sabato 22 settembre 2012

I NUOVI PARAMETRI PER I COMPENSI DEI COMMERCIALISTI


Il sito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, segnala


Pubblicato mercoledì 22 agosto 2012 sulla Gazzetta Ufficiale n. 195,  il Decreto del 20 luglio 2012 n. 140, emanato dal Ministero della Giustizia  e in vigore da giovedì 23 giugno 2012. Il D.M. 140/2012 stabilisce i parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolamentate.

mercoledì 19 settembre 2012

Critici i Giovani Commercialisti sulle nuove norme per i Revisori


"Per l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili quello che sta accadendo sul registro dei revisori legali è la cartina di tornasole di una burocrazia statale cui, in ogni situazione, non interessa affatto risolvere i problemi del Paese e controllare che le regole vengano rispettate, ma sempre e soltanto esplodere la propria sfera di influenza e gestire direttamente tutto quello che le è possibile arraffare."
- E' quanto  precisa in un comunicato la Giunta  UNGDCEC che al riguardo prosegue:
"I giovani commercialisti ricordano come le vere priorità che avrebbero dovuto essere regolamentate dai burocrati ministeriali avrebbero dovuto essere quelle concernenti l'equipollenza tra i percorsi formativi di accesso alla professione di commercialista e alla funzione di revisione legale, tanto più oggi che, a seguito della riforma degli ordinamenti professionali attuata da questo Governo, si è creato un disallineamento nella durata dei due tirocini.
La priorità, per gli strapagati alti dirigenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata invece quella di assicurare a se stessi e ai loro colleghi la gestione diretta del registro, per altro dando seguito a questa loro mira, da tempo coltivata, con norme di attuazione confuse, pasticciate e, una volta ancora, assolutamente prive del minimo sindacale della decenza, a cominciare dall'assenza di una disciplina transitoria chiara e non penalizzante per tutti quei giovani che sosterranno l'esame di Stato per dottore commercialista nei prossimi mesi e rischiano concretamente, quanto assurdamente, di doverne sostenere pure un secondo per iscriversi al registro dei revisori legali.
E per fortuna che, sul fronte delle libere professioni, la principale preoccupazione di questo Governo era, a parole, quello di facilitare l'accesso dei giovani ai mercati professionali.
La gestione del registro dei revisori legali, da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è stata riconosciuta da tutti come efficiente ed economica.
Eppure proprio da qui i burocrati ministeriali sono voluti partire.
Il valore aggiunto di questa scelta?
Toccherà a loro gestire il relativo budget (che sicuramente esploderà, scaricando i maggiori oneri in aumenti della tassa di iscrizione), disporre  assunzioni e creare poltrone dirigenziali all'interno della pubblica amministrazione.
Manna, in tempi di spending review per chi ha da tempo smarrito la sua missione di servitore dello Stato e se ne ritiene il padrone, misurando il proprio potere in base all'ampiezza della propria sfera di influenza.
E chi se ne importa se, nel frattempo, oltre centomila revisori legali e migliaia di giovani in procinto di diventarlo, brancolano nel buio.
E' proprio vero: allo Stato non interessa controllare che le regole vengano rispettate da chi gestisce; allo Stato interessa solo gestire e, divenuto controllore di se stesso, farlo secondo logiche che nulla hanno a che vedere con quella efficienza ed economicità che, in questi anni, nella gestione del registro sono state assicurate.
Vergogna."

La Giunta UNGDCEC


lunedì 17 settembre 2012

NUOVE NORME PER LA REVISIONE LEGALE


Revisione legale

Riportiamo la Nota della Ragioneria Generale dello Stato relativa ai
Regolamenti attuativi del DLgs n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti
Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012 n. 201 i seguenti regolamenti attuativi del decreto legislativo n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti.
  • DECRETO 20 giugno 2012, n. 144: “Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”;
  • DECRETO 20 giugno 2012, n. 145 “Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7,comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”;
  • DECRETO 25 giugno 2012, n. 146: “Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”.
I regolamenti attuativi entrano in vigore il 13 settembre 2012, data a decorrere dalla quale cessano di essere applicate le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili.
Si sottolinea che i revisori già iscritti nel Registro dei revisori di cui al d.lgs. n. 88/1992 transitano automaticamente, senza necessità di specifica richiesta, nel nuovo registro dei revisori. Solo in un momento successivo, entro 90 giorni decorrenti da un provvedimento di prossima emanazione (di cui sarà data ampia informazione) i revisori saranno tenuti ad integrare le informazioni contenute nel vecchio registro, al fine di adeguare il contenuto informativo del registro medesimo alle prescrizioni di cui alla normativa comunitaria e allo stesso d.lgs. 39/2010.
I tirocinanti già precedentemente iscritti al registro del tirocinio di cui al D.P.R. n. 99/1998 transitano automaticamente nel nuovo registro e per essi non si configurano immediati adempimenti aggiuntivi. Il tirocinante non in regola con la presentazione delle relazioni annuali e che ha, pertanto, “interrotto” il tirocinio (art. 10 del DPR 99/1998), è iscritto nel registro del tirocinio a condizione che presenti una specifica istanza. Nessuno adempimento è richiesto, inoltre, a coloro i quali hanno svolto e regolarmente completato il tirocinio sulla base delle previgenti disposizioni.
Si evidenzia che i revisori ed i tirocinanti che presenteranno richiesta di iscrizione nei rispettivi registri a far data dal 13 settembre 2012 saranno interamente assoggettati alla nuova disciplina.
A decorrere da tale data, per la presentazione di istanze o di comunicazioni al Ministero dell’economia e delle finanze si dovrà utilizzare esclusivamente la nuova modulistica che sarà messa a disposizione degli iscritti in apposita sezione del sito internet della Ragioneria generale dello Stato. La precedente modulistica non potrà, dunque, essere utilizzata in quanto non più coerente con la legislazione vigente.
Ulteriori istruzioni, unitamente alla rinnovata modulistica ed alle modalità di trasmissione delle istanze, saranno rese disponibili nei prossimi giorni, una volta perfezionate le operazioni di consegna degli archivi nel rispetto delle disposizioni di legge, per le quali si confida nella massima collaborazione degli organismi coinvolti.
Infine, si ribadisce che, oltre alla integrazione delle informazioni come sopra specificato, nessun obbligo di nuova iscrizione sarà imposto ai revisori iscritti nell’attuale registro, che transiteranno nel nuovo registro automaticamente e senza oneri, assicurando così una tendenziale continuità del sistema ed evitando interruzioni nella fornitura dei servizi di revisione attualmente resi.

domenica 16 settembre 2012

REGOLARIZZAZIONE IMMIGRATI: DECRETO 29.9.12


Immigrazione e Asilo

Decreto 29 agosto 2012

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2012
IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";
Visto in particolare l'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, concernente la possibilità di dichiarare la sussistenza deirapporti di lavoro irregolari, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la cooperazione internazionale e l'integrazione e dell'economia e delle finanze: la fissazione delle modalità di presentazione della dichiarazionedi emersione del rapporto di lavoro; la fissazione delle modalità per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale; la fissazione dei limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioniconcernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ed in particolare l'articolo 30 bis;

Decreta:

Art. 1


Presentazione della dichiarazione di emersione

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109, nonchè i datori di lavoro stranieri chehanno esercitato il diritto alla libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione.
2. Le dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.
3. L'accesso al sistema informatico avviene tramite connessione ad internet e consente la compilazione e la spedizione telematica della dichiarazione diemersione, previa registrazione dell'utente sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo www.interno.gov.it .
4. Le fasi della procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione della dichiarazione di emersione sono indicate nel "Manuale dell'utilizzo del sistema" pubblicato a cura del Ministero dell'interno all'indirizzo di cui al comma 3.

Art. 2


Pagamento del contributo forfetario

1. La dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore. Tale importo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
2. Il contributo forfetario è versato esclusivamente tramite il modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi", reso disponibile sui siti internet dell'Agenzia delle entrate, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della cooperazione internazionale e dell'integrazione e dell'INPS. Il modello di pagamento deve contenere, oltre ai dati relativi al datore di lavoro, anche il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore.
3. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento del contributo forfetario e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.
4. Le somme riscosse a titolo di contributo forfetario sono riversate all'INPS, a cura della Struttura di gestione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per essere destinate alle relative finalità ai sensi del comma 14 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
5. In caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfetario.

Art. 3


Requisito reddituale del datore di lavoro

1. L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro annui, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non puo' essere inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
3. In caso di dichiarazione di emersione presentata dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dalla direzione territoriale del lavoro ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 bis del D.P.R. 31 agosto 1999 n.394.
4. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Art. 4


Contenuti della domanda di emersione

1. La dichiarazione di cui all'articolo 1 contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro straniero;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'attestazione del possesso del requisito reddituale di cui all'articolo 3;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dall'articolo 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) l'indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 1000 euro di cui all'articolo 2;
i) l'obbligo di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale secondo quanto previsto dall'art. 5 per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro, o comunque non inferiore a sei mesi, per rapporti di durata inferiori al semestre;
l) l'indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di 14,62 euro richiesta per la procedura di emersione.
2. Per tipologia e modalità di impiego di cui alla lettera c) del comma 1 si intende il lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale sono ammessi i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali, con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.

Art. 5


Regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale

1. Il datore di lavoro deve dimostrare la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta congiuntamente al lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in base al CCNL riferibile alle attività svolte. Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall'INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989 di conversione del D.L. n. 338/1989).
2. All'atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve, altresi', dimostrare di aver provveduto ad adempiere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore come risulta dalla dichiarazione di cui all'articolo 1, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.
A tal fine, per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente non domestico il datore di lavoro dovrà:
a) per un rapporto di lavoro non agricolo provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione. Lo sportello unico per l'immigrazione provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonchè, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile.
b) per un rapporto di lavoro agricolo provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare la copia del modello DMAG e/o DMAG di variazione trasmesso all'Inps.
Lo sportello unico provvederà a richiedere, in via telematica all'Inps, la certificazione di regolarità contributiva dell'azienda che attesterà, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, l'avvenuta denuncia del lavoratore stesso e la correttezza e correntezza degli adempimenti contributivi del datore di lavoro.
Con specifico riferimento, invece, alla regolarizzazione di un rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti mediante esibizione di copia del bollettino MAV, pagabile, al riguardo, esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali.
3. Il datore di lavoro regolarizza, ai fini fiscali, le somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a sei mesi, mediante il versamento entro il 16 novembre 2012 delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute operate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
Con riferimento alle somme corrisposte a partire dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 109/2012, il versamento delle ritenute e delle trattenute operate deve essere effettuato entro il termine previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
In ogni caso, la regolarizzazione deve essere attestata all'atto della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita autocertificazione.

Art. 6


Comunicazione obbligatoria di assunzione

1. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n.608. Tale comunicazione è messa a disposizione dei servizi competenti e delle direzioni territoriali del lavoro secondo gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007.

Art. 7


Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 agosto 2012

Il Ministro dell'interno
Cancellieri


Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fornero


Il Ministro della cooperazione internazionale
e l'integrazione
Riccardi


Il Ministro dell'economia e della finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2012
Registro n. 6, Interno, foglio n. 248




Regolarizzazione lavoratori stranieri 2012, on line la circolare congiunta Interno-Lavoro con le indicazioni operative


Immigrazione


Riportiamo la nota del 07.09.2012 con la quale il Ministero dell'Interno fà il punto sugli adempimenti per la regolarizzazione degli  immigrati clandestini  

Regolarizzazione lavoratori stranieri 2012, on line la circolare congiunta Interno-Lavoro con le indicazioni operative

Si parte con la procedura sul web dalle 8 del 15 settembre fino alle 24 del 15 ottobre 2012: non sono state fissate quote massime di ammissione

Ministero dell’Interno e ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito le indicazioni operative sugli adempimenti che gli Sportelli Unici per l’immigrazione dovranno adottare in attuazione della procedura per la presentazione della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare a favore di lavoratori stranieri.
Nella circolare del 7 settembre 2012 vengono riepilogati e chiariti i punti cardine che riguardano la procedura: i soggetti interessati (datori di lavoro e lavoratori stranieri), come effettuare il pagamento del contributo forfettario (modello F24 a partire dal 7 settembre 2012 e codici tributo), quando e come presentare la dichiarazione di emersione (tramite il sito internet del ministero dell’Interno a partire dalle ore 8,00 del 15 settembre 2012).
E’ importante chiarire che non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione.
Lo Sportello unico per l’Immigrazione (Sui) riceverà, infatti, le domande dal sistema informatico del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione. Successivamente, sarà lo stesso Sportello Unico ad acquisire dalla questura e dalla Direzione territoriale del lavoro i previsti pareri sulla dichiarazione di emersione. Ricevuti i pareri, quindi, lo Sportello convocherà le parti per gli ulteriori adempimenti.
Come sperimentato in altre analoghe occasioni, saranno operativi i protocolli d’intesa stipulati con l'Anci, le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali e i Patronati che vorranno fornire assistenza per la compilazione e l’inoltro delle domande.
Da ultimo, nella circolare, vengono ribadite le condizioni per la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi e la presentazione di false dichiarazioni.