lunedì 9 dicembre 2013

Impresa a 1 euro

Impresa a 1 euro



Operativa, dal 29 agosto 2012, la normativa riguardante la società a responsabilità limitata semplificata, introdotta con l’obiettivo di agevolare l’accesso all’attività d’impresa da parte dei giovani di età non superiore a 35 anni.
Caratteristica del nuovo tipo di società un regime particolarmente agevolato, sia per l’ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione (basta un euro), sia per i minori costi da sostenere.

Cosa fare:

  • la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione;
  • l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato;
  • l'ammontare del capitale sociale deve essere pari all'importo di almeno 1 euro e inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione;
  • il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo. Nel nuovo tipo di società gli amministratori devono essere scelti tra i soci;
  • nella denominazione dovrà essere specificato che si tratta di SRL Semplificata
  • L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili; deve, invece, essere versata l'imposta di registro, come precisato dal Consiglio Nazionale del notariato.

Differenze con la “normale” s.r.l.

Molte le differenze, quindi, con la normale s.r.l., dove il capitale sociale non può essere inferiore all’importo di 10.000 euro (art. 2463, comma 2, c.c.) ed i conferimenti possono essere fatti da ciascun socio anche attraverso il versamento di crediti o con le altre modalità prescritte dall’art. 2463 del c.c.
La s.r.l. semplificata non può essere costituita da persone giuridiche, come società, associazioni o consorzi ed è vietato cedere le quote a soci non aventi i requisiti di età richiesti, cioè 35 anni, a pena di nullità. Questo requisito deve sussistere al momento della costituzione della società, oppure al momento dell’ingresso di nuovi soci.

La normativa

Il nuovo tipo di s.r.l. è disciplinato dall’art. 2463bis del Codice civile, introdotto dall’art.3 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito con la Legge n.27/2012. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
Il modello è stato adottato con il decreto n.138/2012 (G.U. n. 189 del 14/08/2012) in vigore dal 29 agosto. ( Dossier della Presidenza del Consiglio)

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