martedì 24 aprile 2012

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERPROFESSIONALE GUIDO CARLI

Denominazione - Durata ART. 1)
È costituita una Associazione fra dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati, revisori contabili,  medici, ingegneri, architetti, geometri, giornalisti,  ammessi al loro relativo albo professionale, nonché  C.t.u. iscritti presso i tribunali nazionali, revisori legali dei conti iscritti nell'apposito elenco e in modo più generico ed esaustivo, coloro i quali hanno i requisiti per essere iscritti negli elenchi dei mediatori di cui al dlgs n.28 del 04/03/2010.

   avente la seguente denominazione
"ASSOCIAZIONE INTERPROFESSIONALE GUIDO CARLI"
L'associazione è costituita a tempo indeterminato.
Sede - ART. 2) La sede è in Marino, Piazza Matteotti n. 1 o in altro Comune deliberato dal Comitato Direttivo.
Scopo - ART. 3) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:
a) stimolare l'evoluzione delle professioni opportunamente  tutelandole in ogni loro aspetto;
b) promuovere incontri tra i professionisti associati ed anche iscritti ad altri Ordini, tendenti a perseguire scambi di idee, esperienze, collaborazioni ed in generale più vaste relazioni sul piano sociale;
c) promuovere ed agevolare lo sviluppo dell'attività di mediazione;
d) ampliare le possibilità di informazioni e conoscenze comunque inerenti alle Professioni degli iscritti agli Ordini in sede sia nazionale che internazionale. È prevista altresì la possibilità di operare in collaborazione nel campo di cooperazioni con società Enti Pubblici, privati e imprese per tutto quanto inerente alla professione;
e) promuovere periodiche riunioni tra gli associati al fine di esprimere e diffondere anche con circolari, pubblicazioni, periodici e scritti in genere, opinioni, suggerimenti sui problemi economici, legali e sociali del Paese; organizzare convegni su argomenti tecnici e sociali;
f) la tutela morale e materiale nei confronti degli associati.
L'Associazione potrà svolgere, in via marginale e senza scopo di lucro, attività commerciali nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dello scopo e comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.
L'Associazione in particolare potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati finalizzate alla realizzazione degli scopi associativi.
Soci: Categorie - Requisiti - Ammissione
ART. 4) I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) Fondatori;
b) Ordinari;
c) Onorari;
d) Sostenitori.
Sono Soci Fondatori coloro che hanno promosso la costituzione dell'associazione e partecipano alla stesura dell'atto costitutivo.
Sono soci ordinari gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati, revisori contabili,  medici, ingegneri, architetti, geometri, giornalisti,  ammessi al loro relativo albo professionale, nonché  c.t.u. iscritti presso i tribunali nazionali, revisori legali dei conti iscritti nell'apposito elenco e in modo più generico ed esaustivo, coloro i quali hanno i requisiti per essere iscritti negli elenchi dei mediatori di cui al dlgs n.28 del 04/03/2010.
Sono soci Onorari coloro ai quali il Comitato Direttivo, in maggioranza assoluta, attribuisce tale qualifica perchè hanno fattivamente contribuito con la loro attività ovvero con la loro opera e statura morale, a sostenere l'associazione nel perseguimento dei suoi scopi.
I soci Sostenitori sono coloro che, pur non essendo ancora iscritti in Albi Professionali o nell'elenco dei Revisori legali dei conti, sono laureati in materie economiche o giuridiche.
La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione.
Ciascun socio in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.
Tutti i soci devono accettare espressamente lo statuto ed i successivi regolamenti.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per temporaneo periodo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, e comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
Per diventare soci gli interessati devono presentare domanda di ammissione firmata, indirizzata al Comitato Direttivo il quale decide sull'ammissione a maggioranze semplice, previo controllo dei requisiti e motivando l'eventuale diniego.
Recesso - ART.5) Gli associati possono recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, salvo che abbiano assunto particolari obblighi a tempo determinato nei confronti dell'Associazione. Gli associati recedenti non avranno comunque diritto al rimborso della quota pagata o maturata.
Esclusione - decadenza
ART. 6) L'associato può essere escluso dall'Associazione se ricorrono gravi motivi da valutarsi da parte del Comitato Direttivo che decide a maggioranza assoluta dei membri in carica.
ART. 7) L'esclusione o decadenza sono decise dal Comitato Direttivo. Contro la decisione del Comitato Direttivo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri da presentarsi entro quindici giorni dalla notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, della deliberazione.
ORGANI E POTERI:
ART.8 ) Sono organi dell'Associazione, l'Assemblea Generale, il Comitato Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEA GENERALE:
ART. 9) L'Assemblea, costituita dagli associati che hanno versato la quota annuale, deve essere convocata almeno una volta all'anno per la presentazione della relazione del Comitato Direttivo con i mezzi idonei di notifica. Altrimenti l'Assemblea si riunisce su invito del Comitato Direttivo per l'approvazione del rendiconto e per la nomina delle cariche sociali. Il Comitato Direttivo è altresì obbligato alla convocazione, entro quindici giorni dalla domanda, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati. L'Assemblea è validamente costituita, comunque sia stata convocata, con la presenza della maggioranza degli iscritti in prima convocazione; indipendentemente dal numero dei presenti in seconda convocazione delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti. Solo in caso di modifiche statutarie è necessario il voto favorevole dei due terzi più uno degli associati in prima convocazione e della maggioranza assoluta in seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere almeno un'ora dopo la prima.
Ogni associato può rappresentare per delega un solo altro Associato.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o in mancanza di entrambi, da un associato nominato dalla stessa.
COMITATO DIRETTIVO:
ART. 10) Il Comitato Direttivo è composto da cinque a undici membri. Il Comitato Direttivo nel suo ambito nomina il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere. La nomina delle cariche sociali viene fatta per voto palese. Il Comitato Direttivo resta in carica 3 anni e può essere rieletto. Il Comitato Direttivo viene eletto dall'Assemblea. Il Comitato Direttivo potrà presentare liste di candidati per le singole cariche da sottoporre all'Assemblea.
ART. 11) Il Comitato Direttivo deve perseguire gli scopi sociali con obbligo del rendiconto finale all'Assemblea.
ART. 12) Al Presidente del Comitato Direttivo spetta la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Vice Presidente sostiuitsce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
ART. 13) Il Comitato Direttivo si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza semplice, tranne nel caso di cui all'art.6.
ART. 14) Il Comitato Direttivo predispone il rendiconto dell'Associazione e la Relazione accompagnatoria per l'Assemblea.
ART. 15 ) Al Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, in particolare spettano:
a) la determinazione della quota annuale associativa;
b) l'ammissione e l'esclusione dei soci;
c) la possibilità, quando se ne renda opportuno, di nominare Comitati provvisiori per compiti che saranno di volta in volta stabiliti;
d) la convocazione dell'Assemblea.
COLLEGIO DEI REVISORI:
ART. 16) Viene eletto dall'Assemblea ed è costituito da tre membri e durano in carica 3 anni. Ad esso spettano i normali compiti di controllo e vigilanza sull'operato del Comitato Direttivo e sono tenuti a partecipare alle riunioni dello stesso. Al membro che avrà ottenuto un numero maggiore di voti sarà attribuita la carica di Presidente, a parità di voti sarà eletto presidente l'associato più anziano di iscrizione all'associazione e a parità di anni di iscrizione verrà nominato il più anziano di età.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI:
ART. 17) L'Assemblea ordinaria ogni tre anni elegge un Collegio dei Probiviri composto di cinque membri. Le modalità di votazione saranno identiche a quelle per le altre cariche associative. Il Collegio dei Probiviri è ritualmente costituito con la presenza di almeno tre dei componenti. Sono deferite ai Probiviri tutte le eventuali controversie insorgenti fra gli associati o fra questi e l'Associazione, o i suoi organi i quali arbitri amichevoli compositori giudicheranno con lodo inappellabile.
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE:
ART. 18) Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da società enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti e dagli apporti effettuati dai soci fondatori.
Per il conseguimento dei propri fini, l’associazione dispone delle seguenti risorse:
- versamenti effettuati dai soci fondatori, e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente vi aderiscono;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati con l’organizzazione di manifestazioni;
- contributi elargiti da parte di società enti pubblici e privati o persone fisiche.
L’associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale.
Il Comitato Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire allo stesso oppure in quote mensili, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall’associazione in conformità con i fini istituzionali.
L’adesione all’associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente. E’ comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell’associazione né  in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Le quote associative non sono rivalutabili nè sono trasmissibili a terzi.
ART. 19) Le quote associative dovranno essere versate dagli associati nelle forme e nei termini che verranno stabiliti dal Comitato Direttivo.
ESERCIZIO SOCIALE – RENDICONTO:
ART. 20) Tutte le cariche associative sono gratuite.
ART. 21) L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno e (il rendiconto) dovrà essere presentato ad una delle Assemblee convocate nei primi mesi dell'anno successivo per la sua approvazione. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede alla redazione del Rendiconto nelle forme di legge e con i criteri di oculata prudenza. Le eccedenze del Rendiconto saranno destinate ai vari fondi di riserva ordinaria e straordinaria che potranno all'uopo essere creati dal comitato direttivo sempre in funzione di quelle che possono essere le esigenze immediate o mediate per il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.
DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI:
ART. 22) L'Associazione può sciogliersi nei casi prescritti dalla legge su voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati.
ART. 23) Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
Firmato:

 Carlo Moretti

Rossana Pelagalli

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