martedì 22 gennaio 2013

I CHIARIMENTI SULLA NUMERAZIONE DELLE FATTURE


AGENZIA DELLE ENTRATE
Pubblichiamo  la RISOLUZIONE N. 1/E, riguardante Chiarimenti in materia di
 numerazione delle fatture

Roma, 10 gennaio 2013

OGGETTO: Articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 –
Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture

In base all’articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 – come modificato dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24
dicembre 2012, n. 228 – per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio
2013, la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in
modo univoco”.
Posto che, nella nuova formulazione, l’articolo 21 non prevede più la
numerazione “in ordine progressivo per anno solare”, è stato chiesto da più
parti di chiarire cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi
la fattura in modo univoco.
La modifica normativa in questione si è resa necessaria al fine di
recepire nell’ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia
di fatturazione recata dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28
novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del
13 luglio 2010. La Commissione europea aveva, infatti, rilevato che la
normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno
una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a
carico dei soggetti passivi non richiesto dall’articolo 226 della citata direttiva.
Tanto premesso, si precisa che è compatibile con l’identificazione
univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di
Direzione Centrale Normativa
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numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura,
se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata
una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua
ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla
cessazione dell’attività stessa.
Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad
identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del
numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.
La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal
numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal
caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione
in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.
Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad
adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto
l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita
dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a)
del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.
Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si
ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva
all’interno di ciascun anno solare:
Fatt. n. 1
Fatt. n. 2

Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)
Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)

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