martedì 10 settembre 2013

ADEMPIMENTI PER LA PRIMA FORMAZIONE DEL REGISTRO DEI REVISORI

Dal Portale del Revisore Revisore Legale  

del Ministero dell'Economia e Finanzetrascriviamo  le istruzioni  per gli adempimenti connessi alla prima formazione del Registro dei Revisori Legali di prossima scadenza
Al fine di consentire una ordinata organizzazione del Registro, il termine per procedere agli adempimenti connessi alla prima formazione è il 23 settembre 2013. L’accreditamento sarà comunque possibile anche oltre questa data, sia per i nuovi che per i vecchi iscritti; sarà inoltre sempre possibile l’accesso all’area riservata ai fini del costante aggiornamento dei dati comunicati al Registro. Si ricorda che in caso di variazione dei dati anagrafici o dei dati relativi agli incarichi di revisione assunti, ciascun iscritto (revisore o società di revisione) è tenuto all’aggiornamento del Registro entro il termine di 30 giorni dalla data di variazione (art. 16 D.M. 145/2012).


Revisione legale


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ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PRIMA FORMAZIONE DEL REGISTRO

Chi è tenuto
Tutti i soggetti iscritti al Registro dei revisori legali, persone fisiche e società di revisione, alla data di emanazione della determina della Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2013, pubblicata il 25 giugno 2013, sono tenuti a comunicare le informazioni previste attraverso le modalità descritte di seguito.
E’ possibile verificare l’iscrizione al Registro revisori legali sul sito:
Se il codice fiscale del Revisore o la partita Iva della Società di revisione non risulta corretto/a prima di procedere all’accreditamento è necessario inviare segnalazione all’indirizzo PEC registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it con oggetto "Anomalia codice fiscale o partita IVA", allegando copia immagine di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale/certificato di attribuzione della partita IVA.
Quali informazioni occorre comunicare e/o aggiornare
Il contenuto informativo necessario alla corretta gestione del Registro dei revisori legali prevede la comunicazione e/o aggiornamento delle seguenti informazioni:
Per le persone fisiche: i dati anagrafici, i dati di indirizzo tra i quali quello dove il revisore svolge la propria attività, il recapito telefonico, la casella di posta elettronica, eventuali iscrizioni in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Paesi terzi.
Per le società di revisione: legale rappresentante, l’indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia, i riferimenti per contattare la società, nome, cognome e numero di iscrizione nel Registro dei revisori legali dei soci o amministratori della società di revisione ed altri revisori legali che svolgono attività per conto della società.
Le informazioni strumentali necessarie alla tenuta del Registro dei revisori legali sono:
Gli incarichi di revisione legale in essere, la durata e i corrispettivi pattuiti degli stessi e successivamente ogni variazione relativa agli incarichi (nuovi incarichi, cessazioni e subentri)
La Sezione attivi/inattivi
Tutti i revisori legali, precedentemente iscritti al Registro dei revisori contabili, sono stati collocati nell’elenco dei revisori attivi; tutti coloro che intendono transitare nella sezione “inattivi” devono esplicitamente indicare tale volontà.
Un revisore che esprime l’opzione per l’iscrizione nella sezione “inattivi” non può avere in corso né comunicare al Registro lo svolgimento di incarichi di revisione legale.
Come poter comunicare e/o aggiornare le proprie informazioni
Per poter accedere alla propria “Area Riservata”, tutti gli iscritti al Registro dei revisori legali devono accreditarsi sul sito secondo le modalità illustrate nella guida operativa.
Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla Determina della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2013, pubblicata il 25 giugno 2013, ciascun utente è tenuto, mediante le proprie credenziali di accesso, a verificare ed aggiornare il proprio contenuto informativo, i relativi dati strumentali e manifestare la propria opzione per l’iscrizione nella sezione attivi/inattivi.
Le credenziali di accesso all’area riservata del portale sono strettamente personali e non cedibili a terzi.
Modalità di accreditamento
I revisori legali iscritti nel Registro che:
  • hanno comunicato in precedenza il proprio indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata), possono procedere con la modalità di accreditamento self-service”; con la modalità self-service il rilascio delle credenziali di accesso (PIN1 e PIN2) avviene entro 24 ore.
  • non hanno comunicato in precedenza un indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata) o che comunque non ricordano l’indirizzo di posta elettronica comunicato al Registro, possono procedere con la modalità di accreditamento tramite moduli”; con l’accreditamento tramite moduli, soltanto la prima parte del pin viene rilasciata in tempo reale ed il completamento della procedura (con l’invio della seconda parte del pin) è soggetta ai tempi di trasmissione postale.
Le società di revisione già iscritte nel Registro dei revisori legali che hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese, riceveranno su tale casella, entro 5 giorni lavorativi dall'emanazione del presente provvedimento, le indicazioni necessarie per accedere alla propria area riservata. In caso di mancata ricezione, le società di revisione possono procedere con la modalità di accreditamento tramite moduli”.
Prima di utilizzare una casella di posta elettronica certificata, assicurarsi che possa ricevere messaggi anche da caselle di posta non certificate.

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