mercoledì 2 aprile 2014

PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI

Finanza & Fisco
Settimanale tecnico di informazione e documentazione tributaria

Il documento in formato PDF allegato contiene il n. 3/2014 della rivista Finanza & Fisco

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Novità

Archivio Vies (Vat Information Exchange System) - Criteri e modalità di inclusione delle partite IVA nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie

La domanda d’iscrizione al Vies viaggiaonline

Più semplice e veloce chiedere al Fisco di entrare nell’elenco Vies (Vat information exchange system). Dal 26 marzo 2014, è attivo il nuovo servizio che consente ai soggetti già titolari di partita Iva, abilitati a Fisconline Entratel, di richiedere direttamente in via telematica la propria iscrizione nell’archivio degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie.

Utilizzare il nuovo servizio online è facile e immediato. Basta indicare nel campo dedicato la propria partita Iva, “candidata” a entrare nell’elencoVies. Per avvalersi di questa nuova opportunità è necessario essere abilitati a Fisconline Entratel. La funzione consente di compilare e trasmettere direttamente online l’istanza, senza la necessità di scaricare alcun software. Per accedere al servizio web è necessario registrarsi aiservizi telematici.

Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l’Agenzia delle entrate effettua le analisi propedeutiche all’inserimento della posizione nel ViesIn questi 30 giorni l’Agenzia farà una serie di controlli preliminari volti a verificare, in prima battuta, che l’operatore non sia “a rischio” di eventuali comportamenti fraudolenti. In presenza di rischi viene emanato un provvedimento di diniego all’inserimento del contribuente nell’Archivio Vies.

Naturalmente per chi inizia l’attività, la volontà di essere inseriti nel Viesdovrà essere espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella “C” del quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta.

Se dall’analisi preliminare non emergono elementi di rischio di finalità evasive o di frode, il soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio il trentunesimo giorno successivo a quello della attribuzione della partita Iva o della ricezione dell’istanza. In caso contrario, l’ufficio emette un provvedimento motivato di diniego, che preclude l’inserimento nel Vies.

Il soggetto interessato può verificare l’avvenuta inclusione della propria posizione nell’archivio Vies utilizzando il servizio di verifica online.

Per saperne di più:

La Prassi:

Sul regime giuridico delle operazioni intracomunitarie poste senza la regolare iscrizione al VIES, vedi:


Sulle regole per l’inserimento nell’Archivio Vies degli operatori intracomunitari, vedi:


I provvedimenti attuativi :

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 29 dicembre 2010 - Prot. n. 188376 - (in “Finanza & Fisco” n. 43/2010, pag. 3903), recante: “Modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie ai sensi del comma 7-bis dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall’articolo 27 del D.L. n. 78 del 2010 per l’adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi.”,

Il provvedimento n. 188376 del 2010 ha chiarito che l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie, oltre che da parte dei soggetti passivi che intraprendono l’attività (nella dichiarazione di inizio attività), va manifestata anche da parte dei soggetti passivi già in attività, mediante apposita istanza.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2010 - Prot. n. 188381 - (in “Finanza & Fisco” n. 43/2010, pag. 3910), recante: “Criteri e modalità di inclusione delle partite IVA nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie ai sensi del comma 15-quater dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’articolo 22 del Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010.”.

Il provvedimento n. 188381 del 2010, coerentemente con quanto previsto dal nuovo comma 7-bis, dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 qualifica la banca dati elettronica dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798, come “Archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie” (si tratta del “VAT Information Exchange System” in sigla VIES)

Giurisprudenza:

L’assenza della partita IVA nell’archivio Vies non determina da sola il venire meno della possibilità di effettuare operazioni qualificate intracomunitarie


In particolare, per la Corte di Giustizia CE, Sez. II, Sent. del 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona, Causa C-273/11 “Benché, quindi, il numero d’identificazione IVA fornisca la prova dello status fiscale del soggetto passivo ed agevoli il controllo delle operazioni intracomunitarie, si tratta tuttavia soltanto di un requisito formale che non può rimettere in discussione il diritto all’esenzione dall’IVA qualora ricorrano le condizioni sostanziali di una cessione intracomunitaria”

Secondo, la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, Sez. II, Ord. n. 127 del 4 giugno 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 25/2013, pag.1931), ai fini dell’applicazione della non imponibilità IVA nell’ordinamento italiano di un’operazione intracomunitaria, la normativa Ue richiede solo la sussistenza di requisiti sostanziali che dimostrino la effettività dell’operazio-ne tra gli operatori (soggetti passivi IVA) degli Stati membri:tra detti requisiti non è pertanto, previsto quello “formale” di essere iscritto all’archivio informatico VIES.



In questo numero:

Speciale - Delega per riscrivere il sistema fiscale


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