venerdì 13 marzo 2015

L’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ

                                  L’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ
. 5 marzo 2015
 Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Settore Servizi e consulenza - Ufficio Gestione tributi – Via Capranesi, 54 – 00155 Roma - Tel. 06.22598.2448 - e-mail: dr.lazio.getr@agenziaentrate.it  2
                                                                      Il visto di conformità
 L’art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997 prevede che i professionisti di cui alle lettere a) e b), del comma 3, dell’art. 3, del DPR n. 322 del 1998, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), dello stesso articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte. Ai sensi dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i professionisti che possono apporre il visto di conformità sono gli iscritti:  nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;v  nell’albo dei consulenti del lavoro;v  nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ev agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. purché siano:  iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;v  in possesso della necessaria abilitazione alla trasmissione telematica (Entratel).v Con l’apposizione del visto di conformità si attesta l’esecuzione dei controlli indicati dall'art. 2 del Decreto n. 164/1999 del Ministero delle Finanze secondo il quale il rilascio del visto di conformità implica: 1. il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto; 2. la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto; 3. la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Per effetto dell’art. 3-bis, comma 10, e dell’art. 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono state ampliate le competenze previste per gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'Albo dei consulenti del lavoro, prevedendo l’attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'art. 34, comma 4, del D. Lgs. n. 241 del 1997.
Ne consegue la facoltà per questi professionisti di apporre il visto di conformità anche sulla dichiarazione mod. 730. Tuttavia, per l’attività di assistenza fiscale sulle dichiarazioni 730 il professionista non può avvalersi di una società di servizi. Come chiedere l’iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità Ai sensi dell’art. 21 del D.M. n. 164/ 1999, per l’esercizio della facoltà di apporre il visto di conformità, i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni devono presentare, alla Direzione regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale, una preventiva comunicazione (allegato 1 - modello di comunicazione; allegato 2 – modello di comunicazione con associazione; allegato 3 – modello di comunicazione con società di servizi) contenente:  i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita IVA;v  il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata l’attività professionale;v  la denominazione o ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti ilv consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse. Alla comunicazione devono essere allegati:  la copia integrale della polizza assicurativa di cui all’art. 22 del decreto n. 164/1999;v  la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordinev di appartenenza;  la dichiarazione relativa alla sussistenza dei seguenti requisiti previsti dall’art. 8,v comma 1, del decreto n. 164/1999: a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati finanziari; b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria; d) non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali, previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti. Le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando la fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore (allegato 4 - modello di autocertificazione) Il professionista deve, infine, sottoscrivere l’impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano. La documentazione deve pervenire alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale del professionista: 1. tramite PEC ( dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it ); 2. mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Lazio - Via G. Capranesi, 54 – 00155 Roma); 3. con consegna a mano. Le garanzie Il professionista che deve apporre il visto di conformità è obbligato, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del decreto n. 164 del 1999, a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile che contenga una clausola specifica ed esclusiva riguardo all’attività relativa all’apposizione del visto di conformità. La polizza deve:  garantire i rischi derivanti dalla prestazione dell’assistenza fiscale mediantev apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, distinguendo se nell’esercizio di tale attività viene ricompresa o meno l’attività di apposizione del visto sui modelli 730;  contenere la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio, ovverov l’estensione della garanzia al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ex art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, ove l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente, qualora il professionista opti per l’apposizione del visto sulle dichiarazioni 730;  avere un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numerov dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore alla soglia di 3 milioni di euro stabilita dall’articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata;
  prevedere la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Statov o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. I professionisti abilitati sono tenuti ad adeguare le condizioni di polizza prima dell’apposizione del visto, anche nell’ipotesi in cui la stessa non sia ancora scaduta alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 175/2014 (il 13 dicembre 2014). Assistenza fiscale esercitata nell’ambito di associazione professionale o tramite società di servizi Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di un’ associazione professionale di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR, la polizza assicurativa può essere stipulata dal professionista o dall’associazione professionale. In quest’ultimo caso, la polizza deve garantire il contribuente, lo Stato o il diverso ente impositore da ogni eventuale danno causato nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale svolta dal singolo professionista distintamente abilitato al visto. Il massimale garantito è riferito al numero dei visti complessivamente rilasciati, a prescindere dal numero dei professionisti abilitati e indicati distintamente nella polizza. Qualora il professionista si avvalga di una società di servizi di cui possegga la maggioranza assoluta del capitale sociale, è possibile utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società stessa se il contratto si configura come un contratto a favore di terzo (nel caso di specie professionista), fermo restando il rispetto delle altre prescrizioni previste dalla norma. In tal caso, infatti, sarebbe garantito il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato dal professionista Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati: adempimenti successivi Per mantenere l’iscrizione nell’elenco, i requisiti posseduti in origine devono perdurare nel tempo; pertanto, il professionista a ogni scadenza della copertura assicurativa è tenuto a trasmettere alla Direzione regionale competente: 1. copia del rinnovo della polizza assicurativa o attestato di quietanza di pagamento, utilizzando preferibilmente la posta elettronica certificata; 2. attestazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, della permanenza dei requisiti comunicati in precedenza (allegato 4 - modello di autocertificazione). Poiché la garanzia deve assicurare la continuità, il professionista è tenuto a verificare che la data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente.

Qualora il professionista ometta di trasmettere la documentazione entro 30 giorni dalla scadenza della polizza, la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate attiva il procedimento di vigilanza previsto dall’art. 25 del D.M. n. 164/1999. In assenza di regolarizzazione, il professionista non è legittimato ad apporre il visto.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.