lunedì 5 marzo 2012

L'AVVISO BONARIO E' AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE


Con sentenza n.25699 del 09 dicembre 2009 della Corte di Cassazione viene riconosciuto che se non c'è opposizione all'atto (avviso bonario), il ricorso contro la conseguente cartella di pagamento è inammissibile.


Motivi della decisione
La Suprema corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.   In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 546/1992 solo dinanzi al giudice speciale tributario, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente.                                                                                                                                       Ne consegue che il ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione a un avviso non opposto, risulta essere inammissibile (cfr anche Cassazione 12194/2008 e Cassazione a sezioni unite 16293/2007).   Inoltre, la Corte ha rilevato che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs 546/1992, la cartella di pagamento, quando faccia seguito a un avviso di accertamento divenuto definitivo, come nel caso di specie, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso, e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento stesso.         
 La Corte ha anche precisato che l'atto esecutivo non andava preceduto dall'insinuazione al passivo della procedura esecutiva per il semplice fatto che la modifica della situazione giuridica del soggetto passivo non ne poteva far venire meno la sussistenza, ormai definitivamente stabilita

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