mercoledì 12 febbraio 2014

NUOVI OBBLIGHI PER LA POLIZZA RC PROFESSIONALE

Cari Commercialisti, 
 siete in regola con la polizza rc professionale prevista dal dpr 137/2012?
Come è noto il suddetto d.p.r.  oltre a delineare nuove regole per le professioni regolamentate ha sancito l’obbligo per il professionista di stipulare un’assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività  entro il 15/08/2013.
Detta disposizione, ne prevede anche i contenuti specificando:
  • Che nelle attività coperte da assicurazione devono rientrare anche la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente;
  • Che il professionista deve rendere noto al cliente il massimale dell’assicurazione e gli estremi della polizza già al momento dell’assunzione dell’incarico, aggiornandolo su eventuali variazioni successive;
  • Che la violazione delle disposizioni sulla copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare;
  • Che l’obbligo di copertura acquista efficacia dopo 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, ossia il 15/08/2013.
L’obbligatorietà della copertura assicurativa, tutela da un lato il cliente da possibili errori del professionista  e dell’altro il professionista che non vedrà intaccato il proprio patrimonio da richieste di risarcimento onerose.
Solo attraverso una  consulenza personalizzata si riuscirà a fornire al professionista soluzioni che garantiscano un’adeguata protezione in funzione dei diversi profili di rischio ed in linea con quanto  previsto dal suddetto d.p.r. .
Per ulteriori informazioni potete contattarci ai riferimenti sotto indicati, non esitate, un consulente è a Vs. disposizione per fornirVi  maggiori chiarimenti. In attesa porgiamo cordiali saluti.
                 Diletta Imperioli
                     Account Executive

Copia di Logo-Mediazioni-Ass

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martedì 11 febbraio 2014

Finanza & Fisco

Finanza & Fisco
Settimanale tecnico di informazione e documentazione tributaria

Il documento in formato PDF allegato contiene il n. 45/2013 della rivista Finanza & Fisco

Promemoria

Opzione Irap - Determinazione dell’IRAP relativa al triennio 2014-2016 in base al bilancio anziché in base alle regole fiscali del Tuir

Società di persone e imprese individuali in regime di contabilità ordinaria: scade lunedì 3 marzo 2014, per il triennio 2014-2016, il termine per la comunicazione opzione IRAP al fine di determinare il valore della produzione netta con le stesse modalità utilizzate dalle società di capitali

Entro il lunedì 3 marzo 2014, le società di persone e le imprese individuali (se soggette all’imposta per la presenza del requisito dell’autonoma organizzazione) in regime di contabilità ordinaria possono inviare, per via telematica, la comunicazione dell’opzione al fine di determinare il valore della produzione netta ai fini IRAP con le stesse modalità utilizzate dalle società di capitali. (art. 5-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997).

La comunicazione va presentata, esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita l’opzione, utilizzando il prodotto informatico “COMIRAP” disponibile gratuitamente online. (Versione software: 2.0.0 del 31/01/2013).

L’opzione per tale regime è irrevocabile per tre periodi d’imposta e al termine di questi si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo che il contribuente, nello stesso temine e mediante la presentazione del modello, eserciti la revoca della opzione precedentemente espressa.

In pratica, a seguito dell’opzione, le società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate) e le persone fisiche esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria possono calcolare la base imponibile come differenza tra il valore e i costi della produzione così come risultano dal conto economico dell’esercizio [lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9 (costi per il personale), 10, lettere c) e d) (svalutazioni dei beni immobili e dei crediti), 12 (accantonamenti per rischi) e 13 (altri accantonamenti)].

Termini e modalità di presentazione

Il modello per la comunicazione dell’opzione va presentato, in via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati), entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita l’opzione o la revoca.
Per le nuove società di persone l’opzione può essere esercitata entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo di imposta. Per gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno, la scelta va espressa entro 60 giorni da quella data. Se un soggetto Ires si trasforma in società di persone e vuole mantenere il regime di determinazione della base imponibile, deve esercitare l’opzione entro 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione. Se non viene esercitata opzione, si intende automaticamente adottato il regime “naturale” previsto per i soggetti Irpef. Resta, comunque, ferma la possibilità di optare per l’applicazione del regime Irap nei termini “ordinari”, ossia entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta.

Durata dell’opzione

L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non eserciti la revoca dell’opzione precedentemente comunicata. Anche in questo caso, l’opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile. Per effetto del vincolo triennale dell’opzione, il contribuente è obbligato a mantenere, per lo stesso periodo, il regime di contabilità ordinaria.
Pertanto, le società di persone e le imprese individuali che già nel precedente triennio (2011-2013) hanno utilizzato il sistema di determinazione della base imponibile Irap secondo le regole della diretta derivazione dal bilancio previste per le società di capitali ed intendono confermarlo per un altro triennio, non devono effettuare alcuna comunicazione. L’opzione rinnovata è tacitamente

Cenni sulla valutazione della convenienza

I due sistemi di computo dell’imposta regionale determinano rilevanti differenze nell’IRAP dovuta, a causa, sia della diversità di alcuni componenti assunti a base della determinazione della base imponibile (ad es., le plusvalenze e le minusvalenze hanno rilevanza solo in capo alle società di capitali ed equiparate), sia della circostanza che, per le soggetti che determinazione dell’IRAP in base al bilancio, di regola non si applicano i limiti di deducibilità previsti dal TUIR. Infatti, in capo a quest’ultimi, i proventi e costi che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta sono assunti in base alle risultanze del bilancio d’esercizio, senza apportare le variazioni in aumento e in diminuzione previste ai fini delle imposte dirette. Al riguardo, si ricorda che per questi soggetti la “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi ha determinato una “sganciamento” del tributo regionale dall’imposta sul reddito rendendo, in tal modo, le modalità di calcolo del tributo più aderenti ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

Remissione in bonis della facoltà di determinare la base imponibile IRAP, secondo le regole previste per le società di capitali (principio di derivazione dal bilancio

Con l’articolo 2, comma 1 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 è stata introdotta una particolare forma di ravvedimento operoso (c.d. remissione in bonis) volta ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Pertanto, non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:
 - abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
 - effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
 - versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione 258 euro. (Vedi: circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 28 settembre 2012, par. 1.3.2 in “Finanza & Fisco” n. 30/2012, pag. 2410). La sanzione deve essere versata tramite modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili, utilizzando il codice tributo “8114 (cfr. risoluzione n. 46 E dell’11 maggio 2012).

Per saperne di più:

Disposizioni di riferimento


Le disposizioni di attuazione


Il software di compilazione

Nel sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il software di compilazione.
Il software COMIRAP (Versione 2.0.0 del 31/01/2013) consente la compilazione dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta.


Prassi


Sulle modalità di determinazione del valore della produzione per le società di capitali e per le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria che hanno esercitato opzione, vedi:





Commenti


Tutti i documenti richiamati sono presenti nella banca dati http://www.pianetafiscale.it/


In questo numero:

Commenti

Le principali novità della dichiarazione dei redditi Modello 730/2014  di Debora Ricco

La valutazione dell’avviamento nella cessione d’azienda ai fini dell’imposta di registro  di Alvise Bullo

Prassi

Contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2014

Co.Co.Co. tipici e a progetto, occasionali, associati in partecipazione contributiva e lavoratori autonomi con partita Iva: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2014 per gli iscritti alla Gestione separata

Circolare INPS - Direzione Centrale Entrate - Direzione Centrale Pensioni n. 18 del 4 febbraio 2014: «LAVORO - Lavoro a progetto - Co.Co.Co. - Lavoro occasionale - Associazione in partecipazione - Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA - Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2014 per gli iscritti alla Gestione separata - Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento - Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2014 - Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 - Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 - Art. 46-bis, comma 1, lett. g), del D.L. 22/06/2012, n. 83, conv., con mod., dalla L. 07/08/2012, n. 134 - Art. 1, commi 491 e 744 della L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)»

Contributi I.V.S. - Artigiani ed esercenti attività commerciali - Contribuzione per l’anno 2014

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2014

Circolare INPS - Direzione Centrale Entrate n. 19 del 4 febbraio 2014: «INPS - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Contributi I.V.S. - Artigiani ed esercenti attività commerciali - Contribuzione per l’anno 2014 - Contribuzione IVS sul minimale di reddito - Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale - Massimale di reddito annuo imponibile - Contribuzione a saldo - Imprese con collaboratori - Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo - Termini e modalità di versamento - Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»

 

Rottamazione” di cartelle e avvisi esecutivi

Definizione agevolata di somme iscritte in ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, si paga entro il 28 febbraio: sanabili anche le multe stradali. Esclusi i debiti Inps e Inail

Comunicato Stampa di Equitalia del 23 gennaio 2014

Sospensione della riscossione ad iniziativa del debitore

Sospensione della procedura cautelare/esecutiva prevista dalla Legge di stabilità 2013: la richiesta online si aggiunge alle altre modalità di presentazione

Comunicato Stampa di Equitalia del 5 febbraio 2014

Legislazione

Imposta di registro sulle locazioni - F24 Elide e relativi codici tributo

Somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili: a partire dal 1° febbraio 2014 sono versate tramite il modello F24 ELIDE

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2014: «Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili»

I codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 24 gennaio 2014: «RISCOSSIONE - IMPOSTA DI REGISTRO - Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili - Art. 17, comma 1, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 - D.M. 08/11/2011 - Provvedimento del 03/01/2014»

Registrazione dei contratti di locazione immobiliare - Revoca del regime della cedolare secca

Contratti di locazione immobiliare: a partire dal 3 febbraio arriva il modello RLI

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2014: «Approvazione del modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili” (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Modalità di revoca del regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo»

Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)


Revisionate le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159: «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»

Le modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE

Decreto 8 marzo 2013: «Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE»


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