venerdì 21 dicembre 2012

Elezioni CNDCEC - Commissariati gli Ordini di Bari e ed Enna


Elezioni CNDCEC - Commissariati gli Ordini di Bari e ed Enna
Il Ministro della Giustizia, Paola Severino, ha commissariato i Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari ed Enna.
La comunicazione è stata fatta in data 7 novembre 2012 al presidente Claudio Siciliotti e al direttore generale Francesca Maione ai quali il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia si è permesso di rilevare che:”  …..a tutt’oggi il Ministero non ha ricevuto comunicazione da parte del Consiglio Nazionale quanto alle dimissioni dei presidenti dei due Ordini indicati, rassegnate una , quella di Bari, sin dal 31 luglio 2012 e l’altra, quella di Enna, sin dal 4 settembre 2012, pure in presenza dei compiti di vigilanza sugli Organi territoriali affidatigli dall’arti. 29, comma 1 , lett. e) del d.lvo n.139/2005 e tenuto conto dell’esigenza di una necessaria collaborazione con l’amministrazione della Giustizia, tanto più doverosa nella delicata fase elettorale del rinnovo del Consiglio Nazionale e dei Consigli dell’Ordine . Come noto, infatti alle dimissioni del Presidente dell’Ordine la legge fa conseguire lo scioglimento automatico del Consiglio dell’Ordine stesso e la nomina di un Commissario straordinario. Quanto sopra, invece non ha consentito al Ministero di provvedere al riguardo con la necessaria sollecitudine al fine di garantire la correttezza e il rispetto della legge così determinando una situazione di grave incertezza sulla validità del voto espresso lo scorso 15 ottobre da parte dei Consigli degli Ordini in questione e, quindi, sulla proclamazione degli eletti.”

RASSEGNA STAMPA
da LA REPUBBLICA
21-12-12 


Ecco la mini-patrimoniale sui risparmi.
Ma sui conti correnti si pagano solo 34 euro

Dal primo gennaio l'imposta di bollo sui titoli sale allo 0,15% senza più il tetto, che resta solo per le società. Elusione possibile per chi riesce a parcheggiare temporaneamente i suoi investimenti nei depositi bancari
di ANDREA GRECO


     Il 31 dicembre l'erario fotograferà tutte le giacenze - conti correnti bancari e postali, libretti, polizze vita, fondi comuni e derivati - e applicherà l'1 per mille, destinata a rincarare dal 2013, quando le persone fisiche pagheranno l'1,5 per mille senza limiti. Fanno 1.500 euro per ogni milione. Una misura dai connotati regressivi e che diversi operatori giudicano iniqua, per errori dei "tecnici" del governo e le efficaci pressioni-
Le due sole mitigazioni riguardano i conti correnti di base (quelli da destinare ai clienti con entrate sotto i 7.500 euro di indice Isee), e un tetto di imposta a 4.500 per le società dall'anno prossimo
.)

RASSEGNA STAMPA

da CORRIERE DELLA SERA 

20.12.21


BRUXELLES

Ue: esenzioni Ici alla Chiesa illegali
Ma all'Italia non si impongono recuperi

Via libera al regolamento emendato dell'Imu
Bagnasco: «Non privilegio, ma atto di giustizia»

La Commissione Ue ha dato il via libera al regolamento emendato dell'Imu che prevede l'esenzione per le attività di carattere non economico, giudicando invece «incompatibili» le precedenti esenzioni Ici alle attività non commerciali. L'Italia non dovrà però recuperare gli aiuti concessi tra 2006 e 2011 perché «impossibile». E arriva anche la reazione della Chiesa: «La sentenza dell'Ue non è un privilegio particolare» ma «un atto di giustizia, di equità», ha detto il presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, a margine di una iniziativa dell'ospedale Gaslini di Genova.

lunedì 17 dicembre 2012

SCIOLTO IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI


Sciolto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

 Le votazioni si ripeteranno il 20 febbraio 2013

Il Ministro della giustizia, Paola Severino, ha firmato il Decreto ministeriale con il quale ha sciolto il
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e ha nominato il dott
. Giampaolo Leccisi, magistrato a riposo, Commissario straordinario con l’incarico di provvedere
 all’ordinaria amministrazione e agli adempimenti necessari alla ripetizione delle controverse
 votazioni svoltesi lo  scorso 15 ottobre. Le nuove votazioni si terranno presso i Consigli degli 
Ordini territoriali il 20  febbraio 2013.
Nel  comunicato stampa diramato dal Ministero della Giustizia il  12 dicembre si precisa testualmente.
Il Guardasigilli Paola Severino ha emanato un decreto ministeriale con il quale ha sciolto il Consiglio
 Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e ha nominato un Commissario 
straordinario, Giampaolo Leccisi, magistrato a riposo, con l’incarico di provvedere all’ordinaria
 amministrazione e agli adempimenti necessari alla ripetizione delle controverse votazioni svoltesi
 lo scorso 15 ottobre. Le nuove votazioni dovranno tenersi presso i Consigli dell’Ordine territoriali il
 20 febbraio 2013.
Il provvedimento, assunto nell’ambito dei poteri di vigilanza che la legge assegna al Ministro, si è
 reso  necessario dopo l’esame della argomentata relazione del Capo del Dipartimento per gli Affari
 di Giustizia, dalla quale è emerso come la forte tensione esistente tra le due liste in competizione
 per  il rinnovo del Consiglio Nazionale, ben oltre la fisiologica contrapposizione elettorale, sia
 sfociata in  un esteso, reciproco contenzioso avanti all’autorità giudiziaria amministrativa e 
ordinaria che ha caratterizzato il procedimento elettorale. Tale contenzioso appare destinato ad 
accrescersi per il conflitto di interessi nel quale si trova la maggior parte dei componenti del 
Consiglio Nazionale quai candidati alle elezioni, all’origine di reiterati comportamenti censurabili
 in fatto e in diritto, con  negative implicazioni sul funzionamento dell’organo collegiale.

L’intento del Ministro della Giustizia è quello di assicurare il regolare svolgimento della seconda
 tornata elettorale, prevista dal decreto legislativo n. 139/2005, per il rinnovo del Consiglio Nazionale
 che dovrà restare in carica nel quadriennio 2013-2016 e, al tempo stesso, ripristinare condizioni di
 serenità ed equilibrio nello svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente, così salvaguardando
 immagine e prestigio dell’intera categoria, come richiesto, sia individualmente che collettivamente,
 da numerosi appelli ed esposti di appartenenti all’ordine dei commercialisti.
“Nella situazione indicata, dare di nuovo la parola agli elettori – sottolinea il Ministro Severino - mi è
 parsa la scelta più giusta, al fine di mantenere quella affidabilità che i commercialisti italiani hanno
 meritatamente acquisito e consolidato nell’assolvimento dell’importante compito loro affidato a tutela
 dell’interesse generale”.

  

Con le ricongiunzioni pensioni più leggere


rassegna stampa

dal CORRIERE DELLA SERA 
18-12-2012 

COME CAMBIA LA «TOTALIZZAZIONE»

Con le ricongiunzioni pensioni più leggere

Interessati 600mila lavoratori. Non si pagherà più nulla, mal'assegno scenderà del 60%. Limite di 62 anni

Adesso che la ricongiunzione dei contributi versati in più fondi previdenziali è tornata gratuita, proviamo a vedere che cosa succederà ai prossimi pensionati. L'emendamento al disegno di legge Stabilità introduce una nuova forma di totalizzazione, per favorire i circa 610 mila lavoratori che hanno svolto attività e versato contributi sia nel pubblico che nel privato e che, per effetto di una legge dell'estate del 2010, per riunificare i vari spezzoni e percepire la pensione, dovrebbero adesso pagare un conto salatissimo. Con la nuova formula di totalizzazione che possiamo definire «retributiva», invece, non ci sarà più bisogno di spostare i contributi e, quindi, nessun conto da pagare.

lunedì 3 dicembre 2012

Mediazione civile: La circolare ministeriale


Circolare 12 novembre 2012 - Pronuncia della Corte 

costituzionale sulla illegittimità costituzionale della

 obbligatorietà della mediazione di cui al d.lgs. n. 

28/2010. Prime indicazioni

12 novembre 2012
                       Dipartimento per gli Affari di Giustizia
                       Direzione generale della giustizia civile

Con il comunicato del 24 ottobre 2012 l’ufficio stampa della Corte costituzionale
 ha reso noto che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso
di delega legislativa, del d.lgs.4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto
 il carattere obbligatorio della mediazione.
Preme precisare che chiare e puntuali indicazioni circa le ricadute degli effetti
 della suddetta pronuncia nell’ambito riconducibile ai compiti di vigilanza di
questa direzione generale non potranno non essere date che a seguito della
 lettura della motivazione.
La ricezione, peraltro, del comunicato di cui sopra induce sin da ora a precisare
 che ai sensi dell’art.136 della Costituzione e dell’art. 30 della legge 11 marzo
1953 n. 87, gli effetti della deliberazione di accoglimento decorrono dal giorno
 successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione.
Due specifiche indicazioni, peraltro, possono allo stato essere date in questo 
contesto:
a - gli interessati alla iscrizione di un nuovo organismo di mediazione nel  registro degli
organismi tenuto da questa direzione generale, dovranno tenere presenti  i futuri effetti 
che la suddetta pronuncia potrebbe produrre sulle previsioni del d.m.180/2010,
 che verranno ad essere direttamente interessate, e segnatamente:   
                -art.7 , comma 5 lett.d);
                - art.16, comma 4 lett. d);
                -art. 16, comma 9, ultimo periodo
b - per i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati nonché per le eventuali
 nuove  istanze rientranti comunque nell’ambito della previsione di cui all’art.5 del 
d.lgs. 28/2010 che dovessero esserepresentate prima della pubblicazione della decisione
 della Corte, l’organismo di mediazione è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione
 della parte istante (nonché della parte eventualmente comparsa) del venire meno, dal
 momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta
 ufficiale, della obbligatorietà del tentativo di mediazione.
Roma, 12 novembre 2012
                                                                       Il direttore generale
                                                                     Maria Teresa Saragnano
- Decreto 18 ottobre 2010 n.180 -
 - Registro degli organismi di mediazione
 e elenco dei formatori per la mediazione
 - L 87/19

La mediazione civile è ancora obbligatoria



La mediazione civile è ancora obbligatoria non essendo stata depositata né pubblicata
 alcuna sentenza della Corte Costituzionale che  affermi l' incostituzionalità della norma
Lo stabilisce il Tribunale di Lamezia Terme, con ordinanza dell'8  novembre 2012
La norma che prevede l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione sancita dall'art.art.
 5, comma 1, del d.lgs 4 marzo 2010, n. 28 è ancora valida ed efficace al momento
 dell’emanazione dell'ordinanza del Tribunale, non essendo stata depositata né
pubblicata la preannunciata sentenza della Corte Costituzionale  che ne dichiari
l’illegittimità costituzionale per eccesso di delega (cfr. art. 30 legge 87/1953), ma
 essendo stato emesso dalla Consulta solo un comunicato al riguardo.
 Dovendosi, pertanto presumere che l’incostituzionalità riguardi la sola
previsione dell’obbligatorietà della mediazione, ove nelle more del decorso del
 termine assegnato dovesse essere pubblicata la citata sentenza caducatoria, -
hanno stabilito i giudici di Lamezia Terme - la prescrizione di cui al dispositivo
dovrà intendersi come mediazione su invito del giudice, ai sensi del comma 2
 dell’art. 5, considerata la natura della controversia e la possibilità di valutare
 una trattativa alla luce delle indicazioni contenute nel presente provvedimento.

In attesa della  pubblicazione sentenza della Corte Costituzionale tutte le categorie
 professionali interessate hanno aperto al riguardo un ampio e vivace  dibattito.
Riportiamo la lettera del Presidente dell'Ordine dei Dottori Comercialisti di Roma e 
del Segretario Generale del CPRC , i quali  affrontano l'argomento nell'ottica della
 categoria   


domenica 25 novembre 2012

Ddl enti locali, salta la norma sui revisori ministeriali


Ddl enti locali, salta la norma sui revisori ministeriali

 I presidenti dei collegi dei revisori degli Enti locali con popolazione superiore ai 60mila abitanti non saranno selezionati tra i dipendenti ministeriali, ma continueranno ad essere scelti mediante estrazione tra commercialisti e revisori legali. Con l’approvazione, in prima lettura, del ddl di conversione del decreto legge 174/2012 in materia di enti locali, avvenuta oggi alla Camera, è stata infatti soppressa la modifica dei criteri di nomina del presidente del consiglio dei revisori dell’ente locale, che nel testo iniziale era previsto fosse designato dal Prefetto, su scelta effettuata di concerto dai Ministeri dell’interno e dell’economia e finanze, tra i rispettivi dipendenti. Una scelta contro la quale si era espresso da subito il Consiglio nazionale dei commercialisti, che si è anche adoperato perché il testo del ddl fosse modificato.


Banche europee chiedono il rinvio di "Basilea 3




RASSEGNA STAMPA
da LA REPUBBLICA
del 24.11.2012

Banche europee chiedono

il rinvio di "Basilea 3"

La richiesta a seguito della decisione americana di sospenderne l'applicazione prevista a partire da gennaio 2013. L'annuncio del direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini


GUBBIO 
- La Federazione bancaria europea ha chiesto il rinvio delle norme di Basilea3 in Europa a seguito della decisione degli Stati Uniti, qualche giorno fa, di sospenderne l'applicazione prevista a partire da gennaio 2013. E' quanto ha annunciato il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini nel corso di un incontro in corso a Gubbio. 

Il 21 novembre è stata inviata una lettera di due pagine al Commissario europeo al mercato interno e ai servizi finanziari, Micheal Barnier, per evidenziare lo squilibrio tra banche europee e statunitensi. 


venerdì 23 novembre 2012

LA RICONGIUNZIONE ONEROSA DEI CONTRIBUTI PRESSO L'INPS


                                       LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI PRESSO L'INPS
Dal  1° luglio 2010  la ricongiunzione dei contributi presso l'INPS, per i periodi assicurativi pregressi, ai sensi della legge 30 luglio 2010, n.122  è sempre a titolo oneroso.,
Riportiamo al riguardo le istruzioni dell'Istituto previdenziale che fissa gli aspetti procedurali per la presentazione delle domande di ricongiunzione



La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
La ricongiunzione è regolata da due distinte leggi: la legge 07 febbraio 1979 n.29  e la legge 5 marzo 1990 n.45

  • La ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (art.1 della legge n.29/1979

    L’art.1 della legge in esame dà la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall’Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni “alternative” quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, …) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti esclusa la Gestione separata dei parasubordinati).

    Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi”  avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 01 luglio 2010 invece anche tale tipo di ricongiunzione  è diventata onerosa.

    La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomiavviene sempre con pagamento di un onere da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l’interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell’attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.
  • La ricongiunzione in Fondi diversi dal Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti (art.2 della legge n.29/1979

    Il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione:
    • nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
    • in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria predetta
    • nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps
    può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione dei quali sia titolare. L’interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda ovvero nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
    Tale tipo di ricongiunzione è onerosa.
    Nel caso di ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo valgono gli stessi requisiti richiesti per l’applicazione dell’art.1.
  • La ricongiunzione ai sensi della legge  5 marzo 1990, n.45

    E’ possibile ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori  autonomi.
    Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
    Prima dell'età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda. È possibile la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimento dell’età pensionabile e solo se in tale gestione risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. Anche tale tipo di ricongiunzione è onerosa.
  • Modifiche apportate all’istituto della ricongiunzione con legge 30 luglio 2010, n.122

    Per una migliore illustrazione delle novità introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 07 febbraio 1979, n. 29 e le conseguenze che si determinano in seguito all’avvenuta abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, a titolo gratuito, delle posizioni trasferite da altre gestioni pensionistiche, con particolare riguardo ai fondi speciali Inps (Fondi elettrici, telefonici, volo, autoferrotranviari ecc..) si rinvia allaCircolare Inps n.142 del 05 novembre 2010, rinvenibile nella sezione “circolari e messaggi” del sito www.inps.it.

La domanda di ricongiunzione


La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell’Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi.

La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un’unica gestione può essere esercitata una sola volta. Tale facoltà può essere esercitata una seconda volta:
  • dopo almeno dieci anni dalla prima, con almeno cinque anni di contribuzione per effettivo lavoro
  • al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione;

Quanto si paga


A seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con effetto sulle domande presentate dal 1 luglio la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della normativa citata è sempre a titolo oneroso.
L'onere viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici.
L'importo da pagare viene notificato dall'Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione.
Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento.

Come si paga


Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall'INPS con il provvedimento di accoglimento. I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.
E’ possibile stampare i bollettini MAV direttamente dal sito seguendo il seguente percorso: www.inps.it --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite. Per accedere al servizio è necessario il codice fiscale e il codice PIN rilasciato dall’Istituto (nel caso di singola pratica è sufficiente il solo codice fiscale) oppure richiederli al contact center al numero gratuito 803 164, che provvederà all’invio della copia del bollettino all’ indirizzo desiderato o tramite posta elettronica.
Si ricorda infine che è possibile – comunicando il numero della pratica e il codice fiscale – effettuare il pagamento anche con le seguenti modalità:
  • rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”:
    • le tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche;
    • gli sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);
    • tramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online.
  • On line sul sito Internet www.inps.it --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento.
  • Tramite il contact center al numero verde gratuito 803 164 (con carta di credito).
La banca affidataria del servizio di POS virtuale, Intesa Sanpaolo SpA, invierà la notifica di avvenuto addebito dell’importo all’indirizzo e-mail del prosecutore mentre l’Istituto invierà la ricevuta analitica di pagamento all’indirizzo risultante nell’archivio INPS.
In caso di pagamento rateale è possibile richiedere l’ addebito diretto su un conto bancario o postale.
E’ sufficiente compilare presso l’Agenzia tenutaria del conto un modello RID contenente l’opzione a importo fisso predefinito che implica la condizione di rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo n. 11/2010). Non appena l’Ufficio delegato al pagamento ci comunicherà l’avvenuta autorizzazione all’addebito, sarà inviata unalettera di conferma nella quale comunicheremo il mese a partire dal quale il servizio sarà attivato e gli importi relativi alle scadenze dell’anno. Provvederemo quindi ad addebitare il pagamento sul conto segnalato, nel giorno di scadenza , in modo automatico, sicuro e senza costi aggiuntivi.
In attesa della lettera di conferma spedita dai nostri uffici Inps, si dovrà continuare ad effettuare i pagamenti utilizzando i bollettini MAV oppure con le altre modalità di pagamento sopra elencate, sempre rispettando le scadenze mensili indicate.
L’Istituto provvederà all’invio, all’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, di una attestazione utile ai fini fiscali.
L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, mediante comunicazione al competente Ufficio. In questo caso si potrà provvedere al pagamento delle restanti rate tramite le altre modalità di pagamento.

Quando si paga


Il pagamento può essere effettuato:
  • in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
  • in forma rateale (la rateazione non può superare la metà dei mesi ricongiunti, prevede un primo versamento di importo pari a tre rate e comporta maggiorazione di interessi).
  • Pagamento rateale
    In caso di versamento rateale:
    • l'importo dell'onere da ricongiunzione deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente
    • l'importo dell'onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d'importo unitario non inferiore a euro 27,00
    • le prime tre rate devono essere versate in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di ricongiunzione
  • Attenzione
    • Il mancato versamento dell’importo in unica soluzione o delle prime tre rate sarà considerato come rinuncia alla ricongiunzione.
    • Il mancato pagamento di due rate consecutive, nel corso di una rateazione già iniziata, comporta l’annullamento dell’operazione di ricongiunzione con rimborso di quanto versato.
    • Se nel corso del pagamento rateale viene presentata domanda di pensione dovrà rivolgersi agli uffici della Sede competente per richiedere la trattenuta sulla pensione medesima.
    • L’interruzione del pagamento rateale dell’onere comporta l’annullamento dell’operazione di ricongiunzione con il rimborso di quanto versato. Una nuova domanda potrà essere riproposta solo dopo dieci anni dalla precedente o al momento del pensionamento.

mercoledì 21 novembre 2012

XII Convegno Annuale sul tema delle Piccole e Medie Imprese


L'UNIPROF Consorzio, L'Università di Roma Tor Vergata e
L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Presentano il XII Convegno Annuale sul tema delle Piccole e Medie Imprese


Il XII Convegno Annuale, organizzato da UNIPROf Consorzio, è realizzato nell’ambito dell’attività di studio e ricerca tra l'Università degli studi di Roma Tor Vergata e l’ODCEC di Roma e si terrà venerdì 7 dicembre 2012 presso l’Aula Magna di Economia, Università di Roma Tor Vergata (Via Columbia, 2 - Roma).
                                                                                                                                    
L’iscrizione è gratuita e la frequenza al convegno, per le ore programmate, assolve l’obbligo della formazione professionale continua.

Per la partecipazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è necessario prenotarsi nell’Area Formazione del sito dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma all'indirizzo www.odcec.roma.it
 Tutti gli altri partecipanti possono effettuare l’accreditamento sul sito http://www.economia.uniroma2.it/pec
Segreteria Organizzativa UNIPROF Consorzio  Via Enrico Petrella, 4 – 00198 Roma Tel. 06-45650539


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lunedì 19 novembre 2012

Elezioni all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma


Elezioni all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma e 
 Nuova convocazione Assemblea per il rinnovo delle cariche 
In ottemperanza alla decisione assunta, nella seduta del 7 novembre 2012, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la quale è stato disposto il rinvio della data dell’Assemblea elettorale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, è nuovamente convocata per i giorni 20 dicembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e 21 dicembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 presso la sede dell’Ordine in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 2 – Via Flaminia, 141 l’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Circoscrizione dei Tribunali di Roma e Velletri, per l’elezione del Presidente e di n. 9 Consiglieri, in rappresentanza dei Dottori commercialisti, e di n. 1 Vice Presidente, nonché di n. 4 Consiglieri, in rappresentanza dei Ragionieri commercialisti, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2016.
L’Assemblea elettorale è, altresì, convocata per l’elezione del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Circoscrizione dei Tribunali di Roma e Velletri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2016.
E’ ammesso il voto “per corrispondenza”, da esercitarsi esclusivamente presso la sede dell’Ordine, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2, nelle mani del Segretario dell’Ordine, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in data 7 agosto 2012, nei giorni 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19 dicembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e nei giorni 13 e 18 dicembre 2012 dalle ore 15.00 alle ore 21.00.
Per effetto del provvedimento di rinvio del Consiglio Nazionale tutte le operazioni elettorali successive alla data del 24 ottobre u.s. già svolte, ivi incluse le votazioni "per corrispondenza" sono state annullate.

mercoledì 14 novembre 2012

LA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO PER I RICORSI TRIBUTARI


LA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO PER I RICORSI TRIBUTARI

Con  Comunicato del Ministero dell`Economia e delle Finanze, viene stabilito  l`obbligo di depositare nelle segreterie delle commissioni tributarie, unitamente al Ricorso per la costituzione in giudizio anche  la Nota di Iscrizione a Ruolo 
La nuova Nota di iscrizione a ruolo non va confusa con la Nota di deposito di atti e documenti, il cui modello è ancora presente su diversi siti, anche autorevoli, tra cui nel nostro ove è riportata in data 2/5/2012 e che può  generare  confusione tra i professionisti 

Nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario


Nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario

       Dal sito dell'Agenzia delle Entrate, dalla esauriente guida al processo tributario, riprendiamo e trascriviamo la Nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario, che riporta i modelli predisposti dalla Direzione della giustizia tributaria, per il deposito dei ricorsi e degli atti sia innanzi alle commissioni tributarie provinciali che regionali. I modelli vanno ad integrare e semplificare la Nota di deposito atti e documenti già prevista a tal fine  
L’articolo 22, comma 1 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (così come modificato dall’articolo 2, comma 35-quater, lettera c, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 216 del 16 settembre 2011) prevede obbligo per la parte ricorrente di depositare, all’atto della costituzione in giudizio, la nota contenente la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o degli appelli. Detta richiesta consente agli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie di rilasciare al ricorrente il corrispondente numero di ruolo del registro generale. La Direzione della Giustizia tributaria ha predisposto i relativi modelli, uno per le Commissioni tributarie provinciali, l’altro per le Commissioni tributarie regionali, che dovranno essere compilati dai ricorrenti che si costituiscono in giudizio a decorrere dal 17 settembre 2011.
  • Nota Iscrizione a ruolo C.T. Provinciale: (pdf - doc)
  • Nota Iscrizione a ruolo C.T. Regionale:  (pdf - doc)
In attesa della realizzazione di uno specifico applicativo per la compilazione informatica della Nota di iscrizione a ruolo, sono scaricabili e compilabili i modelli in formato doc. Ai fini della compilazione si consiglia di copiare il modello in una cartella del personal computer.  I file sono protetti ma sono compilabili tutti i campi previsti dal modello ufficiale. Per passare da un campo a quello successivo è possibile utilizzare, oltre al mouse, il tasto Tabulatore (o tasto TAB) o i tasti direzionali. A video, i campi editabili sono evidenziati in grigio, ma nella stampa l’evidenziazione non viene riprodotta. Il file può essere rinominato e duplicato; il suo salvataggio permette di mantenere le informazioni acquisite, per ritrovarle disponibili alla successiva apertura del file. La firma deve essere autografa.

sabato 22 settembre 2012

I NUOVI PARAMETRI PER I COMPENSI DEI COMMERCIALISTI


Il sito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, segnala


Pubblicato mercoledì 22 agosto 2012 sulla Gazzetta Ufficiale n. 195,  il Decreto del 20 luglio 2012 n. 140, emanato dal Ministero della Giustizia  e in vigore da giovedì 23 giugno 2012. Il D.M. 140/2012 stabilisce i parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolamentate.

mercoledì 19 settembre 2012

Critici i Giovani Commercialisti sulle nuove norme per i Revisori


"Per l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili quello che sta accadendo sul registro dei revisori legali è la cartina di tornasole di una burocrazia statale cui, in ogni situazione, non interessa affatto risolvere i problemi del Paese e controllare che le regole vengano rispettate, ma sempre e soltanto esplodere la propria sfera di influenza e gestire direttamente tutto quello che le è possibile arraffare."
- E' quanto  precisa in un comunicato la Giunta  UNGDCEC che al riguardo prosegue:
"I giovani commercialisti ricordano come le vere priorità che avrebbero dovuto essere regolamentate dai burocrati ministeriali avrebbero dovuto essere quelle concernenti l'equipollenza tra i percorsi formativi di accesso alla professione di commercialista e alla funzione di revisione legale, tanto più oggi che, a seguito della riforma degli ordinamenti professionali attuata da questo Governo, si è creato un disallineamento nella durata dei due tirocini.
La priorità, per gli strapagati alti dirigenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata invece quella di assicurare a se stessi e ai loro colleghi la gestione diretta del registro, per altro dando seguito a questa loro mira, da tempo coltivata, con norme di attuazione confuse, pasticciate e, una volta ancora, assolutamente prive del minimo sindacale della decenza, a cominciare dall'assenza di una disciplina transitoria chiara e non penalizzante per tutti quei giovani che sosterranno l'esame di Stato per dottore commercialista nei prossimi mesi e rischiano concretamente, quanto assurdamente, di doverne sostenere pure un secondo per iscriversi al registro dei revisori legali.
E per fortuna che, sul fronte delle libere professioni, la principale preoccupazione di questo Governo era, a parole, quello di facilitare l'accesso dei giovani ai mercati professionali.
La gestione del registro dei revisori legali, da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è stata riconosciuta da tutti come efficiente ed economica.
Eppure proprio da qui i burocrati ministeriali sono voluti partire.
Il valore aggiunto di questa scelta?
Toccherà a loro gestire il relativo budget (che sicuramente esploderà, scaricando i maggiori oneri in aumenti della tassa di iscrizione), disporre  assunzioni e creare poltrone dirigenziali all'interno della pubblica amministrazione.
Manna, in tempi di spending review per chi ha da tempo smarrito la sua missione di servitore dello Stato e se ne ritiene il padrone, misurando il proprio potere in base all'ampiezza della propria sfera di influenza.
E chi se ne importa se, nel frattempo, oltre centomila revisori legali e migliaia di giovani in procinto di diventarlo, brancolano nel buio.
E' proprio vero: allo Stato non interessa controllare che le regole vengano rispettate da chi gestisce; allo Stato interessa solo gestire e, divenuto controllore di se stesso, farlo secondo logiche che nulla hanno a che vedere con quella efficienza ed economicità che, in questi anni, nella gestione del registro sono state assicurate.
Vergogna."

La Giunta UNGDCEC


lunedì 17 settembre 2012

NUOVE NORME PER LA REVISIONE LEGALE


Revisione legale

Riportiamo la Nota della Ragioneria Generale dello Stato relativa ai
Regolamenti attuativi del DLgs n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti
Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012 n. 201 i seguenti regolamenti attuativi del decreto legislativo n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti.
  • DECRETO 20 giugno 2012, n. 144: “Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”;
  • DECRETO 20 giugno 2012, n. 145 “Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7,comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”;
  • DECRETO 25 giugno 2012, n. 146: “Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”.
I regolamenti attuativi entrano in vigore il 13 settembre 2012, data a decorrere dalla quale cessano di essere applicate le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili.
Si sottolinea che i revisori già iscritti nel Registro dei revisori di cui al d.lgs. n. 88/1992 transitano automaticamente, senza necessità di specifica richiesta, nel nuovo registro dei revisori. Solo in un momento successivo, entro 90 giorni decorrenti da un provvedimento di prossima emanazione (di cui sarà data ampia informazione) i revisori saranno tenuti ad integrare le informazioni contenute nel vecchio registro, al fine di adeguare il contenuto informativo del registro medesimo alle prescrizioni di cui alla normativa comunitaria e allo stesso d.lgs. 39/2010.
I tirocinanti già precedentemente iscritti al registro del tirocinio di cui al D.P.R. n. 99/1998 transitano automaticamente nel nuovo registro e per essi non si configurano immediati adempimenti aggiuntivi. Il tirocinante non in regola con la presentazione delle relazioni annuali e che ha, pertanto, “interrotto” il tirocinio (art. 10 del DPR 99/1998), è iscritto nel registro del tirocinio a condizione che presenti una specifica istanza. Nessuno adempimento è richiesto, inoltre, a coloro i quali hanno svolto e regolarmente completato il tirocinio sulla base delle previgenti disposizioni.
Si evidenzia che i revisori ed i tirocinanti che presenteranno richiesta di iscrizione nei rispettivi registri a far data dal 13 settembre 2012 saranno interamente assoggettati alla nuova disciplina.
A decorrere da tale data, per la presentazione di istanze o di comunicazioni al Ministero dell’economia e delle finanze si dovrà utilizzare esclusivamente la nuova modulistica che sarà messa a disposizione degli iscritti in apposita sezione del sito internet della Ragioneria generale dello Stato. La precedente modulistica non potrà, dunque, essere utilizzata in quanto non più coerente con la legislazione vigente.
Ulteriori istruzioni, unitamente alla rinnovata modulistica ed alle modalità di trasmissione delle istanze, saranno rese disponibili nei prossimi giorni, una volta perfezionate le operazioni di consegna degli archivi nel rispetto delle disposizioni di legge, per le quali si confida nella massima collaborazione degli organismi coinvolti.
Infine, si ribadisce che, oltre alla integrazione delle informazioni come sopra specificato, nessun obbligo di nuova iscrizione sarà imposto ai revisori iscritti nell’attuale registro, che transiteranno nel nuovo registro automaticamente e senza oneri, assicurando così una tendenziale continuità del sistema ed evitando interruzioni nella fornitura dei servizi di revisione attualmente resi.