lunedì 3 dicembre 2012

Mediazione civile: La circolare ministeriale


Circolare 12 novembre 2012 - Pronuncia della Corte 

costituzionale sulla illegittimità costituzionale della

 obbligatorietà della mediazione di cui al d.lgs. n. 

28/2010. Prime indicazioni

12 novembre 2012
                       Dipartimento per gli Affari di Giustizia
                       Direzione generale della giustizia civile

Con il comunicato del 24 ottobre 2012 l’ufficio stampa della Corte costituzionale
 ha reso noto che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso
di delega legislativa, del d.lgs.4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto
 il carattere obbligatorio della mediazione.
Preme precisare che chiare e puntuali indicazioni circa le ricadute degli effetti
 della suddetta pronuncia nell’ambito riconducibile ai compiti di vigilanza di
questa direzione generale non potranno non essere date che a seguito della
 lettura della motivazione.
La ricezione, peraltro, del comunicato di cui sopra induce sin da ora a precisare
 che ai sensi dell’art.136 della Costituzione e dell’art. 30 della legge 11 marzo
1953 n. 87, gli effetti della deliberazione di accoglimento decorrono dal giorno
 successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione.
Due specifiche indicazioni, peraltro, possono allo stato essere date in questo 
contesto:
a - gli interessati alla iscrizione di un nuovo organismo di mediazione nel  registro degli
organismi tenuto da questa direzione generale, dovranno tenere presenti  i futuri effetti 
che la suddetta pronuncia potrebbe produrre sulle previsioni del d.m.180/2010,
 che verranno ad essere direttamente interessate, e segnatamente:   
                -art.7 , comma 5 lett.d);
                - art.16, comma 4 lett. d);
                -art. 16, comma 9, ultimo periodo
b - per i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati nonché per le eventuali
 nuove  istanze rientranti comunque nell’ambito della previsione di cui all’art.5 del 
d.lgs. 28/2010 che dovessero esserepresentate prima della pubblicazione della decisione
 della Corte, l’organismo di mediazione è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione
 della parte istante (nonché della parte eventualmente comparsa) del venire meno, dal
 momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta
 ufficiale, della obbligatorietà del tentativo di mediazione.
Roma, 12 novembre 2012
                                                                       Il direttore generale
                                                                     Maria Teresa Saragnano
- Decreto 18 ottobre 2010 n.180 -
 - Registro degli organismi di mediazione
 e elenco dei formatori per la mediazione
 - L 87/19

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