di Marco Bellinazzo
MILANO - Gli avvisi bonari possono essere impugnati dal contribuente. Questo perché
portano a sua conoscenza «una pretesa impositiva compiuta». La Corte di cassazione, con
la sentenza 7344 depositata l'11 maggio, rovescia l'impostazione fin qui osservata dell'agenzia
 delle Entrate per la quale, invece, gli avvisi bonari non sono atti impugnabili ma soltanto
comunicazioni emesse in base all'articolo 36-bis, comma 3 del Dpr 600/73.
L'Agenzia, con risoluzione n. 110/E del 22 ottobre 2010, aveva chiarito, infatti, che gli avvisi
bonari inviati al contribuente non contengono una pretesa tributaria definita, ma sono un
semplice invito a fornire, in via preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate
 in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione e, dunque, non producono effetti
 negativi immediati per il destinatario. Nella prospettiva dell'amministrazione finanziaria questi
atti manifestano una volontà impositiva ancora in itinere.