martedì 24 aprile 2012

LA RABBIA DEI PROFESSIONISTI


LA RABBIA DEI PROFESSIONISTI
SULLE PROFESSIONI NON ORDINISTICHE

COMMERCIALISTI: ORDINI DI MILANO, ROMA E TORINO CONTRARI AL DDL 1934
Roma, 23 aprile 2012
tra l’altro, che le professioni organizzate in Ordini sono un limite allo sviluppo, che vanno deregolamentate e che i relativi Ordini andrebbero aboliti.
Sull'onda di queste false verità sono state abolite le tariffe, precedentemente fissate dallo Stato, per i soli professionisti ordinistici.
Una posizione davvero sorprendente: il tassametro va bene per il taxista, ma la tariffa non va bene per il commercialista.
Chissà perché!
Ed ora, con il DDL 1934, approvato lo scorso 17 aprile alla Camera, sembra ci si renda conto che era tutto sbagliato: con tale provvedimento si è pensato, infatti, di regolamentare le “professioni senza Ordine", consentendo ai lavoratori
autonomi non iscritti a Ordini o a Collegi di organizzarsi in associazioni private e volontaristiche al fine di tutelare il proprio lavoro.
Quest’ultima scelta è in aperta contraddizione con quanto si era detto sugli Ordini. Ci domandiamo: ma allora queste benedette regole servono o non servono? O forse si pensa che in Italia tutte le professioni siano utili tranne quelle già organizzate in Ordini professionali?
Venendo al merito del provvedimento, ci si chiede a cosa serva: non ci pare che oggi sia proibito fare quanto previsto dal DDL su base volontaria. E' forse proibito, richiamando testualmente il provvedimento in esame, carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza"
Evidentemente, perché una norma "di permissione" abbia un senso, occorre parimenti "proibire" la costituzione di associazioni professionali che siano prive di tali requisiti. Così come si presenta, la norma non impedisce di costituire un'associazione professionale che sia conforme alla proposta di legge ma, per esempio, sia priva del consumatore".
- Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da un bombardamento mediatico nel quale si sosteneva,"costituire associazioni a?"sportello del 
Colpisce, in particolare, il richiamo fatto dal DDL 1934 al codice deontologico. Le associazioni dovranno dotarsene, ma 
non si dice in base a quali criteri questo dovrà essere improntato.
Inoltre, si vuole evitare la "concorrenza al ribasso" del compenso, per non compromettere qualità del lavoro. Posto che le 
leggi ora in vigore proibiscono le tariffe per i soli iscritti agli Ordini professionali, l'eventuale previsione di un tariffario nel 

codice deontologico di queste associazioni a carattere professionale sarebbe perfettamente lecito.
Ecco quindi la "liberalizzazione all'italiana", o, per meglio dire, l'ipocrisia della campagna mediatica contro le professioni: 
quelle esistenti (e tra queste la nostra) vanno liberalizzate.
Tutte le altre vanno invece regolamentate, lasciando però loro il privilegio dell’autoregolamentazione.
Il testo riportato è del comunicato stampa diffuso contemporaneamente dagli Ordini di Milano, Roma e Torino

 


CORSI DI FORMAZIONE ODCEC - ROMA :Transfer pricing

Transfer pricing

Organizzato da:
Commissione Organizzazione e Tutela delle Delegazioni
Luogo:
Facoltà di Economia - Aula verde - Università "Tor Vergata"
Indirizzo:
Via Columbia, 2 00133 Roma
Data - orario:
03-05-2012 -- dalle: 09:00 alle: 13:00
  

Crediti conseguibili in totale:
4
Tematica trattata:
Aziendale

Programma del corso
Saluti
Dott. Carlo Moretti
Presidente della “Commissione Organizzazione e Tutela delle delegazioni” presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma;
Transfer pricing e accertamento
Avvocato Professore Gianfranco Ferranti
Dirigente di prima fascia del Ministero dell’economia e delle finanze e Capo Dipartimento delle scienze tributarie della Scuola Superiore dell’economia e delle finanze
Documentazione Nazionale ai fini del transfer pricing
Esperienze di accertamento
Dott. Fabio Barocchiere e Dott. Marco Leotta
Transfer pricing e servizi Intragruppo
Dott. Marco Mazzetti di Pietralata
Ruling internazionale e transfer pricing
Dott.Giuseppe Lagrutta e Dott.Marco Leotta


Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERPROFESSIONALE GUIDO CARLI

Denominazione - Durata ART. 1)
È costituita una Associazione fra dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati, revisori contabili,  medici, ingegneri, architetti, geometri, giornalisti,  ammessi al loro relativo albo professionale, nonché  C.t.u. iscritti presso i tribunali nazionali, revisori legali dei conti iscritti nell'apposito elenco e in modo più generico ed esaustivo, coloro i quali hanno i requisiti per essere iscritti negli elenchi dei mediatori di cui al dlgs n.28 del 04/03/2010.

   avente la seguente denominazione
"ASSOCIAZIONE INTERPROFESSIONALE GUIDO CARLI"
L'associazione è costituita a tempo indeterminato.
Sede - ART. 2) La sede è in Marino, Piazza Matteotti n. 1 o in altro Comune deliberato dal Comitato Direttivo.
Scopo - ART. 3) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:
a) stimolare l'evoluzione delle professioni opportunamente  tutelandole in ogni loro aspetto;
b) promuovere incontri tra i professionisti associati ed anche iscritti ad altri Ordini, tendenti a perseguire scambi di idee, esperienze, collaborazioni ed in generale più vaste relazioni sul piano sociale;
c) promuovere ed agevolare lo sviluppo dell'attività di mediazione;
d) ampliare le possibilità di informazioni e conoscenze comunque inerenti alle Professioni degli iscritti agli Ordini in sede sia nazionale che internazionale. È prevista altresì la possibilità di operare in collaborazione nel campo di cooperazioni con società Enti Pubblici, privati e imprese per tutto quanto inerente alla professione;
e) promuovere periodiche riunioni tra gli associati al fine di esprimere e diffondere anche con circolari, pubblicazioni, periodici e scritti in genere, opinioni, suggerimenti sui problemi economici, legali e sociali del Paese; organizzare convegni su argomenti tecnici e sociali;
f) la tutela morale e materiale nei confronti degli associati.
L'Associazione potrà svolgere, in via marginale e senza scopo di lucro, attività commerciali nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dello scopo e comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.
L'Associazione in particolare potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati finalizzate alla realizzazione degli scopi associativi.
Soci: Categorie - Requisiti - Ammissione
ART. 4) I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) Fondatori;
b) Ordinari;
c) Onorari;
d) Sostenitori.
Sono Soci Fondatori coloro che hanno promosso la costituzione dell'associazione e partecipano alla stesura dell'atto costitutivo.
Sono soci ordinari gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati, revisori contabili,  medici, ingegneri, architetti, geometri, giornalisti,  ammessi al loro relativo albo professionale, nonché  c.t.u. iscritti presso i tribunali nazionali, revisori legali dei conti iscritti nell'apposito elenco e in modo più generico ed esaustivo, coloro i quali hanno i requisiti per essere iscritti negli elenchi dei mediatori di cui al dlgs n.28 del 04/03/2010.
Sono soci Onorari coloro ai quali il Comitato Direttivo, in maggioranza assoluta, attribuisce tale qualifica perchè hanno fattivamente contribuito con la loro attività ovvero con la loro opera e statura morale, a sostenere l'associazione nel perseguimento dei suoi scopi.
I soci Sostenitori sono coloro che, pur non essendo ancora iscritti in Albi Professionali o nell'elenco dei Revisori legali dei conti, sono laureati in materie economiche o giuridiche.
La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione.
Ciascun socio in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.
Tutti i soci devono accettare espressamente lo statuto ed i successivi regolamenti.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per temporaneo periodo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, e comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
Per diventare soci gli interessati devono presentare domanda di ammissione firmata, indirizzata al Comitato Direttivo il quale decide sull'ammissione a maggioranze semplice, previo controllo dei requisiti e motivando l'eventuale diniego.
Recesso - ART.5) Gli associati possono recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, salvo che abbiano assunto particolari obblighi a tempo determinato nei confronti dell'Associazione. Gli associati recedenti non avranno comunque diritto al rimborso della quota pagata o maturata.
Esclusione - decadenza
ART. 6) L'associato può essere escluso dall'Associazione se ricorrono gravi motivi da valutarsi da parte del Comitato Direttivo che decide a maggioranza assoluta dei membri in carica.
ART. 7) L'esclusione o decadenza sono decise dal Comitato Direttivo. Contro la decisione del Comitato Direttivo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri da presentarsi entro quindici giorni dalla notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, della deliberazione.
ORGANI E POTERI:
ART.8 ) Sono organi dell'Associazione, l'Assemblea Generale, il Comitato Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEA GENERALE:
ART. 9) L'Assemblea, costituita dagli associati che hanno versato la quota annuale, deve essere convocata almeno una volta all'anno per la presentazione della relazione del Comitato Direttivo con i mezzi idonei di notifica. Altrimenti l'Assemblea si riunisce su invito del Comitato Direttivo per l'approvazione del rendiconto e per la nomina delle cariche sociali. Il Comitato Direttivo è altresì obbligato alla convocazione, entro quindici giorni dalla domanda, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati. L'Assemblea è validamente costituita, comunque sia stata convocata, con la presenza della maggioranza degli iscritti in prima convocazione; indipendentemente dal numero dei presenti in seconda convocazione delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti. Solo in caso di modifiche statutarie è necessario il voto favorevole dei due terzi più uno degli associati in prima convocazione e della maggioranza assoluta in seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere almeno un'ora dopo la prima.
Ogni associato può rappresentare per delega un solo altro Associato.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o in mancanza di entrambi, da un associato nominato dalla stessa.
COMITATO DIRETTIVO:
ART. 10) Il Comitato Direttivo è composto da cinque a undici membri. Il Comitato Direttivo nel suo ambito nomina il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere. La nomina delle cariche sociali viene fatta per voto palese. Il Comitato Direttivo resta in carica 3 anni e può essere rieletto. Il Comitato Direttivo viene eletto dall'Assemblea. Il Comitato Direttivo potrà presentare liste di candidati per le singole cariche da sottoporre all'Assemblea.
ART. 11) Il Comitato Direttivo deve perseguire gli scopi sociali con obbligo del rendiconto finale all'Assemblea.
ART. 12) Al Presidente del Comitato Direttivo spetta la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Vice Presidente sostiuitsce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
ART. 13) Il Comitato Direttivo si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza semplice, tranne nel caso di cui all'art.6.
ART. 14) Il Comitato Direttivo predispone il rendiconto dell'Associazione e la Relazione accompagnatoria per l'Assemblea.
ART. 15 ) Al Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, in particolare spettano:
a) la determinazione della quota annuale associativa;
b) l'ammissione e l'esclusione dei soci;
c) la possibilità, quando se ne renda opportuno, di nominare Comitati provvisiori per compiti che saranno di volta in volta stabiliti;
d) la convocazione dell'Assemblea.
COLLEGIO DEI REVISORI:
ART. 16) Viene eletto dall'Assemblea ed è costituito da tre membri e durano in carica 3 anni. Ad esso spettano i normali compiti di controllo e vigilanza sull'operato del Comitato Direttivo e sono tenuti a partecipare alle riunioni dello stesso. Al membro che avrà ottenuto un numero maggiore di voti sarà attribuita la carica di Presidente, a parità di voti sarà eletto presidente l'associato più anziano di iscrizione all'associazione e a parità di anni di iscrizione verrà nominato il più anziano di età.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI:
ART. 17) L'Assemblea ordinaria ogni tre anni elegge un Collegio dei Probiviri composto di cinque membri. Le modalità di votazione saranno identiche a quelle per le altre cariche associative. Il Collegio dei Probiviri è ritualmente costituito con la presenza di almeno tre dei componenti. Sono deferite ai Probiviri tutte le eventuali controversie insorgenti fra gli associati o fra questi e l'Associazione, o i suoi organi i quali arbitri amichevoli compositori giudicheranno con lodo inappellabile.
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE:
ART. 18) Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da società enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti e dagli apporti effettuati dai soci fondatori.
Per il conseguimento dei propri fini, l’associazione dispone delle seguenti risorse:
- versamenti effettuati dai soci fondatori, e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente vi aderiscono;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati con l’organizzazione di manifestazioni;
- contributi elargiti da parte di società enti pubblici e privati o persone fisiche.
L’associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale.
Il Comitato Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire allo stesso oppure in quote mensili, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall’associazione in conformità con i fini istituzionali.
L’adesione all’associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente. E’ comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell’associazione né  in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Le quote associative non sono rivalutabili nè sono trasmissibili a terzi.
ART. 19) Le quote associative dovranno essere versate dagli associati nelle forme e nei termini che verranno stabiliti dal Comitato Direttivo.
ESERCIZIO SOCIALE – RENDICONTO:
ART. 20) Tutte le cariche associative sono gratuite.
ART. 21) L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno e (il rendiconto) dovrà essere presentato ad una delle Assemblee convocate nei primi mesi dell'anno successivo per la sua approvazione. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede alla redazione del Rendiconto nelle forme di legge e con i criteri di oculata prudenza. Le eccedenze del Rendiconto saranno destinate ai vari fondi di riserva ordinaria e straordinaria che potranno all'uopo essere creati dal comitato direttivo sempre in funzione di quelle che possono essere le esigenze immediate o mediate per il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.
DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI:
ART. 22) L'Associazione può sciogliersi nei casi prescritti dalla legge su voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati.
ART. 23) Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
Firmato:

 Carlo Moretti

Rossana Pelagalli

lunedì 23 aprile 2012

La Comunicazione di irregolarità


Comunicazione di irregolarità

 

(Riportiamo la scheda  pubblicata dal sito dell’Agenzia delle Entrate relativa alla Comunicazione di irregolarita di atti fiscali )


Quando il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità può:
  • concordare con il suo contenuto
  • ritenere che sia sbagliata.

Il contribuente riconosce la validità della comunicazione

Il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all’imposta e agli interessi.
In particolare, è previsto che:
  • per le comunicazioni relative ai controlli automatici, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva (nei casi di rettifica della richiesta dell’ufficio). La sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%)
  • per le comunicazioni relative ai controlli formali, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione (anche nei casi di successiva rettifica della richiesta dell’ufficio). La sanzione è ridotta a 2/3 di quella ordinaria (20% invece del 30%)
  • per i redditi a tassazione separata, non sono dovuti né interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di un’eventuale successiva rettifica dell’ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, la sanzione è del 30%.
I pagamenti vanno eseguiti presso le banche, gli uffici postali o gli agenti della riscossione con il modello “F24 precompilato” allegato alla comunicazione (l’importo tiene conto della sanzione ridotta).
Il contribuente (non titolare di partita Iva) che vuole compensare le somme da pagare con eventuali crediti deve presentare alla banca, alla posta o agli agenti della riscossione un modello F24 nel quale, nella sezione “erario”, vanno indicati i seguenti codici tributo:
  • 9001, per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo automatico
  • 9006, per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo formale
  • 9526, per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti le indennità di fine rapporto e le      prestazioni pensionistiche in forma di capitale
  • 9527, per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti gli altri redditi soggetti a tassazione separata (ad esempio, gli arretrati da lavoro dipendente).
Inoltre, nel modello F24 va indicato il numero di codice dell’atto, l’importo a debito e l’anno di riferimento, indicati nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione.
Per i titolari di partita Iva che vogliono compensare le somme da pagare con eventuali crediti è invece obbligatorio effettuare il versamento in via telematica.
Nella tabella che segue sono riepilogati i termini, le sanzioni e le modalità per la regolarizzazione.
Tipo di comunicazione
Termine
Sanzione
Pagamento
Invito per errori formali (che non incidono sul pagamento del tributo)
entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito
Nessuna
Nessuno
Comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioni
entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione
10% della maggiore imposta
Se viene utilizzato il modello F24 “precompilato” allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari sia non titolari di partita Iva) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione. Se non viene utilizzato il modello F24 “precompilato”:
- il contribuente titolare di partita Iva deve versare esclusivamente in via telematica
- il contribuente non titolare di partita Iva può pagare anche con il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione
Comunicazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata
Nessuna
Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni
entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione
20% della maggiore imposta

Il contribuente non riconosce la validità della comunicazione

Il contribuente ha a disposizione soluzioni diverse, a seconda del tipo di comunicazione ricevuta.

Comunicazione emessa a seguito di controllo automatico

E’ possibile:
  • accedere al canale di assistenza Civis se si è abilitati ai servizi telematici (Fisconline ed Entratel)
  • utilizzare il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata (Pec). Con questa modalità si ottengono chiarimenti inviando messaggi alla casella Pec dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it
  • telefonare al Centro di assistenza multicanale (numero 848  800  444). La documentazione necessaria alla correzione può essere trasmessa anche tramite fax
  • rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi che provano la correttezza dei dati dichiarati. Se l’ufficio rettifica parzialmente l’importo, il termine per usufruire della sanzione ridotta parte dalla data di comunicazione della correzione. In questo caso, al contribuente viene consegnato un nuovo modello F24 con l’indicazione dell’importo rettificato. Trascorsi i 30 giorni senza il pagamento, l’ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l’imposta, gli interessi e la sanzione piena (30%).

Comunicazione emessa a seguito di controllo formale

Il contribuente può segnalare all’ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, eventuali dati o elementi non considerati o valutati in maniera sbagliata. Se l’ufficio rettifica la comunicazione, il contribuente riceve un nuovo modello di pagamento con l’indicazione delle somme da versare e può usufruire della sanzione ridotta effettuando il versamento nei 30 giorni successivi al ricevimento della prima comunicazione. Trascorso questo termine, l’ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l’imposta, gli interessi e la sanzione piena (30%).
Il contribuente che vuole pagare solo una parte dell’importo richiesto non può utilizzare il modello F24 precompilato, ma deve compilarne un altro, con i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto indicati nella comunicazione. Anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti.
Attenzione
le comunicazioni al contribuente non contenendo una pretesa tributaria definita, non costituiscono atti impugnabili. Esse, infatti, non sono altro che un mero invito al contribuente a fornire, in via preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione e non sono, dunque, espressione di un potere autoritativo, in quanto non contengono una pretesa impositiva definitiva e non producono effetti negativi immediati per il destinatario.

 


sabato 21 aprile 2012

Documento di economia e finanze 2012


Documento di economia e finanze 2012

Presentazione

"Il Paese, gli italiani hanno dimostrato in questi mesi una grande vitalità, una capacità di reagire uniti nel segno della responsabilità civile, sociale e istituzionale. Questo è un patrimonio che non deve andare disperso oggi in una congiuntura interna ed internazionale che resta ancora difficile e che chiede di non rallentare l'impegno per voltare pagina e costruire un futuro di crescita e occupazione". Così il presidente del Consiglio, Mario Monti, si è espresso illustrando - nel corso di una conferenza stampa al termine del Consglio dei Ministri - il Documento di Economia e Finanza approvato dal governo nella riunione del 18 aprile 2012.
Il Documento di Economia e Finanza è un passaggio chiave per la definizione della
politica economica nazionale e rappresenta uno strumento per definire una visione di come l’Italia deve evolvere in questo decennio e descrivere, anno dopo anno, un percorso di riforme concrete e verificabili negli anni successivi (Monti nella presentazione al PNR).
Questi i dati:
- nel 2013 l’Italia dovrebbe raggiungere una posizione di bilancio in valore nominale di -0,5% del Prodotto Interno Lordo;
- nel 2013 in termini strutturali verrà raggiunto un surplus pari allo 0,6% del PIL;
- l’avanzo primario (cioè il saldo al netto degli interessi sul debito pubblico) raggiungerà il 5,7% nel 2015, in significativo incremento rispetto allo 1,0% del 2011 e al 3,6% dell’anno in corso;
- il PIL nel 2013 si stima tornerà positivo (+ 0,5%) per accelerare ulteriormente nel biennio successivo (1,0 e 1,2 rispettivamente).
Il contesto
Da dicembre si è registrato un ulteriore deterioramento delle condizioni economiche. Il Governo stima che il PIL nel 2012 si contrarrà di 1,2%.  Tuttavia, si è anche registrata una significativa riduzione dei tassi di interesse. Questo, unitamente alle misure già adottate e trasformate in legge, consente al Governo di confermare sostanzialmente il percorso di risanamento finanziario tracciato nei mesi scorsi. L’azione di riequilibrio finanziario è stata accompagnata dall’adozione di vari provvedimenti di riforma finalizzati a rimuovere i principali vincoli che hanno compresso il potenziale di crescita dell’Italia. In base alle stime del Governo, le riforme dovrebbero aumentare la crescita di 2,4 punti percentuali tra il 2012 e il 2020.
Il pareggio di bilancio è nella Costituzione
Con l’approvazione in via definitiva del disegno di legge costituzionale data dal Senato nella seduta del 17 aprile scorso e che modifica sostanzialmente l’art.81 della costituzione, l’impegno ad introdurre il vincolo del pareggio di bilancio nell’ordinamento è stato rispettato in anticipo rispetto alle scadenze fissate dal Fiscal Compact.