Finanza &
Fisco
Settimanale tecnico di informazione e documentazione
tributaria
Il documento in
formato PDF allegato contiene
il n.
45/2013 della rivista Finanza &
Fisco
Opzione
Irap - Determinazione
dell’IRAP relativa al triennio 2014-2016 in base al
bilancio
anziché in base alle regole fiscali del Tuir
Società di
persone e imprese individuali in regime di contabilità ordinaria: scade lunedì 3 marzo 2014,
per il triennio
2014-2016, il termine per la comunicazione
opzione IRAP al fine di determinare il valore della produzione netta con le
stesse modalità utilizzate dalle società di
capitali
Entro il
lunedì 3 marzo 2014, le società di persone e
le imprese individuali (se soggette all’imposta per la
presenza del requisito dell’autonoma organizzazione) in regime di contabilità ordinaria possono
inviare, per via telematica, la comunicazione dell’opzione al fine di determinare il valore della
produzione netta ai fini IRAP con le stesse modalità utilizzate dalle società di
capitali. (art. 5-bis, comma 2, D.Lgs. n.
446/1997).
L’opzione per tale regime è irrevocabile per tre periodi d’imposta e
al termine di questi si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio,
salvo che il contribuente, nello stesso temine e mediante la presentazione del
modello, eserciti la revoca della opzione precedentemente
espressa.
In
pratica, a seguito dell’opzione, le società di persone (società in nome
collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate) e le persone
fisiche esercenti attività commerciali in
regime di contabilità ordinaria possono calcolare la base imponibile
come differenza tra il valore e i costi della produzione così come risultano dal
conto economico dell’esercizio [lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice
civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9 (costi per il personale),
10, lettere c) e d) (svalutazioni dei beni immobili e dei
crediti), 12 (accantonamenti per rischi) e 13 (altri
accantonamenti)].
Termini e modalità di
presentazione
Il
modello per la comunicazione dell’opzione va presentato, in via telematica
(direttamente o tramite intermediari abilitati), entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta
per il quale si esercita l’opzione o la revoca.
Per le
nuove società di persone l’opzione
può essere esercitata entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo di imposta.
Per gli imprenditori individuali che iniziano
l’attività in corso d’anno, la scelta va espressa entro 60 giorni da
quella data. Se un soggetto Ires si trasforma
in società di persone e vuole mantenere il regime di determinazione
della base imponibile, deve esercitare l’opzione entro 60 giorni dalla data di
efficacia giuridica della trasformazione. Se
non viene esercitata opzione, si intende automaticamente adottato il regime
“naturale” previsto per i soggetti Irpef. Resta, comunque, ferma la
possibilità di optare per l’applicazione del regime Irap nei termini “ordinari”,
ossia entro 60 giorni dall’inizio del periodo
d’imposta.
Durata dell’opzione
L’opzione è irrevocabile per tre
periodi d’imposta, al termine dei quali si intende tacitamente
rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non eserciti la revoca
dell’opzione precedentemente comunicata. Anche in questo caso, l’opzione è
irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile. Per effetto del vincolo triennale dell’opzione, il
contribuente è obbligato a mantenere, per lo stesso periodo, il regime di
contabilità ordinaria.
Pertanto, le società di persone e le imprese individuali
che già nel precedente triennio (2011-2013) hanno utilizzato il sistema di
determinazione della base imponibile Irap secondo le regole della
diretta derivazione dal bilancio previste per le società di capitali ed
intendono confermarlo per un altro triennio, non devono effettuare alcuna
comunicazione. L’opzione rinnovata è tacitamente
Cenni sulla valutazione della
convenienza
I due
sistemi di computo dell’imposta regionale determinano rilevanti differenze
nell’IRAP dovuta, a causa, sia della diversità di alcuni componenti assunti a
base della determinazione della base imponibile (ad es., le plusvalenze e le minusvalenze hanno rilevanza solo in capo
alle società di capitali ed equiparate), sia della circostanza che, per le soggetti che determinazione dell’IRAP in base al bilancio, di regola non si applicano i limiti di
deducibilità previsti dal TUIR. Infatti, in capo a quest’ultimi, i
proventi e costi che concorrono alla determinazione del valore della produzione
netta sono assunti in base alle risultanze del bilancio d’esercizio, senza
apportare le variazioni in aumento e in diminuzione previste ai fini delle
imposte dirette. Al
riguardo, si ricorda che per questi soggetti la “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente
individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi ha determinato una “sganciamento” del tributo
regionale dall’imposta sul reddito rendendo, in tal modo, le modalità di calcolo
del tributo più aderenti ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio
di esercizio.
Remissione
in bonis della facoltà di
determinare la base imponibile IRAP, secondo le regole previste per le società
di capitali (principio di derivazione dal
bilancio
Con
l’articolo 2, comma 1 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44 è stata introdotta una particolare forma di ravvedimento operoso
(c.d. remissione in bonis) volta ad evitare che
mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti
formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei
requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di
benefici fiscali o di regimi opzionali. Pertanto,
non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali,
subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di
un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che
la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore
dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:
- abbia
i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di
riferimento;
-
effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima
dichiarazione utile;
Per saperne di
più:
Disposizioni di
riferimento
Le disposizioni di
attuazione
Il software di
compilazione
Nel sito
dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il software
di compilazione.
Il
software COMIRAP (Versione 2.0.0
del 31/01/2013) consente la compilazione dell'opzione per la determinazione del
valore della produzione netta.
Prassi
Sulle modalità di
determinazione del valore della produzione per le società di capitali e
per le società di persone e
le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria che hanno esercitato
opzione, vedi:
Commenti
In questo
numero:
Le principali novità della
dichiarazione dei redditi Modello 730/2014 di Debora Ricco
La valutazione dell’avviamento nella
cessione d’azienda ai fini dell’imposta di registro di Alvise Bullo
Contribuzione
alla Gestione separata nell’anno 2014
Co.Co.Co. tipici e a
progetto, occasionali, associati in partecipazione contributiva e lavoratori autonomi con partita
Iva: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2014 per gli
iscritti alla Gestione separata
Circolare INPS -
Direzione Centrale Entrate - Direzione Centrale Pensioni n. 18 del 4 febbraio
2014:
«LAVORO - Lavoro a progetto - Co.Co.Co.
- Lavoro occasionale - Associazione in partecipazione - Professionisti senza
cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di
posizione fiscale ai fini IVA - Aliquote
contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2014 per gli
iscritti alla Gestione separata - Ripartizione dell’onere
contributivo e modalità di versamento - Compensi corrisposti ai collaboratori
entro il 12 gennaio 2014 - Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 - Art. 2,
comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 - Art. 46-bis, comma 1, lett. g), del D.L.
22/06/2012, n. 83, conv., con mod., dalla L. 07/08/2012, n. 134 - Art. 1, commi
491 e 744 della L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità
2014)»
Contributi
I.V.S. - Artigiani ed esercenti attività commerciali -
Contribuzione per l’anno 2014
Iscritti
alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti
attività commerciali: la misura delle aliquote contributive
in vigore per l’anno 2014
Circolare INPS -
Direzione Centrale Entrate n. 19 del 4 febbraio 2014:
«INPS - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -
Contributi I.V.S. - Artigiani ed esercenti attività commerciali - Contribuzione
per l’anno 2014 - Contribuzione IVS sul
minimale di reddito - Contribuzione IVS sul reddito eccedente il
minimale - Massimale di reddito annuo imponibile - Contribuzione a
saldo - Imprese con collaboratori - Affittacamere e produttori di assicurazione
di terzo e quarto gruppo - Termini e modalità di versamento - Art. 24, comma 22,
del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n.
214»
“Rottamazione”
di cartelle e avvisi
esecutivi
Definizione agevolata
di somme iscritte in ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, si
paga entro il 28 febbraio: sanabili anche le multe stradali. Esclusi i debiti
Inps e Inail
Comunicato Stampa di
Equitalia del 23 gennaio 2014
Sospensione
della riscossione ad iniziativa del debitore
Sospensione
della procedura cautelare/esecutiva prevista dalla Legge di stabilità 2013: la
richiesta online si aggiunge alle
altre modalità di presentazione
Comunicato Stampa di
Equitalia del 5 febbraio 2014
Imposta di
registro sulle locazioni - F24 Elide e relativi codici tributo
Somme dovute
in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni
immobili: a partire dal 1° febbraio 2014 sono versate tramite il modello F24
ELIDE
Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2014: «Estensione delle modalità di versamento di cui
all’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione dei
contratti di locazione e affitto di beni
immobili»
I codici tributo per il
versamento, tramite modello “F24 Versamenti
con elementi identificativi”, delle somme dovute in relazione alla
registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni
immobili
Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 24 gennaio 2014: «RISCOSSIONE - IMPOSTA DI REGISTRO -
Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di
affitto di beni immobili - Istituzione dei
codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi”, delle somme dovute in relazione alla registrazione
dei contratti di locazione e affitto di beni immobili - Art. 17, comma 1, del
D.P.R. 26/04/1986, n. 131 - D.M. 08/11/2011 - Provvedimento del
03/01/2014»
Registrazione
dei contratti di locazione immobiliare - Revoca
del regime della cedolare secca
Contratti
di locazione immobiliare: a partire dal 3 febbraio arriva il modello
RLI
Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2014: «Approvazione del modello per la
“Richiesta di registrazione e adempimenti
successivi - contratti di
locazione e affitto di immobili” (modello RLI), delle relative
istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Modalità di revoca del regime della cedolare secca per
i contratti di locazione di immobili ad uso
abitativo»
Indicatore della situazione
economica equivalente (Isee)
Revisionate le modalità
di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)
Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n.
159: «Regolamento concernente la revisione
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE)»
Le modalità di
rafforzamento del sistema dei controlli
dell’ISEE
Decreto 8 marzo
2013: «Definizione delle modalità di rafforzamento del
sistema dei controlli
dell’ISEE»
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