domenica 25 novembre 2012

Ddl enti locali, salta la norma sui revisori ministeriali


Ddl enti locali, salta la norma sui revisori ministeriali

 I presidenti dei collegi dei revisori degli Enti locali con popolazione superiore ai 60mila abitanti non saranno selezionati tra i dipendenti ministeriali, ma continueranno ad essere scelti mediante estrazione tra commercialisti e revisori legali. Con l’approvazione, in prima lettura, del ddl di conversione del decreto legge 174/2012 in materia di enti locali, avvenuta oggi alla Camera, è stata infatti soppressa la modifica dei criteri di nomina del presidente del consiglio dei revisori dell’ente locale, che nel testo iniziale era previsto fosse designato dal Prefetto, su scelta effettuata di concerto dai Ministeri dell’interno e dell’economia e finanze, tra i rispettivi dipendenti. Una scelta contro la quale si era espresso da subito il Consiglio nazionale dei commercialisti, che si è anche adoperato perché il testo del ddl fosse modificato.


Banche europee chiedono il rinvio di "Basilea 3




RASSEGNA STAMPA
da LA REPUBBLICA
del 24.11.2012

Banche europee chiedono

il rinvio di "Basilea 3"

La richiesta a seguito della decisione americana di sospenderne l'applicazione prevista a partire da gennaio 2013. L'annuncio del direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini


GUBBIO 
- La Federazione bancaria europea ha chiesto il rinvio delle norme di Basilea3 in Europa a seguito della decisione degli Stati Uniti, qualche giorno fa, di sospenderne l'applicazione prevista a partire da gennaio 2013. E' quanto ha annunciato il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini nel corso di un incontro in corso a Gubbio. 

Il 21 novembre è stata inviata una lettera di due pagine al Commissario europeo al mercato interno e ai servizi finanziari, Micheal Barnier, per evidenziare lo squilibrio tra banche europee e statunitensi. 


venerdì 23 novembre 2012

LA RICONGIUNZIONE ONEROSA DEI CONTRIBUTI PRESSO L'INPS


                                       LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI PRESSO L'INPS
Dal  1° luglio 2010  la ricongiunzione dei contributi presso l'INPS, per i periodi assicurativi pregressi, ai sensi della legge 30 luglio 2010, n.122  è sempre a titolo oneroso.,
Riportiamo al riguardo le istruzioni dell'Istituto previdenziale che fissa gli aspetti procedurali per la presentazione delle domande di ricongiunzione



La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
La ricongiunzione è regolata da due distinte leggi: la legge 07 febbraio 1979 n.29  e la legge 5 marzo 1990 n.45

  • La ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (art.1 della legge n.29/1979

    L’art.1 della legge in esame dà la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall’Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni “alternative” quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, …) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti esclusa la Gestione separata dei parasubordinati).

    Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi”  avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 01 luglio 2010 invece anche tale tipo di ricongiunzione  è diventata onerosa.

    La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomiavviene sempre con pagamento di un onere da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l’interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell’attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.
  • La ricongiunzione in Fondi diversi dal Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti (art.2 della legge n.29/1979

    Il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione:
    • nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
    • in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria predetta
    • nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps
    può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione dei quali sia titolare. L’interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda ovvero nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
    Tale tipo di ricongiunzione è onerosa.
    Nel caso di ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo valgono gli stessi requisiti richiesti per l’applicazione dell’art.1.
  • La ricongiunzione ai sensi della legge  5 marzo 1990, n.45

    E’ possibile ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori  autonomi.
    Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
    Prima dell'età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda. È possibile la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimento dell’età pensionabile e solo se in tale gestione risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. Anche tale tipo di ricongiunzione è onerosa.
  • Modifiche apportate all’istituto della ricongiunzione con legge 30 luglio 2010, n.122

    Per una migliore illustrazione delle novità introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 07 febbraio 1979, n. 29 e le conseguenze che si determinano in seguito all’avvenuta abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, a titolo gratuito, delle posizioni trasferite da altre gestioni pensionistiche, con particolare riguardo ai fondi speciali Inps (Fondi elettrici, telefonici, volo, autoferrotranviari ecc..) si rinvia allaCircolare Inps n.142 del 05 novembre 2010, rinvenibile nella sezione “circolari e messaggi” del sito www.inps.it.

La domanda di ricongiunzione


La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell’Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi.

La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un’unica gestione può essere esercitata una sola volta. Tale facoltà può essere esercitata una seconda volta:
  • dopo almeno dieci anni dalla prima, con almeno cinque anni di contribuzione per effettivo lavoro
  • al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione;

Quanto si paga


A seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con effetto sulle domande presentate dal 1 luglio la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della normativa citata è sempre a titolo oneroso.
L'onere viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici.
L'importo da pagare viene notificato dall'Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione.
Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento.

Come si paga


Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall'INPS con il provvedimento di accoglimento. I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.
E’ possibile stampare i bollettini MAV direttamente dal sito seguendo il seguente percorso: www.inps.it --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite. Per accedere al servizio è necessario il codice fiscale e il codice PIN rilasciato dall’Istituto (nel caso di singola pratica è sufficiente il solo codice fiscale) oppure richiederli al contact center al numero gratuito 803 164, che provvederà all’invio della copia del bollettino all’ indirizzo desiderato o tramite posta elettronica.
Si ricorda infine che è possibile – comunicando il numero della pratica e il codice fiscale – effettuare il pagamento anche con le seguenti modalità:
  • rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”:
    • le tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche;
    • gli sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);
    • tramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online.
  • On line sul sito Internet www.inps.it --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento.
  • Tramite il contact center al numero verde gratuito 803 164 (con carta di credito).
La banca affidataria del servizio di POS virtuale, Intesa Sanpaolo SpA, invierà la notifica di avvenuto addebito dell’importo all’indirizzo e-mail del prosecutore mentre l’Istituto invierà la ricevuta analitica di pagamento all’indirizzo risultante nell’archivio INPS.
In caso di pagamento rateale è possibile richiedere l’ addebito diretto su un conto bancario o postale.
E’ sufficiente compilare presso l’Agenzia tenutaria del conto un modello RID contenente l’opzione a importo fisso predefinito che implica la condizione di rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo n. 11/2010). Non appena l’Ufficio delegato al pagamento ci comunicherà l’avvenuta autorizzazione all’addebito, sarà inviata unalettera di conferma nella quale comunicheremo il mese a partire dal quale il servizio sarà attivato e gli importi relativi alle scadenze dell’anno. Provvederemo quindi ad addebitare il pagamento sul conto segnalato, nel giorno di scadenza , in modo automatico, sicuro e senza costi aggiuntivi.
In attesa della lettera di conferma spedita dai nostri uffici Inps, si dovrà continuare ad effettuare i pagamenti utilizzando i bollettini MAV oppure con le altre modalità di pagamento sopra elencate, sempre rispettando le scadenze mensili indicate.
L’Istituto provvederà all’invio, all’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, di una attestazione utile ai fini fiscali.
L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, mediante comunicazione al competente Ufficio. In questo caso si potrà provvedere al pagamento delle restanti rate tramite le altre modalità di pagamento.

Quando si paga


Il pagamento può essere effettuato:
  • in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
  • in forma rateale (la rateazione non può superare la metà dei mesi ricongiunti, prevede un primo versamento di importo pari a tre rate e comporta maggiorazione di interessi).
  • Pagamento rateale
    In caso di versamento rateale:
    • l'importo dell'onere da ricongiunzione deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente
    • l'importo dell'onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d'importo unitario non inferiore a euro 27,00
    • le prime tre rate devono essere versate in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di ricongiunzione
  • Attenzione
    • Il mancato versamento dell’importo in unica soluzione o delle prime tre rate sarà considerato come rinuncia alla ricongiunzione.
    • Il mancato pagamento di due rate consecutive, nel corso di una rateazione già iniziata, comporta l’annullamento dell’operazione di ricongiunzione con rimborso di quanto versato.
    • Se nel corso del pagamento rateale viene presentata domanda di pensione dovrà rivolgersi agli uffici della Sede competente per richiedere la trattenuta sulla pensione medesima.
    • L’interruzione del pagamento rateale dell’onere comporta l’annullamento dell’operazione di ricongiunzione con il rimborso di quanto versato. Una nuova domanda potrà essere riproposta solo dopo dieci anni dalla precedente o al momento del pensionamento.

mercoledì 21 novembre 2012

XII Convegno Annuale sul tema delle Piccole e Medie Imprese


L'UNIPROF Consorzio, L'Università di Roma Tor Vergata e
L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Presentano il XII Convegno Annuale sul tema delle Piccole e Medie Imprese


Il XII Convegno Annuale, organizzato da UNIPROf Consorzio, è realizzato nell’ambito dell’attività di studio e ricerca tra l'Università degli studi di Roma Tor Vergata e l’ODCEC di Roma e si terrà venerdì 7 dicembre 2012 presso l’Aula Magna di Economia, Università di Roma Tor Vergata (Via Columbia, 2 - Roma).
                                                                                                                                    
L’iscrizione è gratuita e la frequenza al convegno, per le ore programmate, assolve l’obbligo della formazione professionale continua.

Per la partecipazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è necessario prenotarsi nell’Area Formazione del sito dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma all'indirizzo www.odcec.roma.it
 Tutti gli altri partecipanti possono effettuare l’accreditamento sul sito http://www.economia.uniroma2.it/pec
Segreteria Organizzativa UNIPROF Consorzio  Via Enrico Petrella, 4 – 00198 Roma Tel. 06-45650539


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lunedì 19 novembre 2012

Elezioni all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma


Elezioni all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma e 
 Nuova convocazione Assemblea per il rinnovo delle cariche 
In ottemperanza alla decisione assunta, nella seduta del 7 novembre 2012, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la quale è stato disposto il rinvio della data dell’Assemblea elettorale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, è nuovamente convocata per i giorni 20 dicembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e 21 dicembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 presso la sede dell’Ordine in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 2 – Via Flaminia, 141 l’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Circoscrizione dei Tribunali di Roma e Velletri, per l’elezione del Presidente e di n. 9 Consiglieri, in rappresentanza dei Dottori commercialisti, e di n. 1 Vice Presidente, nonché di n. 4 Consiglieri, in rappresentanza dei Ragionieri commercialisti, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2016.
L’Assemblea elettorale è, altresì, convocata per l’elezione del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Circoscrizione dei Tribunali di Roma e Velletri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2016.
E’ ammesso il voto “per corrispondenza”, da esercitarsi esclusivamente presso la sede dell’Ordine, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2, nelle mani del Segretario dell’Ordine, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in data 7 agosto 2012, nei giorni 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19 dicembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e nei giorni 13 e 18 dicembre 2012 dalle ore 15.00 alle ore 21.00.
Per effetto del provvedimento di rinvio del Consiglio Nazionale tutte le operazioni elettorali successive alla data del 24 ottobre u.s. già svolte, ivi incluse le votazioni "per corrispondenza" sono state annullate.

mercoledì 14 novembre 2012

LA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO PER I RICORSI TRIBUTARI


LA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO PER I RICORSI TRIBUTARI

Con  Comunicato del Ministero dell`Economia e delle Finanze, viene stabilito  l`obbligo di depositare nelle segreterie delle commissioni tributarie, unitamente al Ricorso per la costituzione in giudizio anche  la Nota di Iscrizione a Ruolo 
La nuova Nota di iscrizione a ruolo non va confusa con la Nota di deposito di atti e documenti, il cui modello è ancora presente su diversi siti, anche autorevoli, tra cui nel nostro ove è riportata in data 2/5/2012 e che può  generare  confusione tra i professionisti 

Nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario


Nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario

       Dal sito dell'Agenzia delle Entrate, dalla esauriente guida al processo tributario, riprendiamo e trascriviamo la Nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario, che riporta i modelli predisposti dalla Direzione della giustizia tributaria, per il deposito dei ricorsi e degli atti sia innanzi alle commissioni tributarie provinciali che regionali. I modelli vanno ad integrare e semplificare la Nota di deposito atti e documenti già prevista a tal fine  
L’articolo 22, comma 1 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (così come modificato dall’articolo 2, comma 35-quater, lettera c, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 216 del 16 settembre 2011) prevede obbligo per la parte ricorrente di depositare, all’atto della costituzione in giudizio, la nota contenente la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o degli appelli. Detta richiesta consente agli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie di rilasciare al ricorrente il corrispondente numero di ruolo del registro generale. La Direzione della Giustizia tributaria ha predisposto i relativi modelli, uno per le Commissioni tributarie provinciali, l’altro per le Commissioni tributarie regionali, che dovranno essere compilati dai ricorrenti che si costituiscono in giudizio a decorrere dal 17 settembre 2011.
  • Nota Iscrizione a ruolo C.T. Provinciale: (pdf - doc)
  • Nota Iscrizione a ruolo C.T. Regionale:  (pdf - doc)
In attesa della realizzazione di uno specifico applicativo per la compilazione informatica della Nota di iscrizione a ruolo, sono scaricabili e compilabili i modelli in formato doc. Ai fini della compilazione si consiglia di copiare il modello in una cartella del personal computer.  I file sono protetti ma sono compilabili tutti i campi previsti dal modello ufficiale. Per passare da un campo a quello successivo è possibile utilizzare, oltre al mouse, il tasto Tabulatore (o tasto TAB) o i tasti direzionali. A video, i campi editabili sono evidenziati in grigio, ma nella stampa l’evidenziazione non viene riprodotta. Il file può essere rinominato e duplicato; il suo salvataggio permette di mantenere le informazioni acquisite, per ritrovarle disponibili alla successiva apertura del file. La firma deve essere autografa.