giovedì 28 febbraio 2013

Semplificazioni per gli Allegati della dichiarazione di successione -


RISOLUZIONE N.11/E
Roma, 13 febbraio 2013

OGGETTO: Consulenza giuridica – Uffici dell’Amministrazione finanziaria -

Allegati alla dichiarazione di successione - art. 30 del D.Lgs. n. 346
del 1990 - Estratti catastali relativi agli immobili

Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti in ordine alla
documentazione da allegare alla dichiarazione di successione, ai sensi dell’articolo
30 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
In particolare, si chiede il parere della scrivente in ordine all’attualità
dell’obbligo previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 346 del
1990, di allegare gli “estratti catastali” alla dichiarazione di successione e, in caso
affermativo, alla possibilità per il contribuente di presentare le visure catastali degli
immobili caduti in successione in luogo delle certificazioni catastali.
La summenzionata disposizione prevede l’allegazione alla dichiarazione di
successione degli “estratti catastali” al fine di consentire l’esatta identificazione
degli immobili dichiarati per il successivo espletamento delle formalità di
competenza degli uffici.
Al fine di addivenire ad una soluzione della questione interpretativa
sottoposta all’attenzione della scrivente appare necessario richiamare le disposizioni
Direzione Centrale Normativa
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normative applicabili in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi e
quelle recentemente introdotte volte a realizzare la completa decertificazione nei
rapporti tra pubblica amministrazione e privati.
Con particolare riguardo al rapporto fisco-contribuente, l’articolo 6 dello
Statuto del Contribuente prevede che l’Amministrazione finanziaria deve garantire
l’assolvimento dell’obbligazione tributaria con il minor aggravio possibile per il
contribuente. Infatti, in tema di semplificazione, il comma 3 del citato articolo 6
dispone che “L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire (…)
che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero
di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.”. Al fine di facilitare gli
adempimenti imposti al contribuente, il successivo comma 4 sancisce il divieto di
chiedere, in ogni caso, “documenti e informazioni già in possesso
dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche”, acquisibili
ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’articolo 43, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, ha sancito per tutte le amministrazioni pubbliche ed i
gestori di pubblici servizi il divieto di chiedere al cittadino la produzione di atti o
certificati, prevedendo l’acquisizione diretta, presso le amministrazioni certificanti,
delle informazioni relative a stati, qualità personali e fatti che possono essere
comprovate da dichiarazioni sostitutive ovvero l’accettazione, qualora ne ricorrano
le condizioni, di autocertificazioni.
L’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha riformulato come
segue l’articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000: “Le amministrazioni
pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le
informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47,
nonché tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato degli elementi
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indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad
accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.
Con tale ultima modifica si è esteso l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio da
parte dell’amministrazione procedente non solo delle informazioni relative a stati,
qualità personali e fatti autocertificabili, ma anche di “tutti i dati ed i documenti che
siano in possesso delle pubbliche amministrazioni”.
Con precipuo riguardo ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia
del territorio (oggi incorporata nell’Agenzia delle entrate a norma dell’art. 23 quater
del decreto legge n. 95/2012), l’articolo 29, comma 9, del D.L. 29 dicembre 2011, n.
216, ha differito l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 1 e 2,
e 43, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, al
30 giugno 2012.
Più recentemente, il comma 5 dell’articolo 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, ha
previsto che “le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano ai
certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari
per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali
rilasciati dall'Agenzia del territorio”.
In merito alla ratio di tale deroga alle disposizioni applicabili in tema di
semplificazione della documentazione amministrativa per le certificazioni rilasciate
dagli uffici dell’Agenzia del territorio, la relazione illustrativa alla disposizione
sopra riportata ha chiarito che, “trattandosi di certificazioni che non attestano in via
diretta stati, fatti o qualità personali, le stesse non possono essere sostituite da una
dichiarazione di parte e pertanto necessitano di apposita disciplina.”.
Ciò premesso, in base alle disposizioni attualmente in vigore, si ritiene che
per i certificati ipotecari o catastali non trovi applicazione l’obbligo di non accettare
o richiedere certificati da parte delle pubbliche amministrazioni o privati gestori di
pubblici servizi, stabilito dai commi 1 e 2 dell’articolo 40 del D.P.R. n. 445 del
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2000, trattandosi di certificati che non attestano in via diretta stati, fatti o qualità
personali e che non possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46
e 47.
Tuttavia, a decorrere dal 30 giugno 2012, si ritiene sussistere, anche per i dati
attestati dai certificati catastali, l’obbligo previsto dal comma 1 dell’articolo 43 del
D.P.R. n. 445 del 2000, in virtù del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute
all’acquisizione d’ufficio di “tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti
(…)”.
Da ultimo, la legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha convertito con modificazioni
il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto il comma 5-bis all’articolo 6 che
stabilisce “Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione (…) per l’espletamento
dei compiti istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da
tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e
dell’anagrafe immobiliare integrata, gestite dall’Agenzia del territorio, nonché
delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici
territoriali.”.
Alla luce delle disposizioni soprarichiamate ed in considerazione della
possibilità per gli uffici dell’Agenzia delle entrate che ricevono le dichiarazioni di
successione di accedere, mediante il Sistema Informatico, all'applicazione
“SISTER”, che consente il servizio telematico di visura catastale e la consultazione
dei dati presenti negli archivi catastali (nonché dell’avvenuta incorporazione
dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate stabilita dell’art. 23 quater del
decreto legge n. 95/2012), si ritiene che i dati catastali relativi agli immobili oggetto
della dichiarazione di successione debbano essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia
delle entrate e che i contribuenti non siano più tenuti ad allegare alla dichiarazione di
successione gli “estratti catastali” come previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera
e), del D. Lgs. n. 346 del 1990.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE

mercoledì 27 febbraio 2013

PROTOCOLLO D'INTESA TRA D.R.ENTRATE E COMMERCIALISTI PER CANALE TELEMATICO


AGENZIA DELLE ENTRATE LAZIO E COMMERCIALISTI DI ROMA:
UN PROTOCOLLO PER IL CANALE TELEMATICO
Roma, 20 febbraio 2012 – Facilitare ed agevolare gli adempimenti fiscali dei contribuenti anche
attraverso il potenziamento dell’efficienza dei Commercialisti e dell’Agenzia delle Entrate. Su queste
premesse è nato il protocollo d’intesa tra la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate e
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma siglato ieri dal Direttore Regionale,
Carlo Palumbo, e il Presidente dell’Odcec di Roma, Mario Civetta.
Il Protocollo articolato su più punti , attua l’obiettivo dell’Accordo quadro del 25 luglio 2012,
semplificando e velocizzando i rapporti con i contribuenti attraverso la comunicazione telematica.
Punto centrale del protocollo è infatti lo sviluppo del canale telematico reso disponibile dall’Agenzia
delle Entrate per ridurre e razionalizzare l’afflusso dei contribuenti e dei loro professionisti presso gli
uffici pubblici ed attraverso il canale telefonico.
Attraverso questo canale si potrà agire sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e sulle
cartelle (CIVIS); richiedere duplicazioni di documenti come tessera sanitaria e codice fiscale;comunicare
variazioni e cessazioni di partite IVA; registrare contratti di locazione (SIRIA web, IRIS web, Locazione
web); accedere al cassetto fiscale dei propri clienti al fine di verificarne gli adempimenti fiscali
(versamenti eseguiti, dichiarazioni presentate e stato dei rimborsi). Il Canale verrà progressivamente
integrato con ulteriori servizi.
Sono evidenti i vantaggi del sistema basato sul canale telematico: risparmio di tempo, abbattimento dei
costi di spostamento, riduzione dei tempi di erogazione dei servizi.
L’Amministrazione si è impegnata infatti, a fornire agli Iscritti una assistenza prioritaria e risposte entro
dieci giorni.
l’Ordine si è impegnato, a sua volta, a portare avanti un’azione di formazione e sensibilizzazione dei
propri Iscritti per incentivare l’uso del canale telematico, del canale CIVIS e della PEC (utilizzando la
delega del contribuente su un modello uniforme e concordato con l’Amministrazione finanziaria).
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, si impegna con il protocollo a fornire assistenza e informazioni per un
corretto utilizzo del canale telematico, mettendo a disposizione due numeri verdi (l’848.800.444 e
l’848.836.526) per aiutare a risolvere le problematiche tecniche degli utenti Fisconline e Entratel.
L’utilizzo di questo strumento verrà monitorato attraverso l’istituzione di un “Osservatorio Regionale”
cui parteciperanno i rappresentati della Direzione regionale e dell’Odcec di Roma. In particolare, questo
organismo monitorerà lo stato di avanzamento del protocollo, verificherà il flusso e la tipologia delle
richieste di assistenza , valuterà i contenuti delle risposte e delle soluzioni fornite, proponendo eventuali
interventi correttivi.
«Una volta a regime l’attuazione di questo protocollo comporterà grandi vantaggi strategici per i
professionisti iscritti all’Ordine, per l’Agenzia delle Entrate ma soprattutto per i cittadino contribuente»,
ha osservato il presidente dell’Odcec di Roma, Mario Civetta, «è evidente il grande balzo di modernità
che potrà derivare dall’uso diffuso del canale telematico: riduzione dei tempi, recupero di efficienza,
risparmi economici. Ci muoveremo rapidamente affinché tutte le articolazioni di questo protocollo
trovino una piena realizzazione».

martedì 19 febbraio 2013

l bilancio 2012. La redazione, le novità fiscali e le attività degli organi di controllo



l bilancio 2012. La redazione, le novità fiscali e le attività degli organi di controllo

Organizzato da:Accademia Romana di Ragioneria
 
Luogo:LUISS - Aula Magna Mario Arcelli
Indirizzo:Viale Pola, 12 00198 Roma
Data - orario:
07-03-2013 -- dalle: 09:00 alle: 13:30N° Iscritti:477/600
Crediti conseguibili in totale:5
Tematica trattata:Aziendale
Tematica trattata:Fiscalità
 

Programma del corso

Indirizzi di saluto
Avv. Carlo Allorio
Consigliere del Consiglio Nazionale Forense e dell’Istituto per il Governo Societario
Dott. Mario Civetta
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
Notaio Adolfo de Rienzi
Presidente Accademia del Notariato e Consigliere dell’Istituto per il Governo Societario
Prof. Franco Fontana
Direttore LUISS Business School, Consigliere dell’Istituto per il Governo Societario e della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria
Prof.ssa Fabrizia Lapecorella
Direttore Generale Dipartimento delle Finanze, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Consigliere della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria
Dott. Domenico Mastroianni
Ispettore generale capo di finanza, Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
Prof. Gennaro Olivieri
Direttore Dipartimento dell’impresa e management LUISS ”Guido Carli”
Prof. Massimo Tezzon
Segretario Generale OIC, componente del Comitato scientifico dell’Istituto per il Governo Societario, Consigliere della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria

COORDINA E INTRODUCE
Prof. Paolo Moretti
Dottore Commercialista, Presidente dell’Istituto per il Governo Societario e della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria, Docente LUISS “Guido Carli”- Roma

Principi contabili: alcuni aspetti per la chiusura del bilancio
Dott.ssa Anna Rita de Mauro
Partners Lexjus Sinacta, Componente del Comitato Scientifico Fondazione Accademia Romana di Ragioneria

La verifica del patrimonio netto per la continuità aziendale
Prof.ssa Maria Teresa Bianchi
Docente di Economia Aziendale Università degli Studi di Roma La Sapienza Facoltà di Economia, Componente del Comitato Scientifico Fondazione Accademia Romana di Ragioneria e dell ’Istituto per il Governo Societario

La chiusura del bilancio delle imprese in stato di crisi
Dott. Andrea Bonelli
Dottore Commercialista, Componente del Comitato scientifico dell’Istituto per il Governo Societario


Le novità fiscali nel bilancio di esercizio 2012
Dott. Nicola Forte
Dottore Commercialista, pubblicista, Componente del Comitato scientifico Fondazione Accademia Romana di Ragioneria

Le attività degli organi di controllo per la chiusura dei bilanci
Prof. Giovanni Fiori
Ordinario di Economia Aziendale LUISS “Guido Carli

Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore