domenica 29 giugno 2014

Finanza & Fisco n.16/2014


Finanza & Fisco
Settimanale tecnico di informazione e documentazione tributaria

Il documento in formato PDF allegato contiene il n. 16/2014 della rivista Finanza & Fisco

Novità

Regime fiscale per le rendite finanziarie

Da martedì 1° luglio 2014, cambia il regime fiscale per le rendite finanziarie

Con la circolare n. 19 del 27 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle misure previste dagli articoli 3 e 4 del D.L. n. 66 del 2014, che hanno modificato l’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, a partire dal 1° luglio 2014. Il documento delle Entrate, inoltre, si sofferma sull’abrogazione della ritenuta del 20 per centoprevista dal D.L. n. 66 del 2014, che esplica effetti ai fini dell’esonero dall’obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e di segnalazione da parte degli intermediari.

Adempimenti fiscali - Proroga delle scadenze

Anche al diritto annuale alle camere di commercio si applica lo slittamento dei termini dal 16 giugno al 7 luglio 2014, senza alcun pagamento aggiuntivo

L’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2014 ha prorogato il termine del pagamento del primo acconto delle imposte per l’anno 2014 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore.
La scadenza del 16 giugno 2014 è stata prorogata al 7 luglio 2014. Dall’8 luglio 2014 al 20 agosto 2014 tali soggetti possono effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. A tal proposito, la nota n. 113398 del 19/06/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico ricorda che l’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 (in “Finanza & Fisco” n. 35/2001, pag. 4468)stabilisce che il diritto annuale «è versato dai contribuenti, in un’unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il temine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte». Tenuto conto di quanto sopra, la proroga stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato si applica anche al versamento del diritto annuale per l’anno 2014 effettuato dai contribuenti rientranti nell’ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.
Resta inteso che per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 16 giugno 2014, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Novità in Gazzetta Ufficiale

Provvedimenti urgenti per la competitività e la semplificazione


·         un credito d’imposta nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari e apparecchiature) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, realizzati dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2015 in eccedenza rispetto alla media aritmetica degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore (art. 18);
 ·         il potenziamento della disciplina dell’aiuto alla crescita economica (ACE). In particolare, è prevista una maggiorazione del 40 per cento della variazione in aumento del capitale proprio per le società che vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo (art 19);
 ·         l’introduzione nel TUF di un nuovo articolo 127-quinquiesMaggiorazione del voto»), si rimette all’autonomia statutaria delle società in via di quotazione ovvero già quotate di prevedere azioni a voto maggiorato a beneficio degli azionisti di lungo periodo (comma 1 dell’art. 20);
·         la riduzione del capitale minimo richiesto per la costituzione di una S.P.A. da 120.000 a 50.000 euro (comma 7 dell’art. 20).

In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto su competitività e giustizia sociale, cd “Decreto Renzi

Il decreto-legge, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, si compone di 60 articoli rispetto ai 51 iniziali (sono stati introdotti 11 nuovi articoli e sono stati soppressi gli articoli 30 e 38).
Tra le novità inserite in sede di conversione in legge si segnalano:

·         in tema di rivalutazione dei beni d’impresa, il ripristino della possibilità di versare le imposte sostitutive in tre rate con conseguente rideterminazione della scadenza di pagamento delle rate stesse (la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo di imposta (anziché entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita), laseconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo di imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo di imposta);

·         in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI), la conferma del regime derogatorio per l’ano 2014, rispetto a quello ordinario delineato destinato a entrare in vigore a partire dall’anno 2015, riguardante il versamento della TASI. In particolare, la nuova disciplina stabilisce che i contribuenti erano tenuti al pagamento della prima rata della TASI entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze alla data del 31 maggio 2014, con obbligo per i comuni di inviare dette deliberazioni entro il 23 maggio 2014In caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine, il versamento della prima rata della TASI va effettuato entro il 16 ottobre 2014, sulla base delle deliberazioniconcernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti TASIpubblicati nello stesso sitoalla data del 18 settembre 2014(con obbligo di invio delle deliberazioni per i comuni entro il 10 settembre 2014). Se al 10 settembre 2014 non risultano inviate dette deliberazioni, i contribuenti sono tenuti al versamento dell’imposta in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, applicando l’aliquota di base pari all’1 per mille, e comunque entro il limite massimo previsto dal primo periodo del comma 677 della legge di stabilità 2014 (nel rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile). Inoltre, in tema di ripartizione della TASI tra proprietario e inquilino nell’ambito dei rapporti di locazione, viene stabilito che nel caso nel caso di mancato inviodelle delibere entro il 10 settembre 2014, ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di versamento dell’imposta da parte dell’occupante l’immobile, la TASI è da questi dovuta nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivodeterminato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale;

·         la possibilità di attivare nuove rateazioni da parte dei debitori di Equitalia decaduti da precedenti piani di rientro. In particolare concessa facoltà per i contribuenti di chiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione. La disposizione introduce un’ulteriore procedura di rateazione, applicabile temporaneamente e alle seguenti condizioni: la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013; la richiesta siapresentata entro e non oltre il 31 luglio 2014. L’ulteriore rateazione potrà arrivare fino a 72 rate mensili, non sarà prorogabile e i contribuenti cesseranno dal beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Per quanto concerne l’ambito soggettivo la novella fa riferimento generico ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973.

Promemoria

Scadenza per l’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo

Società di comodo e in perdita sistematica. Entro il prossimo 2 luglio 2014 termine ultimo per presentare l’istanza disapplicativa

Entro il prossimo 2 luglio 2014 possono presentare l’interpello per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, le imprese che non possono avvalersi di alcuna causa di esclusione o disapplicazione.

Si ricorda che nel nostro ordinamento esistono due differenti situazioni verificandosi le quali i contribuenti societari possono incorrere nelle pesanti penalizzazioni della disciplina relativa alle c.d. “società di comodo”:

• quella, per così dire, tradizionale, a mente della quale sono da reputarsi tali le società che non superano il testdi operatività previsto dall’articolo 30, comma 1, Legge 724 del 1994, il quale prevede che, qualora la media dei ricavi effettivi sia minore di quella dei ricavi convenzionali , la società sia conseguentemente tassata su un reddito minimo presunto, individuato mediante applicazione di specifici coefficienti di redditività agli asset dalla stessa posseduti. Più nel dettaglio, per verificare lo status di società non operativa è necessario effettuare il test di operatività di cui al comma 1 dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, teso a verificare se nell’ultimo triennio (ivi compreso l’esercizio per cui è operata la predetta verifica) la media dei ricavi, incrementi di rimanenze e proventi (esclusi quelli di carattere straordinario) risultanti dal conto economico - cosiddetti ricavi effettivi - sia almeno pari al valore determinato mediante applicazione, alla media triennale dei valori attribuibili agli assetpatrimoniali specificamente previsti dal citato comma 1 dell’articolo 30, delle percentuali ivi indicate - cosiddetti ricavi presunti;

• quella, più “nuova”, delle società in c.d. “perdita sistematica”, introdotta per effetto delle innovazioni apportate dall’art. 2, commi 36-decies e segg., D.L. 138/2011, in forza del quale sono da considerarsi “società non operative”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, L. 724/1994, anche quelle che, indipendentemente dalla congruità dei ricavi conseguiti, hanno chiuso in perdita fiscale gli ultimi tre periodi d’imposta consecutivi, oppure le società che nello stesso arco temporale siano risultate «per due periodi di imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994». Nei confronti delle società in perdita sistematica, la disciplina sulle società di comodo opera a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo ai tre periodi di osservazione. Pertanto, chi si ritrova in perdita sistematica per il triennio 2010-2012, in altri termini, sarà considerato in linea di principio “di comodo” con riguardo al periodo d’imposta 2013.

Per saperne di più:

Fac simile di istanza

Per le società di comodo


Per le società in perdita sistematica



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