coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU (cfr. tabella 2 allegata alla presente circolare).
In questa ipotesi, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali
rettifiche previste dalla legislazione locale. E’ il caso, ad esempio, degli immobili
siti in Francia, laddove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50 per
cento ai fini dell’applicazione della tax fonciere.
Come sopra illustrato, le particolari disposizioni in esame, relative all’utilizzo
del valore catastale, si applicano nel caso di immobili situati in Paesi appartenenti
alla Unione europea o in Paesi aderenti al SEE. Pertanto, data la formulazione
letterale della norma, nell’ambito di applicazione sono compresi non solo i Paesi
membri dell’Unione Europea, ma anche la Norvegia e l’Islanda. Infatti, con questi
ultimi due Paesi, che appartengono al SEE, sono in vigore convenzioni contro le
doppie imposizioni che assicurano lo scambio di informazioni non solo ai fini
dell’applicazione delle stesse, ma anche delle imposte italiane.
In allegato alla presente circolare sono elencati i Paesi europei Tabella 1
Elenco Paesi UE e SEE distinguendo quelli per i quali:
• risulta compilata la colonna 2 “Imposta presa a riferimento ai fini della
determinazione del valore dell’immobile, in relazione ai quali si deve assumere
quale base imponibile dell’IVIE il valore catastale dell’immobile utilizzato ai fini
dell’assolvimento delle imposte indicate in tale colonna;
• non risulta compilata la colonna 2 (Belgio, Francia, Irlanda e Malta), in relazione
ai quali per la determinazione della base imponibile dell’IVIE si deve fare
riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di
mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile o, a scelta del
contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario,
eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti IMU.
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La Tabella 1 Elenco Paesi UE e SEE è stata redatta sulla base di un’analisi
delle legislazioni degli Stati interessati condotta autonomamente dall’Agenzia delle
Entrate senza possibilità di verifica, ad oggi, con le corrispondenti Autorità fiscali
estere. Qualora normative estere sopravvenute o non considerate conducano alla
determinazione di un valore dell’immobile da assumere a base dell’IVIE differente
da quello ricavabile in base alla predetta tabella ovvero all’individuazione di una
imposta patrimoniale pagata all’estero non elencata, il contribuente può utilizzare
tali valori dandone evidenza in sede di controllo da parte dell’Amministrazione
finanziaria.
Nel diagramma che segue sono esemplificate le varie ipotesi di
determinazione della base imponibile dell’IVIE per gli immobili europei, utilizzando
l’acronimo RMO per intendere il reddito medio ordinario.
Valore catastale
Valore catastale
=
Valore dell’immobile
Valore catastale
=
Valore dell’immobile
No
Valore dell’immobile
=
RMO x moltiplicatori locali
Valore dell’immobile
=
RMO x moltiplicatori locali
RMO x moltiplicatori locali
RMO x moltiplicatori locali


RMO x moltiplicatori IMU
RMO x moltiplicatori IMU
Costo di acquisto
Costo di acquisto
Valore di mercato
Valore di mercato
Assenza di valori catastali
Assenza di valori catastali
Valore dell’immobile
=
RMO senza moltiplicatori locali
Valore dell’immobile
=
RMO senza moltiplicatori locali No
No

oppure
oppure
Costo di acquisto
Costo di acquisto
Valore di mercato
Valore di mercato
No
No

RMO x moltiplicatori IMU
RMO x moltiplicatori IMU
Valore catastale
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1.3 Modalità di calcolo dell’IVIE
L’imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore
dell’immobile determinato sulla base dei criteri finora descritti.
Il versamento dell’imposta non è dovuto se l’importo della stessa non supera
complessivamente euro 200. In sostanza sussiste una soglia di esenzione dal
versamento dell’IVIE per gli immobili il cui valore complessivo non superi euro
26.381 circa. In tal caso il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati
relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando
l’obbligo di compilazione del modulo RW2.
Ai fini dell’applicazione della soglia di esenzione di euro 200 si deve fare
riferimento all’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile a
prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni
previste per lo scomputo dei crediti di imposta di cui al paragrafo successivo.
L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di titolarità del diritto di
proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale diritto. A
tale proposito, il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno quindici
giorni è computato per intero.
1.3.1 Detrazioni per crediti di imposta
Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito
d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di
riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile e ad esso relativa. In
sostanza, dall’IVIE dovuta per il 2011 si scomputa l’imposta patrimoniale pagata
all’estero nel medesimo anno. Qualora l’imposta patrimoniale sia corrisposta anche
con riferimento ad altri beni, diversi dagli immobili, occorre effettuare un calcolo
2 Si ricorda che, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
2009,  i contribuenti sono comunque tenuti ad indicare nel modulo RW gli immobili
 tenuti a disposizione, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi
 imponibili nel periodo d’imposta, semprechè di importo superiore a euro
10.000.
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proporzionale al fine di individuare la quota parte dell’imposta riferibile agli
immobili.
Con riferimento agli immobili detenuti in Europa, nella colonna 3 della
Tabella 1, allegata alla presente circolare, sono individuate, ove esistano, le imposte
di natura patrimoniale che danno diritto allo scomputo dall’IVIE.
Anche per gli immobili detenuti in Paesi diversi da quelli elencati nella
tabella 1, dall’IVIE si detraggono le imposte patrimoniali ivi pagate nell’anno di
riferimento. Ad esempio, si detrae:
- per gli immobili situati negli Stati Uniti, la Real property tax;
- per gli immobili in Argentina, la Impuesto inmobiliario;
- per gli immobili in Svizzera, l’Imposta sulla sostanza delle persone fisiche e
l’Imposta immobiliare;
- per gli immobili in Russia, la Tassa sulla proprietà delle persone fisiche,
Налог на имущество физических лиц (Nalog na imuschestvo fizicheskih
litz).
Il credito d’imposta non può, in ogni caso, superare l’imposta dovuta in Italia.
Appare opportuno precisare che non è possibile detrarre, considerandole
imposte patrimoniali, le imposte legate all’utilizzo di un determinato immobile in
qualità di abitazione dal momento che tali tasse più che essere finalizzate a colpire la
ricchezza costituita dal patrimonio sono dirette a richiedere un contributo, anche se
rapportato al valore dell’immobile, al soggetto che abitando in un determinato luogo
usufruisce dei servizi ivi forniti dalle amministrazioni pubbliche.
1.3.2 Immobili situati in Europa
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi
aderenti al SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall’imposta
dovuta in Italia, si detraggono prioritariamente le imposte patrimoniali
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effettivamente pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili nell’anno di
riferimento.
Inoltre, qualora sussista un’eccedenza di imposta reddituale gravante su
immobili ivi situati non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 del Testo Unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dall’imposta dovuta in Italia per quegli immobili si
detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta
derivante da tale eccedenza.
Con particolare riferimento alla dichiarazione relativa ai redditi 2011, nel
quadro RM, sezione XIV, colonna 6, del modello UNICO 2012 deve essere indicato
l’ammontare complessivo del credito d’imposta derivante dalle imposte patrimoniali
estere e dalle imposte reddituali estere che non sono state portate a credito ai sensi
dell’articolo 165 del TUIR. A tale riguardo deve essere conservata dal contribuente
separata evidenza delle imposte patrimoniali estere pagate nel 2011 e portate a
credito e delle imposte reddituali estere relative al periodo d’imposta 2011 utilizzate
quale credito d’imposta relativamente all’IVIE.
1.4 Immobili esteri adibiti ad abitazione principale dai soggetti che prestano
lavoro all’estero la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege
Per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua
suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per le persone
fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce
l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri
previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati, l’IVIE è stabilita nella
misura dello 0,4 per cento per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le
relative pertinenze.
Analogamente a quanto previsto dalla normativa italiana relativa all’IMU, si
ritiene che per pertinenze dell’abitazione principale si debbano intendere le unità
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classificabili nelle tre categorie catastali di seguito riportate, nella misura massima di
un’unità pertinenziale per ciascuna categoria:
- magazzini e locali di deposito;
- stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza fine di lucro;
- tettoie chiuse o aperte.
L’applicazione dell’aliquota ridotta permane fintanto che il lavoratore presta
la propria attività all’estero e viene meno al suo rientro in Italia. Pertanto, l’aliquota
dell’imposta si applica nella misura piena dello 0,76 per cento a decorrere dal
periodo d’imposta in cui il lavoratore acquisisce la residenza in Italia secondo le
disposizioni ordinarie dell’articolo 2 del TUIR e non sulla base di accordi
internazionali.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare situata all’estero adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a
concorrenza del suo ammontare, la somma di euro 200 rapportata al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. In tale fattispecie non trova
applicazione la soglia di esenzione di euro 200 di cui all’articolo 19, comma 15, del
decreto.
Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più
soggetti, la detrazione spetta, proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica, a ciascuno dei soggetti passivi la cui residenza
fiscale in Italia sia determinata ex lege.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
l’importo massimo di euro 400.
Naturalmente, l’applicazione del descritto regime agevolato si applica a
condizione che tali soggetti non possiedano in Italia un’immobile per il quale
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usufruiscano delle medesime agevolazioni previste ai fini del calcolo dell’IMU per
l’abitazione principale.
Si fa presente, infine, che limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione
principale dai soggetti che prestano lavoro all’estero di cui sopra, è previsto che non
trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 70, comma 2, del TUIR. Ciò
comporta, sostanzialmente, la non imponibilità di tali redditi in Italia.
1.5 Termini e modalità di dichiarazione e versamento dell’IVIE
Il decreto prevede che per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all’IVIE
trovano applicazione le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone
fisiche.
Al fine di dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il contribuente
deve compilare la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche,
indicando il controvalore in euro degli importi in valuta calcolato in base
all’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai sensi
dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Per l’anno 2011 i predetti cambi
sono stati indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30
gennaio 2012.
L’imposta deve essere versata dal contribuente entro il termine previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione relativa al
periodo d’imposta di riferimento, a decorrere dal 2011, ai sensi dell’articolo 17,
commi 1 e 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Non sono dovuti acconti ed è
consentito rateizzare l’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 non si esegue il versamento per il debito della singola imposta o
16
addizionale risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna
l’importo di euro 12,00. Conseguentemente nel caso in cui il debito di imposta
relativo all’IVIE non sia superiore a 12 euro il versamento non deve essere
effettuato.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2012, è
stato disposto, per l’anno in corso, il differimento dei termini di effettuazione dei
versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali da parte delle persone fisiche. In
luogo del 18 giugno 2012 il versamento può essere effettuato entro il 9 luglio 2012
senza alcuna maggiorazione, oppure dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012,
maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse
corrispettivo. La proroga si estende anche ai versamenti per l’IVIE dovuti dalle
società fiduciarie in quanto tenute all’adempimento per conto del
contribuente/fiduciante.
Nel caso di immobili – ivi compresi quelli oggetto di operazione di emersione
mediante la procedura del rimpatrio giuridico – per i quali sia stato stipulato un
contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest’ultima deve applicare
e versare l’imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte
dello stesso.
In tali casi la fiduciaria indica i dati complessivi relativi ai versamenti
dell’imposta nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari
(modello 770 ordinario), a partire dal periodo di imposta 2012 (mod. 770/2013).
Inoltre, devono essere forniti i dati di ciascun contribuente nonché le indicazioni
circa l’ammontare dell’imposta riferibile agli stessi.
E’ evidente che in tale ipotesi il contribuente non deve compilare la predetta
Sezione XVI del quadro RM e, peraltro, non è tenuto a indicare tali immobili nel
modulo RW del predetto modello, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 del
decreto 28 luglio 1990, n. 167, come modificato dall’articolo 8, comma 16-bis, del
decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.
17
Qualora, invece, il contribuente non fornisca la provvista, la società fiduciaria
deve effettuare la segnalazione nominativa all’Amministrazione finanziaria
attraverso il predetto modello di dichiarazione 770.
Nel caso in cui la fiduciaria pur disponendo della provvista non effettui in
tutto o in parte il versamento ovvero lo effettui oltre il termine previsto, per le
relative sanzioni si applicano le disposizioni relative alle omissioni in materia di
imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e per il
cosiddetto “ravvedimento operoso” si applica la disposizione di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il versamento dell’IVIE deve essere effettuato utilizzando i codici indicati
nella risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012:
- “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a
qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello
Stato” per i versamenti effettuati dalle persone fisiche;
- “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a
qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
- Società fiduciarie” per i versamenti effettuati dalle società fiduciarie.
2. IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
(IVAFE)
A decorrere dal periodo d’imposta 2011, è dovuta l’IVAFE sul valore delle
attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.
Sono soggette all’imposta anche le attività finanziarie che sono state oggetto
di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione. Non si
considerano, invece, detenute all’estero le attività finanziarie rimpatriate (sia
fisicamente che giuridicamente).
18
Sono, inoltre, escluse dall’ambito di applicazione di tale disposizione le
attività finanziarie detenute all’estero, ma che sono amministrate da intermediari
finanziari italiani e le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.
In buona sostanza l’imposta è dovuta, a prescindere dalla circostanza che il
soggetto emittente o la controparte siano residenti o meno, nei casi in cui le attività
si considerano detenute all’estero. Si considerano come attività detenute all’estero
anche le attività finanziarie detenute, ad esempio, in cassette di sicurezza all’estero o
tramite intermediari non residenti.
Il comma 19 dell’articolo 19 del decreto precisa che l’imposta è dovuta in
proporzione alla quota di possesso e al periodo di detenzione.
2.1 Ambito soggettivo
Le persone fisiche residenti sono assoggettate all’imposta in esame qualora
detengano all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e
indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se
pervengono da eredità o donazioni.
Ai fini dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione
dell’imposta in esame nel caso di interposizione o di intestazione formale a società
ed altre entità giuridiche si rinvia a quanto specificato con riferimento all’imposta
sugli immobili situati all’estero.
Si precisa, infine, che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione
dell’IVAFE anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero
in via continuativa per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in
forza di presunzione legale che prescinde dalla ricorrenza o meno dei requisiti
richiesti dall’articolo 2 del TUIR, e per i quali è previsto, ai sensi dell’articolo 38 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, l’esonero dalla compilazione del modulo RW
della dichiarazione annuale dei redditi, non solo in relazione al conto corrente
costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle
19
attività lavorative ivi svolte, ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e
patrimoniali detenute all’estero. Rientrano pertanto tra i soggetti in questione le
persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua
suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche
che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia,
nonché i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in zone di frontiera e in
paesi limitrofi.
2.2 Ambito oggettivo
L’imposta si applica sulle seguenti attività finanziarie se detenute all’estero:
�� partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti,
obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli
equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e
certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e
conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di
alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
�� contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui,
finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di
assicurazione estere;
�� contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio
dello Stato;
�� metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
�� diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari
assimilati;
�� ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi
di natura finanziaria di fonte estera.
20
I titoli o i diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la
possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la
quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o
controllanti (cd. stock option) sono soggetti all’imposta solo nel caso in cui siano
cedibili.
Non sono soggette all’IVAFE le forme di previdenza complementare
organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.
Relativamente alle attività finanziarie oggetto di un contratto di
amministrazione con una società fiduciaria residente o di custodia, amministrazione
o gestione con soggetti intermediari residenti, l’IVAFE non è dovuta in quanto su
tali attività viene applicata l’imposta di bollo (ai sensi dell’articolo 13, commi 2-bis
e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. n. 642 del 1972), dal
momento che le stesse non sono considerate come detenute all’estero.
2.2.1 Polizze di assicurazione in regime di libera prestazione di servizi
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 24 maggio 2012, sono soggette all’imposta di bollo prevista
dall’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. n.
642 del 1972, le polizze di assicurazione stipulate da soggetti residenti in Italia ed
emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di
prestazione di servizi che abbiano esercitato la facoltà prevista dall’articolo 26-ter
del D.P.R. n. 600 del 1973 e quella per l’applicazione dell’imposta di bollo in modo
virtuale.
Al riguardo si ricorda che la circolare 31 dicembre 2003, n. 62/E ha
sottolineato come le disposizioni dell’articolo 26-ter, comma 3, del D.P.R. n. 600
del 1973, introdotte dall’articolo 41-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
hanno inteso equiparare il regime impositivo dei rendimenti finanziari di cui
all’articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del TUIR, dovuti dalle
21
predette imprese - nel caso in cui le stesse optino per applicare direttamente
l’imposta sostitutiva sui predetti redditi - con quello previsto per i proventi della
medesima natura corrisposti da imprese italiane. Ciò premesso, anche alla luce delle
disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 maggio
2012 sopra richiamate, si ritiene che, nel caso in cui le predette imprese di
assicurazione estere abbiano esercitato entrambe le predette opzioni, le polizze
assicurative in questione subiscono, ai fini che qui interessano, un trattamento
tributario complessivamente equiparato alle analoghe polizze assicurative italiane.
Pertanto, le stesse possono sostanzialmente considerarsi come detenute in Italia e,
quindi, non sono assoggettate all’IVAFE.
Nel caso in cui le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime
di libertà di prestazione di servizi non esercitino le predette opzioni, ma le polizze
siano affidate in amministrazione a una fiduciaria residente o ad un altro
intermediario residente, sulle stesse trova applicazione l’imposta di bollo di cui al
citato articolo 13, comma 3-ter, del D.P.R n. 642 del 1972 e non è pertanto dovuta
l’IVAFE. Le predette attività, infatti, non si considerano detenute all’estero nel
presupposto che per effetto del predetto mandato ad amministrare, la società
fiduciaria o l’intermediario si impegna ad applicare e versare le ritenute alla fonte o
le imposte sostitutive previste dall’ordinamento tributario sui redditi derivanti dalle
attività oggetto del rapporto e, nelle ipotesi in cui le ritenute siano applicate a titolo
d’acconto ovvero non siano previste, ad effettuare le comunicazioni nominative
all’Amministrazione finanziaria.
Nelle fattispecie in esame si ricorda che l’imposta di bollo è applicata alla
scadenza del contratto o al riscatto della polizza. Tuttavia, qualora il contratto di
amministrazione con la fiduciaria residente o con l’intermediario residente venga
interrotto, i predetti soggetti devono versare l’imposta di bollo determinata per
ciascun anno ed accantonata fino a tale data. Va da sé che, una volta interrotto il
rapporto di intermediazione, la polizza si considera detenuta all’estero e deve essere
22
corrisposta l’IVAFE. Pertanto, il contribuente dovrà compilare al riguardo il quadro
RM del modello UNICO Persone fisiche ed è altresì tenuto a indicare tali attività nel
modulo RW del predetto modello.
Nel caso in cui le compagnie estere operanti in Italia in regime di libertà di
prestazione di servizi non abbiano esercitato le opzioni di cui sopra e le polizze non
siano oggetto di contratti di amministrazione con una fiduciaria residente o con altri
intermediari residenti, sulle stesse è dovuta l’IVAFE, in quanto tali polizze si
considerano detenute all’estero.
Con particolare riferimento al periodo di imposta 2011, si segnala che
l’imposta è dovuta nel caso in cui le predette società non abbiano optato nel 2012
per l’applicazione dell’imposta di bollo in modo virtuale e non abbiano optato nel
2011, o in anni precedenti, per il pagamento dell’imposta sostitutiva prevista
dall’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
2.3 Base imponibile dell’IVAFE
Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al
termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando
la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività
ovvero dell’impresa di assicurazione estera. Qualora le attività non siano più
possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato
delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione.
Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati
regolamentati deve essere utilizzato tale valore.
A tal fine, per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di
quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di
detenzione.
23
Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il
valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.
Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in
mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate
siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in
mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base
imponibile è costituita dal valore nominale.
Infine, nell’ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di
rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.
2.4 Modalità di calcolo dell’IVAFE
L’imposta è dovuta nella misura del:
• 1 per mille per il 2011 e il 2012;
• 1,5 per mille per gli anni successivi.
A differenza di quanto espressamente stabilito per l’IVIE, non è prevista
alcuna soglia di esenzione per il versamento dell’imposta in esame.
L’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di
possesso in caso di attività finanziarie cointestate.
2.4.1 Conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Europa
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione
europea o in Paesi aderenti al SEE che garantiscono un adeguato scambio di
informazioni, l’imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo
13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972,
attualmente pari a euro 34,20.
Tale misura va applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di
risparmio detenuti all’estero dal contribuente.
24
In caso di estinzione o di apertura di tali rapporti in corso d’anno, l’imposta è
rapportata al periodo di detenzione espresso in giorni e per i conti cointestati,
l’imposta fissa è ripartita in base alla percentuale di possesso.
L’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza
annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a euro 5.000. A tal
fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente
presso il medesimo intermediario e a nulla rilevando il periodo di detenzione del
rapporto durante il periodo d’imposta.
Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della
determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota
al medesimo contribuente.
Infine, se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo,
tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione.
L’applicazione della misura fissa nonché della soglia di esenzione di euro
5.000 per l’applicazione dell’IVAFE si riferisce esclusivamente ai conti correnti e ai
libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti al
SEE e non ad altre tipologie di attività finanziarie.
Nel caso in cui operi l’esenzione collegata alla soglia di euro 5.000, i dati
relativi ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti nei predetti Paesi non
devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, fermo l’eventuale obbligo di
compilazione del modulo RW.
2.4.2 Detrazioni per crediti di imposta
Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito
d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di
riferimento, nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie.
Il credito d’imposta non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.
25
Qualora con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria sia in vigore
una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di
natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l’imposizione esclusiva nel Paese
di residenza del possessore, non spetta alcun credito d’imposta per le imposte
patrimoniali eventualmente pagate all’estero. In tali casi, per queste ultime può
essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette
imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.
2.5 Termini e modalità di dichiarazione e versamento dell’IVAFE
Il decreto prevede che per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all’IVAFE si
applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Al fine di dichiarare il valore delle attività finanziarie detenute all’estero deve
essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone
fisiche. A tal fine deve essere indicato il controvalore in euro degli importi in valuta
calcolato in base all’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990,
n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Per l’anno
2011 i predetti cambi sono stati indicati nel provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2012.
Il versamento dell’imposta è effettuato entro il termine del versamento a
saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta di riferimento a decorrere dal 2011 ai sensi dell’articolo 17,
commi 1 e 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Non sono dovuti acconti ed è
consentito rateizzare l’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2012 è
stato disposto, per l’anno in corso, il differimento dei termini di effettuazione dei
26
versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali da parte delle persone fisiche. In
luogo del 18 giugno 2012, il versamento può essere effettuato entro il 9 luglio 2012
senza alcuna maggiorazione, oppure dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012,
maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse
corrispettivo.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 non si esegue il versamento per il debito della singola imposta o
addizionale risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna
l’importo di euro 12,00. Conseguentemente nel caso in cui il debito di imposta
relativo all’IVAFE non sia superiore a 12 euro il versamento non deve essere
effettuato.
Il versamento dell’IVAFE deve essere effettuato utilizzando il codice “4043”
indicato nella risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012 e denominato “Imposta sul
valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato”.
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera
27
Tabella 1
ELENCO PAESI UE E SEE
PAESE
(COLONNA 1 )
IMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI
FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL
VALORE DELL’IMMOBILE
( COLONNA 2 )
IMPOSTE PATRIMONIALI DETRAIBILI
(COLONNA 3 )
AUSTRIA Grundsteuer Grundsteuer
BELGIO ----------- Précompte immobilier/
Onroerende Voorheffing
BULGARIA Danak varhu nedvizhimite imoti
(Данък върху недвижимите имоти)
Danak varhu nedvizhimite imoti
(Данък върху недвижимите имоти)
CIPRO Foros akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
Foros akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
DANIMARCA
- Lov om statslig, kommunal og
amtskommunal ejendomsværdiskat;
- Kommunal og amtskommunal
grundskyld
- Lov om statslig, kommunal og
amtskommunal ejendomsværdiskat;
- Kommunal og amtskommunal
grundskyld
ESTONIA Maamaks Maamaks
FINLANDIA Kiinteistövero/
Fastighetsskatt
Kiinteistövero/
Fastighetsskatt
FRANCIA ----------- - Tax foncière
- Impôt de Solidarité sur la Fortune
GERMANIA Grundsteuer Grundsteur
GRECIA Foros akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
Foros akinitis periousias
(Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
IRLANDA ---------- The rates
ISLANDA Fasteignagjöld Fasteignagjöld
LETTONIA Nekustamā īpašuma nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis
LITUANIA Nekilnojamojo turto mokestis Nekilnojamojo turto mokestis
LUSSEMBURGO Impôt foncier Impôt foncier
MALTA ----------- --------
NORVEGIA Eiendomsskatt - Eiendomsskatt
- Formuesskatt
OLANDA Onroerendzaak belasting Onroerendzaak belasting
28
PAESE
(COLONNA 1 )
IMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI
FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL
VALORE DELL’IMMOBILE
( COLONNA 2 )
IMPOSTE PATRIMONIALI DETRAIBILI
(COLONNA 3 )
POLONIA Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości
PORTOGALLO Imposto Municipal sobre Imóveis Imposto Municipal sobre Imóveis
REGNO UNITO Council tax ----------
REP. CECA Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí
ROMANIA Taxa pe cladiri Taxa pe cladiri
SLOVACCHIA Dan z nehnutelnosti Dan z nehnutelnosti
SLOVENIA
- Nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča
- Davek na premoženje
- Davek na nepremično
premoženje večje vrednosti
- Nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča
- Davek na premoženje
- Davek na nepremično premoženje
večje vrednosti
SPAGNA Impuesto sobre Bienes Inmuebles Impuesto sobre Bienes Inmuebles
SVEZIA - Fastighetsskatt
- Kommunal Fastighetsavgift
- Fastighetsskatt
- Kommunal Fastighetsavgift
UNGHERIA Epítményadò Epítményadò
29
Tabella 2
Coefficienti IMU
Coefficienti Tipologia immobile
160 Fabbricati aventi il carattere di abitazione, castelli, palazzi di
eminenti pregi artistici e storici, alloggi tipici del Paese, magazzini e
locali di deposito, nonché stalle, scuderie, rimesse e autorimesse
senza fine di lucro, tettoie chiuse o aperte
140 Collegi, convitti, case di cura e ospedali senza fine di lucro, scuole,
biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, laboratori per arti e
mestieri, locali per esercizi sportivi senza fine di lucro
80 Uffici e studi privati
60 Alberghi e pensioni
55 Negozi e botteghe
135-110 Terreni agricoli

CONVEGNO AD ANZIO SU ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Lunedì 9 luglio ad Anzio, si terrà un convegno tutto dedicato ai quesiti sull'accertamento e riscossione.Considerata la straordinarietà dei relatori e il tema trattato, l'Associazione Interprofessionale Guido Carli esorta tutti i Commercialisti della zona dei Castelli Romani, a prenotarsi tramite la consueta procedura sul sitodell'ODCEC.
 
 Avere la possibilità di interloquire direttamente con il Sottosegretario del Ministro dell'Economia e Finanza, con il Direttore Centrale dell'Accertamento  e con un importante Membro della Commissione Tesoro, è un opportunità  che i Commercialisti non possono trascurare, e debbono sfruttare questo evento  per confrontarsi   direttamente con le istituzioni  ed esternare le loro  perplessità sui temi  economici di viva attualità , suoi quali i Commercialisti hanno competenza specifica, affrontando ogni giorno le serie problematiche delle imprese assistite  
Il promotore di questo ed altri  eventi è il  Dott. Carlo Moretti, Presidente dell'Associaziione Interprofessionale Guido Carli nonchè Presidente della "Commissione Organizzazione e Tutela delle delegazioni" presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.
La sua massima preferita è la seguente:
Un gruppo di perofessionisti unito da un' etica e un  interesse comune può fare la differenza tra "ordinario" e "straordinario" ....