venerdì 25 luglio 2014

Il sistema di gestione delle crisi italiano è idoneo ad affrontare le crisi

Dal Convegno organizzato  il 7 maggio 2014 presso la Facoltà di Economia  dell'Università di Torv Vergata dall'Ordine dei  Dottori Commercialisti di Roma e dall'Associazione Internazionale "G.Carli" sul tema "La gestione della crisi d’impresa"  riportiamo l'intervento del dott. Pier Luigi Conti, Capo del Servizio Costituzioni e Gestione della crisi della Vigilanza bancaria e finanziaria  della Banca d'Italia

1.Premessa
Desidero innanzitutto ringraziare il dott. Moretti per l’invito a partecipare a questo interessante convegno che attiene argomenti che, come è facile comprendere, hanno diversi punti di interesse per la Vigilanza.
Nella mia breve presentazione accennerò a tre profili: le determinanti della crisi economica e finanziaria, le modalità di gestione delle crisi degli intermediari adottate dalla Banca d’Italia, le principali caratteristiche del nuovo quadro normativo in materia di crisi bancarie, recentemente approvato in sede comunitaria.
2. La crisi economica e finanziaria
La crisi economica internazionale, che ormai si protrae da un quinquennio, viene innescata, come noto, da cause di natura prettamente finanziaria, in particolare gli squilibri nel mercato dei mutui subprime. Fanno da “incubatore” alla crisi condizioni di carattere più generale quali l’integrazione dei mercati, l’innovazione tecnologica e finanziaria, la deregolamentazione, la politica monetaria accomodante della banca centrale statunitense.
Lo sviluppo di prodotti finanziari innovativi e complessi (quali ABS, CDO ecc..) rende arduo comprenderne appieno il profilo di rischio. Dal tradizionale modello di intermediazione creditizia si è passati negli USA ad un sistema nel quale i prestiti concessi venivano rapidamente trasformati in prodotti finanziari ceduti sul mercato (c.d. originate to distribuite, OTD), riducendo gli incentivi per gli intermediari ad un approfondito vaglio del merito creditizio degli affidati.
Ad aggravare la crisi hanno contribuito ulteriori fattori relativi al sistema bancario e finanziario quali la spinta deregolamentazione, l’inadeguatezza quantitativa e qualitativa delle riserve di capitale e di liquidità, l’eccessiva leva finanziaria, la diffusione di sistemi di remunerazione e di incentivazione distorti.
Nell’area dell’euro la crisi ha riflesso due fattori: le debolezze di alcuni paesi membri e l’incompletezza della costruzione europea. Le debolezze nel disegno istituzionale europeo hanno sollevato timori circa l’integrità dell’unione monetaria.
Anche a seguito delle crisi greca e irlandese, i differenziali di rendimento tra i titoli di Stato dell’area dell’euro si sono ampliati repentinamente nella seconda metà del 2011; quello tra i titoli pubblici decennali italiani e tedeschi raggiungeva i 550 punti nel mese di novembre dello stesso anno.
Per fronteggiare la crisi sono stati realizzati diversi interventi quali la creazione dello European Financial Stability Facility (EFSF), uno strumento temporaneo le cui emissioni obbligazionarie sono garantite dagli stati membri, lo European Stability Mechanism (ESM), un meccanismo permanente per la gestione delle crisi istituito per trattato internazionale e dotato di capitale proprio.
Con le due LTRO a tre anni, condotte nel dicembre 2011 e nel febbraio 2012, l’Eurosistema forniva alle banche dell’area finanziamenti complessivi per circa 1.000 miliardi.
La consapevolezza della difficoltà di superare l’impasse della situazione europea si traduceva, nell’estate del 2012, nell’annuncio di nuove modalità di intervento sul mercato secondario dei titoli di Stato (le Outright Monetary Transactions, OMT), che possono essere utilizzate solo per i titoli dei paesi che aderiscono a un programma di aggiustamento macroeconomico o di tipo precauzionale dell’ESM.
Sotto l’egida del Financial Stability Board (FSB) e del Comitato di Basilea è stata approvata una nuova disciplina in materia prudenziale applicabile a banche e società di intermediazione mobiliare, che impone riserve patrimoniali e di liquidità più stringenti, limiti alla leva assumibile, un nuovo quadro macro - prudenziale.
A livello istituzionale la riforma più rilevante è rappresentata dalla Banking Union, composta dal Sistema di vigilanza unico (SSM), da un Sistema accentrato di gestione delle crisi (SRM) e da un quadro armonizzato di tutela dei depositanti.
Secondo la Commissione europea, il costo dei salvataggi pubblici delle banche europee è stato pari a 1.600 miliardi di euro nel periodo 2009-2013. Le banche italiane invece, anche grazie ad un modello di business più tradizionale e all’attenta azione della Vigilanza, hanno “retto” gli effetti della crisi senza bisogno di sostegni pubblici.
3. La gestione delle crisi degli intermediari bancari e finanziari in Italia
A partire dal 2009 il numero delle procedure di gestione delle crisi ha registrato un significativo incremento, attestandosi, alla fine del 2013 a 78; nel quinquennio precedente erano in media state avviate n. 5 procedure per anno. Il perdurare della crisi economica porta a ritenere che il trend possa proseguire nei prossimi mesi.
Le procedure hanno interessato principalmente intermediari di dimensione ridotta, operanti in diverse aree del Paese, con una limitata prevalenza del meridione. In alcuni casi sono stati assoggettati ad amministrazione straordinaria intermediari con operatività interregionale, anche quotati o con titoli diffusi tra il pubblico. L’incidenza complessiva sul sistema bancario e finanziario italiano è risultata comunque marginale (1% circa).
Tradizionalmente le procedure di gestione delle crisi hanno riguardato in prevalenza banche di credito cooperativo e società di intermediazione mobiliare. Negli ultimi anni si è registrata una diversificazione della natura e delle caratteristiche dei soggetti coinvolti: banche attive nel comparto delle garanzie, SGR operative in segmenti innovativi (come la gestione di fondi hedge, immobiliari, di private equity), IMEL.
L’incremento del numero delle crisi è in parte da ricondurre ad un approccio della Vigilanza volto ad accrescere la tempestività degli interventi sulle situazioni aziendali connotate da maggiore criticità e alla crescente attenzione alle carenze degli assetti di governo e controllo e ai profili di compliance (in particolare, relativamente all’antiriciclaggio e alla trasparenza).
Non è stata possibile un’azione ancor più precoce da parte della Vigilanza per l’assenza di strumenti – diversi dalla moral suasion – volti ad allontanare amministratori o dirigenti responsabili di condotte irregolari rischiose per la stessa stabilità delle banche. Il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive sull’adeguatezza patrimoniale (cd. CRDIV) e sulla gestione delle crisi (BRRD) consentirà di disporre di un ventaglio di strumenti che prevedono misure di “allontanamento” degli esponenti responsabili delle criticità aziendali. L’utilizzo di tali strumenti (remouval, temporary ban) dovrà essere proporzionato ai comportamenti irregolari.
Nell’ultimo biennio, la perdurante crisi economica si è riflessa negativamente sulla qualità del credito, sulla redditività e sull’adeguatezza del patrimonio a fronteggiare la rischiosità aziendale, determinando per gli intermediari con i profili tecnici più fragili la necessità di provvedimenti straordinari. Il ciclo economico ha anche inciso
sulla disponibilità delle potenziali controparti a partecipare a operazioni di salvataggio.
Gli organi straordinari, sotto la supervisione della Banca d’Italia, al fine di creare i presupposti per la restituzione alla gestione ordinaria, mirano in primo luogo a regolarizzare la gestione aziendale; quindi adottano misure di risanamento aziendale, assicurando il riequilibrio della struttura dei costi. Il ritorno alla gestione ordinaria si accompagna all’elaborazione di un piano industriale che preveda misure di rafforzamento degli assetti di governo e controllo e, ove necessario, interventi di ricapitalizzazione.
Il tasso di restituzione alla gestione ordinaria – stand alone o mediante l’aggregazione con altri intermediari – si attesta sul 50%; tale risultato è stato conseguito grazie alla prassi adottata negli ultimi anni dall’organo di Vigilanza di utilizzare l’amministrazione straordinaria con crescente tempestività, al fine di evitare che le irregolarità gestionali determinassero deterioramenti non reversibili dei profili tecnici (early intervention).
Anche nei casi in cui la definitiva compromissione dei profili tecnici ha reso impossibile il “ritorno al mercato”, la liquidazione coatta amministrativa è stata avviata con modalità operative (cessione delle attività e delle passività ad altro operatore, individuato con criteri di mercato) idonee a garantire la stabilità dell’interveniente, la tutela dei depositanti e dei creditori sociali, l’offerta di servizi bancari al territorio, la tendenziale preservazione dei livelli occupazionali.
A differenza di quanto accaduto in altri paesi dell’UE, in nessun caso gli interventi di risoluzione delle crisi hanno comportato oneri per i taxpayers.
L’aumento del numero e della dimensione degli intermediari in crisi ha accresciuto il ruolo dei Sistemi di Garanzia dei Depositanti (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – FITD e Fondo di Garanzia dei Depositanti delle BCC - FGDCC), chiamati a supportare l’attività della Banca d’Italia sia fornendo le risorse necessarie ad assicurare la tutela dei creditori sociali sia, nel caso del FGDCC, favorendo l’individuazione di controparti disposte ad intervenire per la soluzione della crisi.
Gli interventi dei Fondi sono autorizzati dalla Vigilanza e sono a carico delle banche aderenti. Il FGDCC, coerentemente con i caratteri mutualistici del mondo cooperativo, effettua interventi anche a favore di aderenti non assoggettate a procedure di gestione delle crisi.
Gli istituti previsti dall’ordinamento italiano, seppur “pensati” per un mercato bancario e finanziario profondamente diverso da quello attuale, hanno consentito di gestire efficacemente le crisi degli intermediari, anche in un
contesto di mercato reso progressivamente più difficile dalla crisi economica.
Tuttavia risultano evidenti le esigenze di importanti interventi manutentivi. La crisi economica si sta oggi riverberando in misura accentuata sulla situazione economico patrimoniale delle imprese affidate, generando una elevata incidenza delle partite anomale (le sofferenze si attestano a € 160 mld circa), che incidono negativamente sui profili economico e patrimoniale e riducono la trasparenza dei bilanci bancari.
Il modello di intermediazione tradizionale delle banche italiane, che nella prima fase della crisi si era dimostrato un elemento di forza, oggi rappresenta un elemento di debolezza del sistema.
Conseguentemente risulta sempre più complesso individuare controparti disposte a rilevare le azienda bancarie in crisi in quanto:

gli intermediari prestano crescente attenzione all’impiego efficiente del capitale, anche in vista dell’avvio dell’SSM e dell’asset quality review (AQR) che ha indotto diversi operatori a lanciare importanti iniziative di ricapitalizzazione;

gli sportelli bancari hanno visto ridursi la propria centralità nell’abito delle modalità di contatto con la clientela; conseguentemente si riduce il “valore” dell’azienda bancaria in crisi che dovrebbe essere rilevata dagli intervenienti;

le aziende delle banche in crisi si connotano, normalmente, per un livello di efficienza operativa contenuta, principalmente a causa degli elevati oneri per il personale.
4. Il nuovo framework europeo di gestione delle crisi
Il framework di gestione delle crisi bancarie è destinato a modificarsi in modo sostanziale. Sono stati infatti recentemente approvati la Direttiva Recovery and Resolution (BRRD) e il Regolamento Single Resolution Mechanism (SRM) che delineano un quadro europeo di gestione delle crisi unitario dal punto di vista sia normativo sia operativo. L’obiettivo è quello di armonizzare a livello europeo le norme e gli strumenti per la gestione delle crisi degli intermediari vigilati e di evitare che i salvataggi debbano essere finanziati con risorse pubbliche, favorendo in tal modo l’integrazione dei mercati e riducendo le politiche volte a favorire i “campioni nazionali”.
La Direttiva prevede un ampio set di strumenti per la gestione delle crisi: di natura preventiva (recovery e resolution
plan); di intervento tempestivo (interventi preventivi, remouval degli esponenti aziendali, temporary administration, strutturata sulle caratteristiche dell’amministrazione straordinaria prevista dall’ordinamento italiano); di risoluzione: cessione del business, bridge istitution, asset separation tool (Bad bank), bail in.
Il bail in prevede che – nel rispetto dell’ordine di priorità - anche i creditori aziendali possano essere chiamati a sostenere i costi della crisi aziendale, con l’esclusione di alcune categorie aventi una particolare valenza sociale e/o con possibili impatti sul sistema bancario e finanziario (depositi garantiti, poste interbancarie con scadenza inferiore a 7 giorni ecc.). Per ovvie ragioni si tratta di uno strumento particolarmente delicato, per il quale sarà necessario definire anche in sede tecnica modalità di utilizzo oggettive e tutelanti per i creditori sociali.
L’applicazione del bail in – fino al limite dell’8% del passivo - è la precondizione per potere accedere alle risorse di uno specifico fondo costituito a livello europeo, il single resolution fund, finanziato con le contribuzioni degli intermediari vigilati (1% dei depositi protetti).
In merito all’assetto operativo, viene costituito il Resolution Board che curerà l’avvio della resolution e la gestione del fondo unico europeo. Benchè formalmente tutte le banche rientrino nel campo di applicazione dell’SRM, in realtà viene creato un sistema a “doppio binario”, con l’accentramento decisionale per le banche di maggiori dimensioni (cd. Significant), per quelle cross border e per i casi di ricorso al predetto fondo. Negli altri casi la responsabilità della gestione della crisi farà capo alle resolution authority nazionali (in Italia, in continuità con la situazione attuale, dovrebbe essere la Banca d’Italia), che cureranno in tutti i casi la fase attuativa.
Il processo decisionale di avvio della resolution è piuttosto complesso. È prevista la partecipazione della resolution Authority nazionale, del resolution board (che può operare in seduta esecutiva o plenaria), della Commissione e del Consiglio europeo, seppure con modalità basate sul principio del silenzio assenso. Ne derivano rischi di intempestività e di fuga di notizie che possono incidere negativamente su una efficace gestione della crisi.
La Banca d’Italia ha attivamente partecipato all’elaborazione sia della Direttiva comunitaria sia, in seno all’EBA, dei relativi standard tecnici e operativi. Sono stati avviati i lavori di recepimento nell’ordinamento italiano che appaiono piuttosto complessi alla luce dei riflessi sull’ordinamento vigente (principalmente, sul diritto fallimentare e sul testo unico bancario).
5. Conclusioni
Il sistema di gestione delle crisi italiano si è dimostrato idoneo ad affrontare le sfide poste dalla crisi economica, anche grazie alla ricerca di soluzioni innovative, a legislazione invariata, da parte della Vigilanza.
La complessità del contesto esterno rende indispensabile rafforzare lo strumentario a disposizione. La Direttiva BRRD e il Regolamento SRM creano le basi per una gestione uniforme delle crisi a livello europeo.
La Banca d’Italia, che ha partecipato attivamente al processo di elaborazione del nuovo quadro normativo è ora impegnata a contribuire al recepimento nell’ordinamento italiano.
Un sistema efficace di gestione delle crisi risulta indispensabile per contenere le esternalità negative delle crisi bancarie e per assicurare la stabilità del sistema finanziario, precondizione perché le banche assicurino quel flusso di credito all’economia necessario per la piena ripresa dell’attività economica. Le nuove norme rappresentano una pietra miliare.
                                                        dr.Pier Luigi Conti

Presentati dal Presidente del Consiglio 24 nuovi contratti di sviluppo per l’Italia

Presentati dal Presidente del Consiglio 24 nuovi contratti di sviluppo per l’Italia




Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha presentato il 22 luglio  a Palazzo Chigi 24 nuovi contratti di sviluppo a sostegno di altrettanti progetti strategici di investimento in Italia e soprattutto nel Mezzogiorno.
Sotto la regìa di Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, alla data di oggi sono stati approvati in tutto, in pochi mesi, 36 programmi.
Gli investimenti previsti sono 1,44 miliardi di euro: riguardano diversi settori strategici per lo sviluppo, in molti casi rappresentativi del made in Italy, fortemente legati al mondo dell’innovazione, tutti nel nostro Paese, nell’ambito industriale, commerciale e turistico.
Le risorse finanziarie pubbliche concesse sono circa 700 milioni di euro.
Oltre l’80% dei programmi è concentrato nelle quattro regioni dell’obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia).
I progetti salvaguardano o creano nuova occupazione e riguardano oltre 25mila persone.
Il 44% dei programmi di investimento è promosso da imprese controllate da gruppi esteri.
Alla presenza del Presidente del Consiglio, del Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi e del Sottosegretario alla Presidenza Graziano Delrio, alcune imprese protagoniste dei nuovi contratti hanno firmato un preaccordo con Invitalia, rappresentata dall’amministratore delegato Domenico Arcuri.
Hanno partecipato alla firma Arturo Antonio Zanni presidente e amministratore delegato di Sanofi Aventis, Eugenio Aringhieri amministratore delegato di Dompè, Fausto De Angelis senior counsel di Whirlpool Europe, Vincenzo Rosino amministratore delegato di Euralenergy, Lara Ponti organization and HR development manager di Ponti, Carlo Giello direttore generale di Ferrarelle. Tra i presenti Pietro Palella amministratore delegato di STMicroelectronics. Le altre aziende coinvolte sono: MbdA Italia 2, Vodafone Omnitel Nv, Gruppo Prysmian – Prysmian Powerlink, Seda Italy, Telecom Italia, Denso Manufacturing Italia, Molino e pastificio De Cecco, Giovanni Bosca Tosti, Siciliani, La Regina di San Marzano, Gruppo Oleario Portaro, Kimbo, Benincasa, Diomira, Ro.Ma. Immobiliare, Item, Multicedi.

mercoledì 23 luglio 2014

LA RIVISTA FINANZA & FISCO

Finanza & Fisco
Settimanale tecnico di informazione e documentazione tributaria

Il documento in formato PDF allegato contiene il n. 19/2014 della rivistaFinanza & Fisco

Promemoria

Rimborso Iva infrannuale - Istanze con il modello IVA TR

Entro il 31 luglio 2014 si può presentare l’istanza IVA TR per il rimborso o la compensazione del credito Iva del secondo trimestre

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il MODELLO TR (link al sito dell’Agenzia delle Entrate).
Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972):
·               dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
·               dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25 per cento del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
·               dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
·               dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
L’istanza, da trasmettere per via telematica, nell’ultima versione approvata dall’Agenzia delle Entrate il 26 marzo 2014. Alla richiesta deve seguire la presentazione di una garanzia patrimoniale che non occorre, invece, per la compensazione.

Si ricorda che dal primo trimestre 2012 il rimborso Iva infrannuale potrà essere richiesto anche dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50 per cento di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis) del D.P.R. n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).
Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline oEntratel).

Per saperne di più:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 26 marzo 2014 prot. n. 43436/2014(sostituisce quello precedente in uso approvato con provvedimento 20 marzo 2012) - Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati (Pubblicato il 26/03/2014 - Link sito web dell’Agenzia delle Entrate);
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 15 gennaio 2010 - Controllo preventivo delle compensazioni dei crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto – art. 10 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 12 marzo 2010 - Profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con la stampa specializzata
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96 E del 28 settembre 2011 - Modello IVA TR - Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale - Modalità di esposizione delle operazioni con aliquota al ventuno per cento;

La versione 5.0.0 consente la compilazione e la predisposizione del file da inviare telematicamente relativamente al modello IVA TR approvato con Provvedimento del 26/03/2014.

Benefici per il gasolio per autotrazione - Dichiarazione  2° trimestre 2014

Richiesta credito d’imposta per il “Caro petrolio”: disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per il 2° trimestre 2014

Con nota 68241/RU del 27 giugno 2014 l’Agenzia delle Dogane ha diffuso le istruzioni, il modello ed il software per richiedere il rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell’anno 2014. La dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2014.

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione, ferma restando l’esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, si ricorda che il beneficio spetta:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

In evidenza:

Scioglimento S.r.l. semplificato 

Possibile lo scioglimento “automatico” senza notaio di S.r.l. con dichiarazione degli amministratori ai sensi dell’art. 2484 c.c.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta a quesito formulato dalla Camera di commercio di Lecce, con nota prot. 94215 del 19/05/2014 (pubblicata nel documento in .pdf allegatodiramata a tutto il sistema camerale allo scopo di uniformare a livello nazionale le procedure di istruttoria, fornisce chiarimenti in relazione all’accertamento di cause di scioglimento di S.r.l. e alla nomina dei liquidatori secondo modalità semplificate, che a mente dell’art. 2484 C.C. possono essere accertate dall’organo amministrativo, individuando altresì, la documentazione da allegare all’istanza al Registro delle Imprese. Sulla questione, inoltre, è intervenuto anche il Consiglio nazionale del notariato. Secondo l’interpretazione dei notai, quando si procede non solo alla nomina o alla revoca dei liquidatori, ma anche alla definizione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori ex art. 2487, lett. a), c.c. o alla definizione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ex art. 2487, lett. b), del c.c., la delibera implica la definizione delle regole organizzative della società nella fase di liquidazione e quindi con ciò si verifica un’ipotesi di modificazione statutaria, che è di per sé soggetta, senza necessità di alcun richiamo espresso, alla disciplina dell’articolo 2436 del codice civile, che impone la verbalizzazione con atto pubblico

Nel caso di scioglimento di cui al n. 2 dell’art. 2484 del codice civile, peril conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie»), gli l’eventi ivi previsti (il raggiungimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità) devono rivestire un carattere oggettivo, assoluto e definitivo, slegato quindi da eventi o situazioni di tipo temporaneo o contingente. L’impossibilità deve risultare da elementi inconfutabili e obiettivamente definitivi e rivestire il carattere dell’assolutezza e irreversibilità e deve essere riferita all’oggetto sociale statutariamente definito e non all’attività concretamente esercitata dalla società. Non può, pertanto, essere idoneo, a tal fine, sempre a titolo di esempio, indicare una generica “crisi del settore”, ma occorrerà, di contro, che si sia verificato un evento che obiettivamente e indefinitamente renda impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale: in ipotesi, la revoca definitiva del lavoro pubblico per eseguire il quale la società era stata (unicamente) costituita.

Per saperne di più:





Enti non commerciali - Obbligo dichiarativo IMU/TASI ENC

IMU e TASI: approvato modello ad hoc per aglienti non commerciali che intendono fruire dell’esenzione Imu e Tasi. La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014

Con decreto del 26 giugno 2014 (pubblicato nel documento in .pdf allegato) il Ministero dell’economia e delle finanze ha approvato il «Modello di dichiarazione degli immobili ai fini IMU e TASI per gli enti non commerciali» corredato delle relative istruzioni per la compilazione, con il quale sono stati fissati i criteri per la determinazione del rapporto proporzionale a cui bisogna far riferimento, per le unità immobiliari possedute dagli enti non commerciali destinate ad un’utilizzazione mista, e che fissa al prossimo 30 settembre 2014 il termine di presentazione della dichiarazione riferita agli anni d’imposta 2012 e 2013; la dichiarazione riguarda gli immobili per i quali è prevista l’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, (e cioè riguarda enti che svolgono attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive) e fa seguito al regolamento sull’emanato dallo stesso Ministero con il decreto n. 200 del 19 novembre 2012. Nelle istruzioni precisato che l’obbligo dichiarativo IMU/TASI ENC si riguarda esclusivamente gli enti non commerciali che posseggono immobili oggetto dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992. Pertanto, gli enti non commerciali che possiedono esclusivamente immobili che non rientrano in tale fattispecie di esenzione devono presentare la dichiarazione ordinaria, approvata con D.M. 30 ottobre 2012 e pubblicata nella G. U. del 5 novembre 2012, n. 258.

Novità

Studio di  settore VG68U - Credito di imposta per il gasolio per autotrazione

Correttivo relativo al credito d’imposta per caro petroliomodificato il modello di comunicazione per la studio di settore VG68U relativo al “trasporto di merci su strada e servizi di trasloco

Con il provvedimento del 4 luglio 2014, prot. n. 89828/2014l’Agenzia delle entrate ha disposto la modifica al modello VG68U per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2013. Il documento agenziale, corregge un’indicazione presente nelle istruzioni del modello relativo al “trasporto di merci su strada e servizi di trasloco”, che non risultava coerente con la metodologia applicata in fase di elaborazione e con i conseguenti chiarimenti forniti, per l’annualità 2012, con lecircolari n. 23/E del 15 luglio 2013 (in Finanza & Fisco” n. 21/2013, pag. 1580)n. 30/E del 19 settembre 2013 i“Finanza & Fisco” n. 27/2013, pag. 2130)”. Ne deriva che l’importo da indicare nel rigo X04, utile per attivare il correttivo del costo del carburante sulla funzione ricavo, deve coincidere con il credito d’imposta relativo al “caro petrolio” spettante in relazione ai consumi dei quattro trimestri 2012, e non con il valore esposto nel quadro RU di Unico 2014, come precedentemente indicato nelle istruzioni.

Le istruzioni corrette del Quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

– nel rigo X04, l’importo del credito d’imposta per il gasolio per autotrazione (art. 1, D.L. 265/2000; art. 25, L. 388/2000; art. 8, D.L. 356/2001; art. 5, D.L. 452/2001; art. 1, D.L. 138/2002; art. 16, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, cc. 515, 516 e 517, L. 311/2004; art. 1, c. 10, D.L. 16/2005; art. 7, c. 14, D.L. 262/2006; art. 6, D.Lgs. 26/2007). L’importo da indicare nel rigo X04 deve corrispondere al credito di imposta spettante in relazione ai consumi effettuati nei quattro trimestri del 2012 (vedasi sia l’Allegato n. 1, punto C4, della circolare n. 23/E del 15/07/2013 che il paragrafo 3 della circolare n. 30/E del 19/09/2013).

Revisione della normativa relativa all’accatastamento ed all’ammortamento degli impianti fotovoltaici

Impianti fotovoltaici: approvata un risoluzione che impegna il Governo ad assumere iniziative per modificare la normativa recante l’obbligo di variazione della rendita catastale dell’immobile e ammortamento
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lunedì 21 luglio 2014

LONGOBARDI PRESIDENTE DEL NUOVO CNDCEC


COMUNICAZIONE DALL'ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI  ROMA
Roma, 17 luglio 2014

Elezioni CNDCEC – Eletto il nuovo vertice

Gerardo Longobardi Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Questo il risultato delle elezioni che hanno visto prevalere, a stragrande maggioranza, la lista “Vivere Insieme la Professione” che oltre al presidente ha portato al vertice nazionale un altro Iscritto nell’Ordine di Roma, il collega Luigi Mandolesi.
Dai dati ancora non ufficiali fino a quando non avverrà la proclamazione da parte del Ministro della Giustizia, la lista vincitrice ha ottenuto l’84,2 % delle preferenze, la lista Etika il 9.3% mentre la percentuale degli astenuti è pari 6.5 %. In termini assoluti i risultati indicano ancor di più una nuova ritrovata coesione nella Categoria avendo gli eletti ottenuto 624 voti contro 69 dei non eletti.
L’Ordine di Roma, pertanto, formula al nuovo Consiglio Nazionale i migliori auguri per un proficuo svolgimento del mandato.


La nuova composizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In attesa della ufficializzazione da parte del Ministero della Giustizia

Presidente
LONGOBARDI Gerardo, Ordine di Roma
VicepresidenteDI RUSSO Davide, Ordine di Torino
Consiglieri effettiviBARBARISI Adriano, Ordine di Salerno (D)
CAMPISE Maria Luisa, Ordine di Cosenza (D)
COPPOLA Achille, Ordine di Napoli (D)
CUNSOLO Roberto, Ordine di Catania (R)
FOSCHI Andrea, Ordine di Parma (D)
GROSSO Maurizio Giuseppe, Ordine di Cuneo (D)
JACONO Vito, Ordine di Venezia (R)
LIGA Attilio, Ordine di Barcellona P.G. (D)
LUCHETTA Giorgio, Ordine di Ancona (R)
MANDOLESI Luigi, Ordine di Roma (R)
MARCELLO Raffaele, Ordine di Caserta (R)
MARCHETTI Marcello, Ordine di Lecce (D)
MIANI Massimo, Ordine di Venezia (D)
PARENTE Giovanni Gerardo, Ordine di Caserta (R)
POLLICE Ugo Marco, Ordine di Milano (D)
REPACI Antonio, Ordine di Palmi (D)
RUSCETTA Felice, Ordine di Chieti (D)
SANTI Sandro, Ordine di Firenze (D)
VIGANI Maria Rachele, Ordine di Bergamo (D)
Consiglieri supplenti
ANCARANI Gianluca, Ordine di Grosseto (R)
BASTANZIO Filiberto, Ordine di Potenza (D)
DE MATTIA Federica, Ordine di Udine (D)
MONTANARO Vito, Ordine di Taranto (R)
RASTELLI Bruno, Ordine di Parma (R)
TOSINI Rossella, Ordine di La Spezia (D)

(D) Componente Dottori Commercialisti
(R) Componente Ragionieri Commercialisti




giovedì 3 luglio 2014

Forum sugli enti non profit: le novità 2014 e le risposte degli esperti

Forum sugli enti non profit: le novità 2014 e le risposte degli esperti

Organizzato da:Commissione Organizzazione Convegni sul Territorio
 Commissione Enti non Profit
 Commissione Società ed Associazioni Sportive
 Commissione Organizzazione Attività della Delegazione
 
Luogo:Palazzo Chigi - Ariccia
Indirizzo:Piazza della Corte 00040 Ariccia
Data - orario:
24-07-2014 -- dalle: 15:00 alle: 19:00N° Iscritti:48/200
Crediti conseguibili in totale:4
Tematica trattata:Società ed Enti
 

Programma del corso

Saluti
Luisa Sallustio
Presidente del Consiglio Comunale di Ariccia
Luca Scarpa
Presidente Commissione Organizzazione Convegni sul Territorio dell'ODCEC di Roma
Francesco Capogrossi Guarna
Presidente Commissione Enti non Profit dell'ODCEC di Roma
Carlo Moretti
Presidente Commissione Organizzazione Attività della Delegazione dell'ODCEC di Roma

Le novità della giurisprudenza e gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate sulla perdita di status di associazione sportiva dilettantistica:
  • I requisiti di associazione sportiva dilettantistica ed applicabilità delle agevolazioni fiscali (art.148 TUIR e art.4 DPR IVA)
  • Lo scopo di lucro e attività economiche da associazioni e società sportive dilettantistiche
  • I requisiti e decadenza per gli enti associativi, sportivi e non, della L. n.398/1991
Fabio Romei
Vicepresidente della Commissione Società e Associazioni Sportive dell’ODCEC di Roma

Le novità sulla fiscalità immobiliare e le dichiarazioni 2014 degli Enti non profit:
  • La nuova fiscalità sugli immobili: IRES, IMU e le imposte locali 
  • La nuova imposta di registro e la soppressione delle agevolazioni per le Onlus 
  • Le novità dei modelli dichiarativi 2014 per gli Enti non commerciali ed equiparati
Gianni Massimo Zito
Componente Commissione Enti non Profit dell'ODCEC di Roma


Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore