mercoledì 23 luglio 2014

LA RIVISTA FINANZA & FISCO

Finanza & Fisco
Settimanale tecnico di informazione e documentazione tributaria

Il documento in formato PDF allegato contiene il n. 19/2014 della rivistaFinanza & Fisco

Promemoria

Rimborso Iva infrannuale - Istanze con il modello IVA TR

Entro il 31 luglio 2014 si può presentare l’istanza IVA TR per il rimborso o la compensazione del credito Iva del secondo trimestre

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il MODELLO TR (link al sito dell’Agenzia delle Entrate).
Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972):
·               dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
·               dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25 per cento del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
·               dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
·               dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
L’istanza, da trasmettere per via telematica, nell’ultima versione approvata dall’Agenzia delle Entrate il 26 marzo 2014. Alla richiesta deve seguire la presentazione di una garanzia patrimoniale che non occorre, invece, per la compensazione.

Si ricorda che dal primo trimestre 2012 il rimborso Iva infrannuale potrà essere richiesto anche dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50 per cento di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis) del D.P.R. n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).
Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline oEntratel).

Per saperne di più:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 26 marzo 2014 prot. n. 43436/2014(sostituisce quello precedente in uso approvato con provvedimento 20 marzo 2012) - Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati (Pubblicato il 26/03/2014 - Link sito web dell’Agenzia delle Entrate);
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 15 gennaio 2010 - Controllo preventivo delle compensazioni dei crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto – art. 10 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 12 marzo 2010 - Profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con la stampa specializzata
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96 E del 28 settembre 2011 - Modello IVA TR - Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale - Modalità di esposizione delle operazioni con aliquota al ventuno per cento;

La versione 5.0.0 consente la compilazione e la predisposizione del file da inviare telematicamente relativamente al modello IVA TR approvato con Provvedimento del 26/03/2014.

Benefici per il gasolio per autotrazione - Dichiarazione  2° trimestre 2014

Richiesta credito d’imposta per il “Caro petrolio”: disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per il 2° trimestre 2014

Con nota 68241/RU del 27 giugno 2014 l’Agenzia delle Dogane ha diffuso le istruzioni, il modello ed il software per richiedere il rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell’anno 2014. La dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2014.

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione, ferma restando l’esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, si ricorda che il beneficio spetta:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

In evidenza:

Scioglimento S.r.l. semplificato 

Possibile lo scioglimento “automatico” senza notaio di S.r.l. con dichiarazione degli amministratori ai sensi dell’art. 2484 c.c.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta a quesito formulato dalla Camera di commercio di Lecce, con nota prot. 94215 del 19/05/2014 (pubblicata nel documento in .pdf allegatodiramata a tutto il sistema camerale allo scopo di uniformare a livello nazionale le procedure di istruttoria, fornisce chiarimenti in relazione all’accertamento di cause di scioglimento di S.r.l. e alla nomina dei liquidatori secondo modalità semplificate, che a mente dell’art. 2484 C.C. possono essere accertate dall’organo amministrativo, individuando altresì, la documentazione da allegare all’istanza al Registro delle Imprese. Sulla questione, inoltre, è intervenuto anche il Consiglio nazionale del notariato. Secondo l’interpretazione dei notai, quando si procede non solo alla nomina o alla revoca dei liquidatori, ma anche alla definizione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori ex art. 2487, lett. a), c.c. o alla definizione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ex art. 2487, lett. b), del c.c., la delibera implica la definizione delle regole organizzative della società nella fase di liquidazione e quindi con ciò si verifica un’ipotesi di modificazione statutaria, che è di per sé soggetta, senza necessità di alcun richiamo espresso, alla disciplina dell’articolo 2436 del codice civile, che impone la verbalizzazione con atto pubblico

Nel caso di scioglimento di cui al n. 2 dell’art. 2484 del codice civile, peril conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie»), gli l’eventi ivi previsti (il raggiungimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità) devono rivestire un carattere oggettivo, assoluto e definitivo, slegato quindi da eventi o situazioni di tipo temporaneo o contingente. L’impossibilità deve risultare da elementi inconfutabili e obiettivamente definitivi e rivestire il carattere dell’assolutezza e irreversibilità e deve essere riferita all’oggetto sociale statutariamente definito e non all’attività concretamente esercitata dalla società. Non può, pertanto, essere idoneo, a tal fine, sempre a titolo di esempio, indicare una generica “crisi del settore”, ma occorrerà, di contro, che si sia verificato un evento che obiettivamente e indefinitamente renda impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale: in ipotesi, la revoca definitiva del lavoro pubblico per eseguire il quale la società era stata (unicamente) costituita.

Per saperne di più:





Enti non commerciali - Obbligo dichiarativo IMU/TASI ENC

IMU e TASI: approvato modello ad hoc per aglienti non commerciali che intendono fruire dell’esenzione Imu e Tasi. La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014

Con decreto del 26 giugno 2014 (pubblicato nel documento in .pdf allegato) il Ministero dell’economia e delle finanze ha approvato il «Modello di dichiarazione degli immobili ai fini IMU e TASI per gli enti non commerciali» corredato delle relative istruzioni per la compilazione, con il quale sono stati fissati i criteri per la determinazione del rapporto proporzionale a cui bisogna far riferimento, per le unità immobiliari possedute dagli enti non commerciali destinate ad un’utilizzazione mista, e che fissa al prossimo 30 settembre 2014 il termine di presentazione della dichiarazione riferita agli anni d’imposta 2012 e 2013; la dichiarazione riguarda gli immobili per i quali è prevista l’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, (e cioè riguarda enti che svolgono attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive) e fa seguito al regolamento sull’emanato dallo stesso Ministero con il decreto n. 200 del 19 novembre 2012. Nelle istruzioni precisato che l’obbligo dichiarativo IMU/TASI ENC si riguarda esclusivamente gli enti non commerciali che posseggono immobili oggetto dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992. Pertanto, gli enti non commerciali che possiedono esclusivamente immobili che non rientrano in tale fattispecie di esenzione devono presentare la dichiarazione ordinaria, approvata con D.M. 30 ottobre 2012 e pubblicata nella G. U. del 5 novembre 2012, n. 258.

Novità

Studio di  settore VG68U - Credito di imposta per il gasolio per autotrazione

Correttivo relativo al credito d’imposta per caro petroliomodificato il modello di comunicazione per la studio di settore VG68U relativo al “trasporto di merci su strada e servizi di trasloco

Con il provvedimento del 4 luglio 2014, prot. n. 89828/2014l’Agenzia delle entrate ha disposto la modifica al modello VG68U per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2013. Il documento agenziale, corregge un’indicazione presente nelle istruzioni del modello relativo al “trasporto di merci su strada e servizi di trasloco”, che non risultava coerente con la metodologia applicata in fase di elaborazione e con i conseguenti chiarimenti forniti, per l’annualità 2012, con lecircolari n. 23/E del 15 luglio 2013 (in Finanza & Fisco” n. 21/2013, pag. 1580)n. 30/E del 19 settembre 2013 i“Finanza & Fisco” n. 27/2013, pag. 2130)”. Ne deriva che l’importo da indicare nel rigo X04, utile per attivare il correttivo del costo del carburante sulla funzione ricavo, deve coincidere con il credito d’imposta relativo al “caro petrolio” spettante in relazione ai consumi dei quattro trimestri 2012, e non con il valore esposto nel quadro RU di Unico 2014, come precedentemente indicato nelle istruzioni.

Le istruzioni corrette del Quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

– nel rigo X04, l’importo del credito d’imposta per il gasolio per autotrazione (art. 1, D.L. 265/2000; art. 25, L. 388/2000; art. 8, D.L. 356/2001; art. 5, D.L. 452/2001; art. 1, D.L. 138/2002; art. 16, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, cc. 515, 516 e 517, L. 311/2004; art. 1, c. 10, D.L. 16/2005; art. 7, c. 14, D.L. 262/2006; art. 6, D.Lgs. 26/2007). L’importo da indicare nel rigo X04 deve corrispondere al credito di imposta spettante in relazione ai consumi effettuati nei quattro trimestri del 2012 (vedasi sia l’Allegato n. 1, punto C4, della circolare n. 23/E del 15/07/2013 che il paragrafo 3 della circolare n. 30/E del 19/09/2013).

Revisione della normativa relativa all’accatastamento ed all’ammortamento degli impianti fotovoltaici

Impianti fotovoltaici: approvata un risoluzione che impegna il Governo ad assumere iniziative per modificare la normativa recante l’obbligo di variazione della rendita catastale dell’immobile e ammortamento
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