lunedì 23 aprile 2012

La Comunicazione di irregolarità


Comunicazione di irregolarità

 

(Riportiamo la scheda  pubblicata dal sito dell’Agenzia delle Entrate relativa alla Comunicazione di irregolarita di atti fiscali )


Quando il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità può:
  • concordare con il suo contenuto
  • ritenere che sia sbagliata.

Il contribuente riconosce la validità della comunicazione

Il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all’imposta e agli interessi.
In particolare, è previsto che:
  • per le comunicazioni relative ai controlli automatici, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva (nei casi di rettifica della richiesta dell’ufficio). La sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%)
  • per le comunicazioni relative ai controlli formali, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione (anche nei casi di successiva rettifica della richiesta dell’ufficio). La sanzione è ridotta a 2/3 di quella ordinaria (20% invece del 30%)
  • per i redditi a tassazione separata, non sono dovuti né interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di un’eventuale successiva rettifica dell’ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, la sanzione è del 30%.
I pagamenti vanno eseguiti presso le banche, gli uffici postali o gli agenti della riscossione con il modello “F24 precompilato” allegato alla comunicazione (l’importo tiene conto della sanzione ridotta).
Il contribuente (non titolare di partita Iva) che vuole compensare le somme da pagare con eventuali crediti deve presentare alla banca, alla posta o agli agenti della riscossione un modello F24 nel quale, nella sezione “erario”, vanno indicati i seguenti codici tributo:
  • 9001, per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo automatico
  • 9006, per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo formale
  • 9526, per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti le indennità di fine rapporto e le      prestazioni pensionistiche in forma di capitale
  • 9527, per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti gli altri redditi soggetti a tassazione separata (ad esempio, gli arretrati da lavoro dipendente).
Inoltre, nel modello F24 va indicato il numero di codice dell’atto, l’importo a debito e l’anno di riferimento, indicati nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione.
Per i titolari di partita Iva che vogliono compensare le somme da pagare con eventuali crediti è invece obbligatorio effettuare il versamento in via telematica.
Nella tabella che segue sono riepilogati i termini, le sanzioni e le modalità per la regolarizzazione.
Tipo di comunicazione
Termine
Sanzione
Pagamento
Invito per errori formali (che non incidono sul pagamento del tributo)
entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito
Nessuna
Nessuno
Comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioni
entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione
10% della maggiore imposta
Se viene utilizzato il modello F24 “precompilato” allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari sia non titolari di partita Iva) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione. Se non viene utilizzato il modello F24 “precompilato”:
- il contribuente titolare di partita Iva deve versare esclusivamente in via telematica
- il contribuente non titolare di partita Iva può pagare anche con il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione
Comunicazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata
Nessuna
Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni
entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione
20% della maggiore imposta

Il contribuente non riconosce la validità della comunicazione

Il contribuente ha a disposizione soluzioni diverse, a seconda del tipo di comunicazione ricevuta.

Comunicazione emessa a seguito di controllo automatico

E’ possibile:
  • accedere al canale di assistenza Civis se si è abilitati ai servizi telematici (Fisconline ed Entratel)
  • utilizzare il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata (Pec). Con questa modalità si ottengono chiarimenti inviando messaggi alla casella Pec dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it
  • telefonare al Centro di assistenza multicanale (numero 848  800  444). La documentazione necessaria alla correzione può essere trasmessa anche tramite fax
  • rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi che provano la correttezza dei dati dichiarati. Se l’ufficio rettifica parzialmente l’importo, il termine per usufruire della sanzione ridotta parte dalla data di comunicazione della correzione. In questo caso, al contribuente viene consegnato un nuovo modello F24 con l’indicazione dell’importo rettificato. Trascorsi i 30 giorni senza il pagamento, l’ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l’imposta, gli interessi e la sanzione piena (30%).

Comunicazione emessa a seguito di controllo formale

Il contribuente può segnalare all’ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, eventuali dati o elementi non considerati o valutati in maniera sbagliata. Se l’ufficio rettifica la comunicazione, il contribuente riceve un nuovo modello di pagamento con l’indicazione delle somme da versare e può usufruire della sanzione ridotta effettuando il versamento nei 30 giorni successivi al ricevimento della prima comunicazione. Trascorso questo termine, l’ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l’imposta, gli interessi e la sanzione piena (30%).
Il contribuente che vuole pagare solo una parte dell’importo richiesto non può utilizzare il modello F24 precompilato, ma deve compilarne un altro, con i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto indicati nella comunicazione. Anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti.
Attenzione
le comunicazioni al contribuente non contenendo una pretesa tributaria definita, non costituiscono atti impugnabili. Esse, infatti, non sono altro che un mero invito al contribuente a fornire, in via preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione e non sono, dunque, espressione di un potere autoritativo, in quanto non contengono una pretesa impositiva definitiva e non producono effetti negativi immediati per il destinatario.

 


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