L’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ
. 5 marzo 2015
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Settore Servizi e
consulenza - Ufficio Gestione tributi – Via Capranesi, 54 – 00155 Roma - Tel.
06.22598.2448 - e-mail: dr.lazio.getr@agenziaentrate.it 2
Il visto di
conformità
L’art. 35 del D. Lgs.
n. 241/1997 prevede che i professionisti di cui alle lettere a) e b), del comma
3, dell’art. 3, del DPR n. 322 del 1998, abilitati alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di
conformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), dello stesso
articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte. Ai sensi
dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i
professionisti che possono apporre il visto di conformità sono gli
iscritti: nell’albo dei dottori
commercialisti ed esperti contabili;v nell’albo dei consulenti del lavoro;v nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle
camere di commercio, industria, artigianato ev
agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in
possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o diploma di ragioneria. purché siano: iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati
tenuto dalle competenti Direzioni regionali;v in possesso della necessaria abilitazione
alla trasmissione telematica (Entratel).v
Con l’apposizione del visto di conformità si attesta l’esecuzione dei controlli
indicati dall'art. 2 del Decreto n. 164/1999 del Ministero delle Finanze
secondo il quale il rilascio del visto di conformità implica: 1. il riscontro
della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della
relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri
deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle
ritenute d'acconto; 2. la verifica della regolare tenuta e conservazione delle
scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle
imposte sul valore aggiunto; 3. la verifica della corrispondenza dei dati
esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di
queste ultime alla relativa documentazione. Per effetto dell’art. 3-bis, comma
10, e dell’art. 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono state
ampliate le competenze previste per gli iscritti nell'Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e nell'Albo dei consulenti del lavoro,
prevedendo l’attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non
titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'art. 34, comma 4, del D.
Lgs. n. 241 del 1997.
Ne consegue la facoltà per questi professionisti di apporre
il visto di conformità anche sulla dichiarazione mod. 730. Tuttavia, per
l’attività di assistenza fiscale sulle dichiarazioni 730 il professionista non
può avvalersi di una società di servizi. Come chiedere l’iscrizione all’elenco
dei soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità Ai sensi dell’art.
21 del D.M. n. 164/ 1999, per l’esercizio della facoltà di apporre il visto di
conformità, i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni devono presentare, alla Direzione regionale territorialmente
competente in ragione del domicilio fiscale, una preventiva comunicazione
(allegato 1 - modello di comunicazione; allegato 2 – modello di comunicazione
con associazione; allegato 3 – modello di comunicazione con società di servizi)
contenente: i dati anagrafici, i
requisiti professionali, il codice fiscale e la partita IVA;v il domicilio e gli altri luoghi ove viene
esercitata l’attività professionale;v la denominazione o ragione sociale e i dati
anagrafici dei soci e dei componenti ilv
consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle
società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo
svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle
specifiche attività da affidare alle stesse. Alla comunicazione devono essere
allegati: la copia integrale della
polizza assicurativa di cui all’art. 22 del decreto n. 164/1999;v la dichiarazione relativa all’insussistenza
di provvedimenti di sospensione dell’ordinev
di appartenenza; la dichiarazione
relativa alla sussistenza dei seguenti requisiti previsti dall’art. 8,v comma 1, del decreto n.
164/1999: a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze
emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati
finanziari; b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio
per reati finanziari; c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per
loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
d) non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la
possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali,
previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) non aver fatto parte di società per le quali è stato
emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti. Le
dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando la
fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore (allegato 4 - modello
di autocertificazione) Il professionista deve, infine, sottoscrivere l’impegno
a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti
indicati, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano. La documentazione
deve pervenire alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale
del professionista: 1. tramite PEC ( dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it ); 2.
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (Agenzia delle Entrate –
Direzione regionale del Lazio - Via G. Capranesi, 54 – 00155 Roma); 3. con
consegna a mano. Le garanzie Il professionista che deve apporre il visto di
conformità è obbligato, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del decreto n. 164 del
1999, a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile che
contenga una clausola specifica ed esclusiva riguardo all’attività relativa
all’apposizione del visto di conformità. La polizza deve: garantire i rischi derivanti dalla
prestazione dell’assistenza fiscale mediantev
apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo
35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, distinguendo se nell’esercizio di
tale attività viene ricompresa o meno l’attività di apposizione del visto sui
modelli 730; contenere la previsione
esplicita della copertura del nuovo rischio, ovverov l’estensione della garanzia al
pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero
stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ex art. 36-ter del DPR
n. 600 del 1973, ove l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del
contribuente, qualora il professionista opti per l’apposizione del visto sulle
dichiarazioni 730; avere un massimale
adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numerov dei visti di conformità,
delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque,
non inferiore alla soglia di 3 milioni di euro stabilita dall’articolo 6, comma
2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, al fine
di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente
provocati dall'attività prestata;
prevedere la totale
copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Statov o altro ente impositore
(nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti,
e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del
contratto. I professionisti abilitati sono tenuti ad adeguare le condizioni di
polizza prima dell’apposizione del visto, anche nell’ipotesi in cui la stessa
non sia ancora scaduta alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 175/2014
(il 13 dicembre 2014). Assistenza fiscale esercitata nell’ambito di
associazione professionale o tramite società di servizi Nel caso in cui il
professionista abilitato eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito
di un’ associazione professionale di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del
TUIR, la polizza assicurativa può essere stipulata dal professionista o
dall’associazione professionale. In quest’ultimo caso, la polizza deve
garantire il contribuente, lo Stato o il diverso ente impositore da ogni
eventuale danno causato nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale
svolta dal singolo professionista distintamente abilitato al visto. Il
massimale garantito è riferito al numero dei visti complessivamente rilasciati,
a prescindere dal numero dei professionisti abilitati e indicati distintamente
nella polizza. Qualora il professionista si avvalga di una società di servizi
di cui possegga la maggioranza assoluta del capitale sociale, è possibile
utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società stessa se il
contratto si configura come un contratto a favore di terzo (nel caso di specie
professionista), fermo restando il rispetto delle altre prescrizioni previste
dalla norma. In tal caso, infatti, sarebbe garantito il completo risarcimento
dell’eventuale danno arrecato dal professionista Iscrizione nell’elenco dei
soggetti abilitati: adempimenti successivi Per mantenere l’iscrizione
nell’elenco, i requisiti posseduti in origine devono perdurare nel tempo;
pertanto, il professionista a ogni scadenza della copertura assicurativa è
tenuto a trasmettere alla Direzione regionale competente: 1. copia del rinnovo
della polizza assicurativa o attestato di quietanza di pagamento, utilizzando
preferibilmente la posta elettronica certificata; 2. attestazione, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, della permanenza dei requisiti comunicati in precedenza (allegato
4 - modello di autocertificazione). Poiché la garanzia deve assicurare la
continuità, il professionista è tenuto a verificare che la data di validità del
rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo coincidano con il giorno
di scadenza del contratto precedente.
Qualora il professionista ometta di trasmettere la
documentazione entro 30 giorni dalla scadenza della polizza, la Direzione
regionale dell’Agenzia delle Entrate attiva il procedimento di vigilanza
previsto dall’art. 25 del D.M. n. 164/1999. In assenza di regolarizzazione, il
professionista non è legittimato ad apporre il visto.