domenica 26 aprile 2015

Finanza & Fisco n.3/2015

Finanza & Fisco
Settimanale tecnico di informazione e documentazione tributaria

Il documento in formato PDF allegato contiene il n. 3/2015 della rivista Finanza & Fisco

Novità

Dichiarazioni 2015 - Questioni interpretative e chiarimenti

Dal bonus ristrutturazioni alle detrazioni per spese sanitarie. In una circolare tutte le risposte ai quesiti dei Caf

Lo sconto fiscale per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche se sull’immobile viene eseguito un nuovo intervento, autonomo rispetto a quelli realizzati nel passato. È solo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia, con la circolare n. 17/E di oggi, sul bonus ristrutturazioni, sulla detraibilità di alcune spese sanitarie e di istruzione e su alcuni altri quesiti formulati da Caf e operatori in vista della nuova stagione dichiarativa.

Nuova ristrutturazione, nuovo limite di spesa

Se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti viene effettuata una nuova ristrutturazione, che non consiste nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento. Ciò a patto che il nuovo intervento sia autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. La norma (art. 16-bis del Tuir), infatti, non prevede che debba trascorrere un tempo minimo tra i diversi interventi di recupero per poter beneficiare nuovamente della detrazione. Sempre in tema di ristrutturazioni, nel caso in cui il bonifico sia disposto da un altro soggetto, il beneficiario dell’agevolazione non perde il bonusa patto che il suo codice fiscale risulti correttamente indicato nella disposizione di pagamento.

Spese sanitarie e di istruzione, i chiarimenti

La circolare chiarisce che, per non penalizzare il contribuente in buona fede, lo sconto fiscale pari al 19 per cento delle spese è riconosciuto se dalla fattura emessa dal dentista si evince in modo univoco la natura “sanitaria” della prestazione, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. Se la descrizione della prestazione non soddisfa questo requisito il contribuente dovrà rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo la sua integrazione. Ammesse alla detrazione Irpef anche le prestazioni rese dai massofisioterapisti con formazione triennale in possesso del diploma conseguito entro il 17 marzo 1999, anche in assenza di una specifica prescrizione medica. Sono considerate spese di istruzione, e beneficiano quindi della relativa detrazione, le somme pagate per la frequenza degli istituti tecnici superiori (V livello formativo), che si collocano in un livello intermedio tra l’istruzione secondaria e universitaria. La frequenza di questi corsi, invece, non consente di fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti a corsi di laurea universitari.
Sciolti i dubbi anche sull’aliquota IVA applicabile alle riparazioni degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone disabili e ai pezzi di ricambio necessari per questo tipo di interventi: ok all’aliquota agevolata al 4 per cento; mentre danno diritto alla detrazione non solo le spese di acquisto dell’auto, ma anche quelle per le riparazioni che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, purché sostenute entro 4 anni dall’acquisto.
I chiarimenti forniti dal documento di prassi spaziano infine dalla deducibilità delle somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio, al credito d’imposta spettante per il riacquisto della “prima casa”, passando per la detraibilità degli interessi di mutuo in caso di trasferimento all’estero. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 24/04/2015)

Illegittimità del conferimento di incarichi dirigenziali senza concorso


Presidente: Verniero, Relatore: Ingino

L’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42, D.P.R. n. 600/1973, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Allo stesso modo, se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario (quale il direttore tributario - nona qualifica funzionale - corrispondente, oggi, all’area C3), decaduto dalla qualifica perché acquisita in base ad una delle disposizioni legislative dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionalefondata l’ipotesi di nullità dell’atto impositivo perché sottoscritto dal Funzionario “senza titoli” dell’Agenzia delle Entrate. (Massima non ufficiale)

Sulla necessità della prova dell’esistenza della delega in favore di chi ha sottoscritto l’accertamento a carico dell’Amministrazione convenuta, vedi: C.T.P. di Vicenza, Sez. IX, Sent. n. 8 del 24 gennaio 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2617)C.T.P. di Lecce, Sez. I, Sent. n. 254 del 4 giugno 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2620)
Vedi: Cass. 14195/2000, 14626/2000, 17400/2012, 14942/2013 (in “Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2170)
Per la Sentenza n. 17044 del 10 luglio 2013 della Corte Suprema di Cassazione (in “Finanza & Fisco” n. 33/2013, pag. 2612) la delega è necessaria, ma il delegato non deve necessariamente rivestire la qualifica dirigenziale

Mini One Stop Shop

Approvati degli schemi di dati da trasmettere per l’applicazione del regime speciale IVA (denominato “Mini One Stop Shop”)

Dal 1° gennaio 2015, per effetto delle modifiche apportate dalla Direttiva 2008/8/CE alla Direttiva n. 112/2006/CE, è in vigore il nuovo regime IVA opzionale denominato Mini one stop shop (MOSS) applicabile agli operatori nazionali, alle stabili organizzazioni italiane di operatori extra Ue e agli operatori extra Ue non identificati in alcuno Stato membro.

La registrazione al mini sportello unico consente agli operatori di dichiarare e versare l’IVA dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi IVA (B2C) senza necessità di doversi identificare in ciascuno Stato membro per effettuare gli adempimenti IVA dovuti.

Le disposizioni europee sono state recepite dal decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42 (in riportato nella rivista in .pdf allegata) (pubblicato in G.U. n. 90 del 18 aprile 2015).

Con il provvedimento (riportato nella rivista in .pdf allegata), l’Agenzia delle Entrate approva lo schema di dati (allegati A, B, C e D) da trasmettere telematicamente nell’ambito del predetto regime.

Allegati A e C: chi deve presentarli

I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non stabiliti o identificati in alcuno Stato membro, devono presentare la richiesta di adesione al Moss (cd. Regime Non UE), in via telematica, seguendo lo schema dell’allegato A al provvedimento dell’Agenzia delle entrate pubblicato oggi. Entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento, dovrà inoltre essere presentata la dichiarazione IVA Trimestrale compilata sulla base dello schema dell’allegato C dello stesso provvedimento, anche in assenza di operazioni IVA.

Allegati B e D: chi deve presentarli

I soggetti residenti o domiciliati nel territorio italiano che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia (compresi quelli domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea ma con una stabile organizzazione nel territorio italiano), invece, devono utilizzare l’allegato B (cd. Regime UE). Anche in questo caso, dovrà essere presentata la dichiarazione IVA trimestrale entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento, seguendo lo schema dell’allegato D.
Inoltre, il provvedimento definisce le modalità per la comunicazione di variazione dei dati e di cancellazione volontaria per cessata fornitura dei servizi o perdita dei requisiti necessari per aderire al Moss.
L’intero processo per l’identificazione, l’opzione, la comunicazione di variazioni di dati, la cancellazione e la dichiarazione trimestrale è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in un’apposita sezione, redatta anche in lingua inglese.

I vantaggi del nuovo regime

Grazie al Moss, non è più obbligatoria l’identificazione dei fornitori in ciascuno degli Stati membri in cui vengono effettuate le operazioni IVA.
Infatti, le dichiarazioni IVA trimestrali e i versamenti trasmessi telematicamente al Moss saranno inviati automaticamente ai rispettivi Stati membri di consumo, utilizzando una rete di comunicazioni sicura.

Per saperne di più:

Ulteriori informazioni sul nuovo regime IVA opzionale possono essere consultate nella sezione dedicata presente sul sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+Opzionali/MOSS/Scheda+Info+MOSS/

Promemoria

Rimborso/compensazione Iva infrannuale - Istanze con il modello IVA TR

Entro il 30 aprile 2015 si può presentare l’istanza IVA TR per il rimborso o la compensazione del credito IVA credito maturato nel primo trimestre 2015

Nuovo modello IVA TR: per credito Iva maturato nel primo trimestre applicabili le nuove norme su rimborsi IVA senza garanzia e split payment - Disponibile il modello IVA TR da utilizzare entro la fine del mese di aprile per chiedere il rimborso o usare in compensazione il credito IVA maturato nel primo trimestre del 2015. Il nuovo modello, sostituisce il precedente modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 26 marzo 2014, a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015, da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 8 del D.P.R .14/10/1999, n. 542.

Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Come specificato nelle motivazioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia 20 marzo 2015, prot. 39968, le modifiche al modello hanno lo scopo di adeguare la struttura e il contenuto del modello IVA TR alle modifiche introdotte nella disciplina IVA. In particolare, il nuovo modello tiene conto delle modifiche apportate dall’articolo 13 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175(in “Finanza & Fisco” n. 32/2014, pag. 2456) - che ha sostituito l’articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - innovando significativamente la disciplina relativa all’esecuzione dei rimborsi IVA.
Sul piano degli adempimenti, le modifiche introdotte dal novellato articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972 consentono per i rimborsi annuali e trimestrali IVA l’utilizzo di istituti, come il visto di conformità, già presenti in materia di compensazione. Nel dettaglio, le novità riguardano:
·         l’innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
·         la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma;
·         la previsione della obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio.

Si ricorda che l’articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, consente ai contribuenti IVA di chiedere, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 30, terzo comma, letterea)b)c) ed e) dello stesso decreto, con alcune limitazioni nelle ipotesi delle lettere c) e d) rispetto al rimborso annuale, il rimborso dell’eccedenza di imposta detraibile anche per periodi inferiori all’anno. In alternativa alla richiesta di rimborso, l’articolo 8 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, prevede la possibilità di utilizzare il predetto credito d’imposta in compensazione nel modello F24. Inoltre, lo stesso articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, disciplina le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di rimborso e di compensazione.

Spazio a split payment

Il nuovo modello ha un rigo dedicato alle operazioni effettuate applicando il meccanismo dello split payment, cioè le operazioni verso la PA e per le quali l’IVA evidenziata in fattura deve essere versata direttamente dall’amministrazione acquirente.

Come presentare il modello

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente online, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
In pratica, il Modello TR si presenta in via telematica entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, ovvero:
·               entro il 30.4.2015, per il primo trimestre 2015;
·               entro il 31.7.2015 per il secondo trimestre 2015;
·               entro il 31.10.2015 per il terzo trimestre 2015.

I Codici tributo

Per il recupero del credito IVA tramite l’utilizzo in compensazione nel modello F24 si utilizzano i seguenti codici tributo:
·               6036 - credito IVA - Primo trimestre 2015;
·               6037 - credito IVA - Secondo trimestre 2015;
·               6038 - credito IVA - Terzo trimestre 2015.

Va tuttavia tenuto da conto che ai sensi dell’art. 31, del D.L. 78/2010 il contribuente può utilizzare l’istituto della compensazione solo se non sono presenti a suo carico debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per un ammontare superiore a 1.500 euro. Per approfondimenti, vedi la circolare n. 13 del 2011 dell’Agenzia delle entrate (in “Finanza & Fisco” n. 6/2011, pag. 403).

Si evidenzia che l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge. Inoltre, il superamento del limite di 5.000 euro annui, limite modificato dall’articolo 8, comma 18, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Per approfondimenti e chiarimenti, vedi il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

Per saperne di più:



Il software consente ai contribuenti di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello Iva Tr da utilizzate a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2015.


Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 E del 30 dicembre 2014: «SEMPLIFICAZIONE FISCALE - Esecuzione dei rimborsi IVA alla luce delle modifiche apportate all’art. 38-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, dall’art. 13 del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 - Attuazione della delega prevista dalla L. 11/03/2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita
...

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venerdì 24 aprile 2015

ODCEC ROMA: Come approcciare il mercato estero


Commissione “Organizzazione e Tutela 
delle  Delegazioni -O.D.C.E.C.-ROMA”
Cari amici e colleghi,
La Presente per informavi circa il convegno in calce allegato, che si terrà 
in data 08/05/2015 in TOR VERGATA, presso la Facoltà di Economia.
Vi invitiamo numerosi a partecipare.

Il Presidente della commissione,
  Prof. Carlo Moretti

CONVEGNO DAL TITOLO: 

Come approcciare il mercato estero: scelta dello strumento 

giuridico e della strategia operativa

Organizzato da:
Commissione Organizzazione Attività
 della Delegazione

Associazione interprofessionale 
"Guido Carli"

Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl


Luogo:
Università "Tor Vergata" - Facoltà di
 Economia - P. terra - Aula Verde
Indirizzo:
Via Columbia, 2 00133 Roma
Data - orario:

08-05-2015 -- dalle: 15:00 alle: 19:00


Crediti conseguibili in totale:
4
Tematica trattata:
Fiscalità
Tematica trattata:
Giudiziale

Novità in materia di CFC White list introdotte dalla legge di 
Stabilità - Diversità di vendita tra i prodotti; volontà di 
controllo sul mercato; capacità di investimento e lasso
 temporale: i criteri per scegliere il migliore approccio al
 mercato estero. 
Ricerca e acquisizione di distributori/agenti o di clienti finali:
 check list di qualifica.
Gestione del Network commerciale: sell in e sell out per
 monitorare e pianificare.
Francesca Vasini  - Consulente commerciale, redazione 
Sistema Ratio 
Ufficio di Rappresentanza, Stabile Organizzazione e 
Controllata Estera: tre veicoli di investimento. 
Confronto tra i principi normativi e operatività pratica.
Problematiche connesse ai rapporti intragruppo 

(Trasfer Pricing) e rischi concreti nella pianificazione
 fiscale internazionale, risvolti di carattere penal-tributario.
Tania Stefanutto - Dottore Commercialista in Brescia, 
esperta in fiscalità internazionale, Presidente della 
Commissione UNGDCEC Fiscalità Internazionale, 
Coordinatore Comitato Scientifico Ratio Estero 

Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di 
partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore
SCHEDA CONVEGNO


Come approcciare il mercato estero: scelta dello
 strumento giuridico e della strategia operativa
Organizzato da:Commissione Organizzazione Attività
 della Delegazione Associazione interprofessionale 
"Guido Carli" 
Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl 
Luogo: Università "Tor Vergata" - Facoltà di Economia -
P. terra - Aula Verde Indirizzo: Via Columbia, 2
00133 Roma Data - orario: 08-05-2015 -- dalle: 15:00 alle: 19:00
 Crediti conseguibili in totale:4
Tematica trattata: Fiscalità Tematica trattata: Giudiziale

Carlo Moretti
Presidente dell’Associazione Interprofessionale Guido Carli” e della
 Commissione Organizzazione attività delle delegazioni ODCEC di Roma

 Novità in materia di CFC White list introdotte dalla legge di Stabilità
- Diversità di vendita tra i prodotti; volontà di controllo sul mercato;
 capacità di investimento e lasso temporale: i criteri per scegliere il migliore
approccio al mercato estero.
 Ricerca e acquisizione di distributori/agenti o di clienti finali:
 check list di qualifica.
Gestione del Network commerciale: selli in e sell out
per monitorare e pianificare.
 Francesca Vasini Consulente commerciale, redazione Sistema Ratio
 Ufficio di Rappresentanza, Stabile Organizzazione e Controllata Estera:
tre veicoli di investimento.
Confronto tra i principi normativi e operatività pratica.
 Problematiche connesse ai rapporti intragruppo (Trasfer Pricing) e
 rischi concreti nella pianificazione fiscale internazionale,
risvolti di carattere penal-tributario.
Tania Stefanutto Dottore Commercialista in Brescia, esperta in
fiscalità internazionale,
Presidente della Commissione UNGDCEC Fiscalità Internazionale,
Coordinatore Comitato Scientifico Ratio Estero
 Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno
 presenti per almeno 2 ore 







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mercoledì 8 aprile 2015

FORMAZIONE: Bilancio 2014 e principi contabili

CONVEGNO A MARINO 17.4.15

Bilancio 2014 e principi contabili. Organo di controllo e revisione legale. Bilancio 2014: approfondimenti fiscali

Organizzato da:Commissione Organizzazione Attività della Delegazione
Associazione interprofessionale "Guido Carli"
Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl
Luogo:Assohandicap Onlus
Indirizzo:Via Pietro Nenni, 16 00047 Marino
Data - orario:
17-04-2015 -- dalle: 15:00 alle: 19:00N° Iscritti:70/70
Crediti conseguibili in totale:4
Tematica trattata:Aziendale
Materia/e:Revisione aziendale

Programma del corso

Saluti

Carlo Moretti
Presidente dell’Associazione Interprofessionale Guido Carli” e della Commissione Organizzazione attività delle delegazioni dell’ODCEC di Roma

PARTE PRIMA

Bilancio 2014 e principi contabili
Importanza riconosciuta per legge dei compiti dell’OIC.
Panoramica delle principali modifiche ai Principi contabili.
Focus particolare su: OIC 28 e rapporti con i soci; OIC 9 e problematiche di continuità aziendale;  OIC 10 e corretta rappresentazione dei flussi finanziari in Bilancio; OIC 15 e la valutazione degli impatti fiscali sui crediti; OIC 29 ed i fatti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio.
Andrea Scaini
Ragioniere Commercialista, redazione Sistema Ratio

Organo di controllo e revisione legale
Le novità in materia di nomina dell'organo di controllo nelle SRL. I principi di revisione ISA Italia approvati con determina della Ragioneria Generale dello Stato il 23.12.2014 ed in vigore dal 2015. Il controllo di qualità nella revisione legale e l'ISQC1 Italia. Le verifiche periodiche del revisore e l'ISA 250B. Il corretto uso delle carte di lavoro e del libro del collegio sindacale. Le fasi indispensabili di un processo di revisione legale del bilancio d'esercizio. I principali accorgimenti nella revisione del bilancio 2014
Ermando Bozza
Dottore Commercialista, revisore dei conti e consulente aziendale

PARTE SECONDA

Bilancio 2014: approfondimenti fiscali
Termini di approvazione del bilancio 2014. Le perdite su crediti 2014.  Perdite civilistiche e fiscali: il punto della situazione. Il trattamento tributario dei compensi degli amministratori e del trattamento di fine mandato.
Andrea Scaini
Ragioniere Commercialista, redazione Sistema Ratio


Ammortamenti e deducibilità dei canoni leasing.
Società di comodo e in perdita sistemica (o sistematica). Il trattamento delle indennità fine rapporto agenti tra Fisco, AEC e UE - OIC 10 e rendiconto finanziario: novità del principio e bilancio 2014
Fabrizio Giovanni Poggiani
Ragioniere Commercialista, revisore contabile e pubblicista



Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore