mercoledì 9 aprile 2014

Riforme, al via il disegno di legge di revisione costituzionale

Riforme, al via il disegno di legge di revisione costituzionale

Pubblichiamo la presentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul Disegno di Legge di Revisione Costituzionale

Superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei parlamentari, contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, soppressione del CNEL e revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Questi i punti dello schema di disegno di legge di revisione costituzionale approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 marzo 2014.
Il Parlamento si articolerà, secondo il testo, in Camera dei Deputati e Senato delle Autonomie.
La Camera, elettiva, manterrà la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo, mentre il Senato delle Autonomie, parteciperà al procedimento legislativo in modo paritario con la Camera dei deputati esclusivamente per le leggi costituzionali e di revisione costituzionale; per le altre leggi può deliberare proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera si esprime in via definitiva. Il Senato delle Autonomie sarà composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dai sindaci dei comuni capoluogo, nonché, per ciascuna regione, da due membri eletti dai consigli regionali tra i propri componenti, e da due sindaci eletti da un collegio elettorale costituito dai sindaci della regione.
In alcuni ambiti di interesse delle Autonomie territoriali, le proposte di modifica, formulate dal Senato, possono essere superate solo con il quorum rafforzato della maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati. Inoltre, il Senato delle Autonomie può esprimere il parere su ogni progetto di atto normativo o documento all’esame della Camera dei deputati ed ha altresì la facoltà, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge.
Restano invariate le funzioni non legislative: elezione e giuramento del Presidente della Repubblica; messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica; elezione di un terzo dei componenti il Consiglio superiore della magistratura; elezione di due dei cinque giudici costituzionali di nomina parlamentare.
Il numero complessivo di senatori sarà inferiore alla metà di quello attuale.
Con il superamento del bicameralismo paritario, viene altresì rafforzato il ruolo del Governo in Parlamento, prevedendo l’introduzione dell’istituto del voto a data certa, in base al quale il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta.
Sono allo stesso tempo previsti nuovi limiti alla decretazione d’urgenza.
Ai fini del contenimento dei costi della politica i membri del Senato delle Autonomie non ricevono alcuna indennità. Gli emolumenti spettanti al Presidente della Giunta regionale e ai membri degli organi regionali non possono superare l’importo di quelli spettanti ai Sindaci dei comuni capoluogo della Regione e non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari in favore dei gruppi politici rappresentati nei Consigli regionali.
Il disegno di legge prevede l’abolizione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, organo che non appare oggi più rispondente alle esigenze di raccordo con le categorie economiche e sociali che, in origine, ne avevano giustificato l’istituzione.
Il progetto di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione è volto a definire un sistema di governo multilivello più ordinato. Oltre a confermare l’abolizione delle Province, prevede il superamento dell’attuale frammentazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni in favore di un decentramento legislativo più razionale e funzionale allo sviluppo economico e sociale del Paese.
Viene superata, quindi, la rigida ripartizione legislativa per materie in favore di una più moderna e flessibile ripartizione anche per funzioni che prevede l’eliminazione delle competenze legislative “concorrenti” e la conseguente ridefinizione delle competenze “esclusive” dello Stato e di quelle “residuali” delle Regioni e l ’introduzione di una “clausola di supremazia” della legge statale sulle leggi regionali oltre alla possibilità per lo Stato di delegare, anche temporaneamente, alle Regioni la funzione legislativa nelle materie di propria competenza esclusiva.



Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.