Circolare 12 novembre 2012 - Pronuncia della Corte
costituzionale sulla illegittimità costituzionale della
obbligatorietà della mediazione di cui al d.lgs. n.
28/2010. Prime indicazioni
12 novembre 2012
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Con il comunicato del 24 ottobre 2012 l’ufficio stampa della Corte costituzionale
ha reso noto che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso
di delega legislativa, del d.lgs.4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto
il carattere obbligatorio della mediazione.
ha reso noto che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso
di delega legislativa, del d.lgs.4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto
il carattere obbligatorio della mediazione.
Preme precisare che chiare e puntuali indicazioni circa le ricadute degli effetti
della suddetta pronuncia nell’ambito riconducibile ai compiti di vigilanza di
questa direzione generale non potranno non essere date che a seguito della
lettura della motivazione.
La ricezione, peraltro, del comunicato di cui sopra induce sin da ora a precisare
che ai sensi dell’art.136 della Costituzione e dell’art. 30 della legge 11 marzo
1953 n. 87, gli effetti della deliberazione di accoglimento decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione.
della suddetta pronuncia nell’ambito riconducibile ai compiti di vigilanza di
questa direzione generale non potranno non essere date che a seguito della
lettura della motivazione.
La ricezione, peraltro, del comunicato di cui sopra induce sin da ora a precisare
che ai sensi dell’art.136 della Costituzione e dell’art. 30 della legge 11 marzo
1953 n. 87, gli effetti della deliberazione di accoglimento decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione.
Due specifiche indicazioni, peraltro, possono allo stato essere date in questo
contesto:
a - gli interessati alla iscrizione di un nuovo organismo di mediazione nel registro degliorganismi tenuto da questa direzione generale, dovranno tenere presenti i futuri effetti
che la suddetta pronuncia potrebbe produrre sulle previsioni del d.m.180/2010,
che verranno ad essere direttamente interessate, e segnatamente:
-art.7 , comma 5 lett.d);
- art.16, comma 4 lett. d);
-art. 16, comma 9, ultimo periodo
b - per i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati nonché per le eventuali
nuove istanze rientranti comunque nell’ambito della previsione di cui all’art.5 del
d.lgs. 28/2010 che dovessero esserepresentate prima della pubblicazione della decisione
della Corte, l’organismo di mediazione è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione
della parte istante (nonché della parte eventualmente comparsa) del venire meno, dal
momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta
ufficiale, della obbligatorietà del tentativo di mediazione.
Roma, 12 novembre 2012
Il direttore generale
Maria Teresa Saragnano
- Decreto 18 ottobre 2010 n.180 -
- Registro degli organismi di mediazione
e elenco dei formatori per la mediazione
- L 87/19
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