La mediazione civile è ancora obbligatoria non essendo stata depositata né pubblicata alcuna sentenza della Corte Costituzionale che affermi l' incostituzionalità della norma | |
Lo stabilisce | il Tribunale di Lamezia Terme, con ordinanza dell'8 novembre 2012 |
La norma che prevede l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione sancita dall'art.art.
5, comma 1, del d.lgs 4 marzo 2010, n. 28 è ancora valida ed efficace al momento
dell’emanazione dell'ordinanza del Tribunale, non essendo stata depositata né
pubblicata la preannunciata sentenza della Corte Costituzionale che ne dichiari
l’illegittimità costituzionale per eccesso di delega (cfr. art. 30 legge 87/1953), ma
essendo stato emesso dalla Consulta solo un comunicato al riguardo.
Dovendosi, pertanto presumere che l’incostituzionalità riguardi la sola
previsione dell’obbligatorietà della mediazione, ove nelle more del decorso del
termine assegnato dovesse essere pubblicata la citata sentenza caducatoria, -
hanno stabilito i giudici di Lamezia Terme - la prescrizione di cui al dispositivo
dovrà intendersi come mediazione su invito del giudice, ai sensi del comma 2
dell’art. 5, considerata la natura della controversia e la possibilità di valutare
una trattativa alla luce delle indicazioni contenute nel presente provvedimento.
5, comma 1, del d.lgs 4 marzo 2010, n. 28 è ancora valida ed efficace al momento
dell’emanazione dell'ordinanza del Tribunale, non essendo stata depositata né
pubblicata la preannunciata sentenza della Corte Costituzionale che ne dichiari
l’illegittimità costituzionale per eccesso di delega (cfr. art. 30 legge 87/1953), ma
essendo stato emesso dalla Consulta solo un comunicato al riguardo.
Dovendosi, pertanto presumere che l’incostituzionalità riguardi la sola
previsione dell’obbligatorietà della mediazione, ove nelle more del decorso del
termine assegnato dovesse essere pubblicata la citata sentenza caducatoria, -
hanno stabilito i giudici di Lamezia Terme - la prescrizione di cui al dispositivo
dovrà intendersi come mediazione su invito del giudice, ai sensi del comma 2
dell’art. 5, considerata la natura della controversia e la possibilità di valutare
una trattativa alla luce delle indicazioni contenute nel presente provvedimento.
In attesa della pubblicazione sentenza della Corte Costituzionale tutte le categorie
professionali interessate hanno aperto al riguardo un ampio e vivace dibattito.
Riportiamo la lettera del Presidente dell'Ordine dei Dottori Comercialisti di Roma e
del Segretario Generale del CPRC , i quali affrontano l'argomento nell'ottica della
categoria
Venerdì 30 Novembre 2012 13:41
Cari Colleghi,
la mediazione civile e commerciale, introdotta in Italia dall’art. 60 della legge n.69/2009
e dal successivo D. Lgs. n. 28/2010 per dare attuazione alla Direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio n. 2008/52/CE, è stata vista dalla nostra Professione
come un’opportunità per accelerare quel cambiamento culturale e di mentalità
nell’approccio al conflitto che dev’essere proprio di una società civile matura
e che è già stato ampiamente realizzato con successo in numerosi altri Paesi europei
e non.
Un approccio al conflitto non più di tipo avversariale, qual’è quello del giudizio
ordinario, ma di tipo collaborativo e propositivo tra le parti in lite, volto al
raggiungimento di un accordo il più possibile rispondente alle reali esigenze ed
aspettative delle stesse.
Noi crediamo che la mediazione civile e commerciale possa e debba andare
avanti come espressione della libera volontà delle parti volta alla composizione
amichevole del conflitto ancor prima di affidarsi ad un giudizio che, quasi sempre,
si limita a separare le ragioni dal torto offrendo soluzioni il più delle volte
insoddisfacenti e spesso tardive rispetto ai reali bisogni delle parti.
D’altra parte che la mediazione e la conciliazione stiano divenendo ormai
tendenze inarrestabili anche nel nostro Paese, così come nel resto del
mondo, è dimostrato, oltre che in materia civile e commerciale, dalle recenti
riforme normative in materia di mediazione tributaria e di composizione delle
crisi da sovraindebitamento.
Il valore di pacificazione sociale proprio dell’istituto della mediazione
rappresenta, quindi, un valore in sé che già per questo merita di essere
tutelato e salvaguardato anche a prescindere dalla funzione deflattiva
del contenzioso civile che pure gli è propria; funzione la cui rilevanza è
tanto più significativa nel nostro Paese, che, come notorio, si colloca agli
ultimi posti della scala mondiale per la durata dei processi e per i
tempi di riscossione dei crediti, con conseguente depressione del
sistema economico e giudiziario e progressivo allontanamento degli
investitori internazionali.
A conforto di quanto da ultimo affermato, ricordiamo l’autorevole intervento
del Primo Presidente della Corte di Cassazione Ernesto Lupo che, alla
conferenza “Il Giusto rapporto tra giurisdizione e mediazione” del 19 ottobre
u.s., concluse le sue riflessioni sul tema auspicando “di continuare un percorso
verso il perfezionamento di un istituto (la mediazione) al quale, personalmente,
guardo con grande speranza perché, dal posto che occupo, vedo ogni giorno
le enormi difficoltà provocate dall’abnorme domanda di giustizia, che
finisce per soffocare l’apparato giudiziario, oggi incapace di assicurare un
servizio adeguato alle esigenze di una società civile come la nostra”; di
analogo tenore l’intervento del Vice Presidente del CSM Michele
Vietti all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2012, laddove, dopo aver
ricordato le illustri parole pronunciate dal Capo dello Stato sui tempi e
le pesantezze del funzionamento della giustizia quale causa “della generale
difficoltà del risanamento dei conti pubblici, dell’abbattimento dell’ormai
insostenibile stock di debito pubblico” e quale ostacolo ” ad una
intensificazione dell’attività d’impresa e degli investimenti”, auspicava
parimenti nel settore civile un percorso più coraggioso per incentivare
la risoluzione alternativa delle controversie.
Considerazioni analoghe a quelle suesposte hanno portato alla
costituzione del C.P.R.C. per rendere protagonista di questa evoluzione
culturale e sociale la nostra categoria professionale, curando in particolar
modo la formazione dei mediatori e l’efficienza funzionale ed operativa del
Centro.
E’ quindi nell’interesse di tutti i nostri Iscritti dare sostegno e vitalità al
C.P.R.C. incentivando anche all’interno della propria clientela la
possibilità di risolvere i conflitti in modo pacifico ed efficiente con costi
limitati ed in tempi brevi incardinando una domanda di mediazione presso
il C.P.R.C. ancor prima di affidarsi al giudizio ordinario .
Le attuali contingenze che vive l’istituto della mediazione in Italia e che,
siamo certi, verranno presto superate, sono quindi stimolo a lavorare
ancora più intensamente per garantire l’efficienza del C.P.R.C. ai più
alti livelli e la qualità dei mediatori che sarà d’ora in poi ulteriormente
rafforzata da una presenza ai tavoli di mediazione della componente
economica e della componente giuridica che lavoreranno in perfetta
sinergia con
l’unico scopo di aiutare le parti a risolvere il conflitto in modo
tecnicamente e giuridicamente sostenibile ed a preservare il rapporto.
Il Segretario Generale del CPRC ll Presidente del CPRC
Edoardo Merlino Gerardo Longobardi
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