martedì 5 marzo 2013

Disapplicato il nuovo redditometro: Viola privacy e diritto di difesa



Con Ordinanza n.250 del 21.2.2012  il Tribunale di Napoli sezione di Pozzuoli ha imposto  lo stop al Fisco: sul nuovo Redditometro in quanto indaga anche  sulle  le spese riservate come quelle mediche e destinate a persone diverse dal contribuente. Pertanto  è stata decisa la disapplicazione del nuovo redditometro in quanto  «Viola privacy e diritto di difesa, non distingue fra i territori»

La sentenza ritiene tra l'altro che il relativo  decreto ministeriale
 è non solo illegittimo, ma radicalmente nullo ai sensi dell'art. 21 .reptie.r legge n. 241/1990 
per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione in quanto emanato del
tutto al di fuori del perimetro disegnato dalla normativa primaria e dei suoi presupposti e
 al di fuori della legalità costituzionale e comunitaria, atteso che il c.d. redditometro
 utilizza categorie concettuali ed elaborazioni non previste dalla norma attributiva, che
 richiede la identificazione di categorie di contribuenti, laddove - per come si vedrà - il
 d.m. non individua tali categorie ma altro, sottoponendo indirettamente - visto
 l'ampiezza dei controlli e il riferimento ai nuclei familiari - a controllo anche le spese
 riferibili a soggetti diversi dal contribuente e per il solo fatto di essere appartenenti al 
 medesimo nucleo familiare (si pensi all'acquisto di un medicinale per il congiunto 
malato oppure del libro di lettura);
che, in particolare, il regolamento del potere esecutivo:

non fa alcuna differenziazione tra cluster di ",'Contlibuentl' così come imposto dall'art.

 38, dpr 600/1973 e dall'art. 53 Cost., bensì del tutto autonomamente opera una
.differenziazione di tipologie familiare suddivise per cinque aree geografiche,
ricollocando, quindi, all'interno di ciascuna delle tipologie figure di contribuenti del tutto
differenti tra loro O'operaio, l'impiegato, il funzionario, il dirigente, chi ha avuto periodi
di disoccupazione alternati a periodi di forti guadagni etc etc); non può, cioè, non
rilevarsi come l'art. 38 parla esplicitamente di "contribuenti" e non già di famiglie (non
potendo peraltro fare altro essendo ciò è imposto dall'art. 53 Cost.); contribuenti che
vanno differenziati "andJe" in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di
appartenenza: in definitiva, il riferimento al nucleo familiare e all'area territoriale sono
criteri aggiuntivi che in tutta evidenza devono servire a ulteriormente specificare e, per
così dire, concretizzare il du.rter di riferimento già di per sé individuato in base a
caratteristiche proprie. Il decreto ministeriale invece utilizza tale due criteri di
complemento come principali ed esaustiVi

 5 utilizza come parametro per determinare le spese medie delle famiglie (peraltro, anche
difficilmente armonizzando con Corte Costo 15.7.1976, n. 179 che aveva escluso la
cumulabilità dei redditi dei coniugi) quelle di cui al Programma statistico nazionale
predisposto ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 6.9.1989, n. 322: si utilizza, cioè, l'attività
dell'ISTAT che nulla ha a che vedere con la specificità della materia tributaria che deve
indirizzare la sua indagine alla ricostruzione specifica di individualizzati profili di
contribuenti e non già alla ricostruzione di macrocategorie funzionali ad analisi
macroeconomiche e sociologiche che proprio per questo sono del tutto eterogenee
rispetto al concetto di contribuente; è infatti appena il caso di osservare che il predetto
Programma statistico nazionale è il piano predisposto per legge dall'ISTAT, nel quale
vengono esposte le attività statistiche di interesse pubblico che l'ISTAT e gli altri enti del
SISTAN si impegnano a realizzare nel corso di un triennio, al fine di offrire ai cittadini
un'immagine non distorta della società e dell'economia nel suo complesso;
viola l'art. 2, 13 Cost., art. 1, 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali della UE, nonché l'art.
38 dpr 600/1973 poiché prevede la raccolta e la conservazione non già di questa o quella
voce di spesa diverse tra loro per genere (come previsto dall'art. 38) ma, a ben vedere, di
tutte le spese poste in essere dal soggetto (rectius: dalla famiglia), che viene, quindi,
definitivamente privato del diritto ad avere una vita privata, di poter gestire
autonomamente il proprio denaro e le proprie risorse, ad essere quindi libero nelle
proprie determinazioni senza dover essere sottoposto all'invadenza del potere esecutivo
e senza dover dare spiegazioni dell'utilizzo della propria autonomia e senza dover subire
intrusioni anche su aspetti delicatissimi della vita privata quali quelli relativi alla spesa
farmaceutica, al mantenimento e all'educazione impartita alla prole e alla propria vita
sessuale; soppressione definitiva di ogni privatezza e dignità riguardante, pei"altro, non
solo il singolo contribuente ma in realtà tutti i componenti di quel nucleo familiare; ed,
infatti, appena si legge la tabella A del d.m. si deve prendere atto che l'autorità
governativa a titolo meramente semplificativo: saprà di ciascuna famiglia quante e quali
calzature, pantaloni, biancheria intima etc. utilizzano i suoi componenti; se questi ultimi
preferiscono il vino, la birra o analcolici e di che tipo; quanta acqua si utilizza, se sono
state eseguire riparazioni di manutenzione ordinaria relative alla rottura della caldaia o
del fornello; quanta energia elettrica, gas è stato utilizzato; quali elettrodomestici, arredi
sono stati comprati o comunque usati con relative spese di gestione; quali e quanta
"biancheria, detersivi, pentole, lavanderia e riparazioni" consuma questa o quella
famiglia; addirittura, in manifesta violazione della dignità umana di cui all'art. 1 Carta dei
diritti fondamentali della UE di quali e quanti "medicinali e visite mediche" ha
necessitato il nucleo familiare e quindi i suoi singoli componenti; quale carburante,
lubrificante si utilizza per la propria auto; quanti tram, autobus, taxi e trasporti sono
utilizzati; e in violazione di ogni diritto dei minori anche quali libri scolastici e spese
assimilabili sono state sopportate (ad esempio, quindi, se quella famiglia necessità di
materiale didattico specifico per il proprio figlio affetto da una certa patologia, l'.Agenzia
delle entrate lo verrà a sapere) e così egualmente per i giochi, giocattoli; in violazione
dell'art. 18 e dell'art. 21 Costo l'autorità governativa saprà quali associazioni culturali,
quali manifestazioni culturali sono preferite dal nucleo famigliare; infine, come visto,
l'Agenzia delle entrate può considerare in ogni caso anche tutte le altre spese non
elencate nella predetta Tabella A: norma di chiusura che esplicita l'auto attribuzione da
parte dell'Esecutivo del potere di raccogliere e immagazzinare ogni singolo dettaglio dal
più insignificante al più sensibile della vitai di ciascun componente di un nucleo
familiare; 
 6 conferisce all'Agenzia governativa un potere che va, quindi, manifestamente oltre quello
della ispezione fiscale consentito astrattamente dall'art. 14, 3° comma Cast. che in via
eccezionale e manifestamente tassativo non richiede la riserva di giurisdizione; infatti, è
previsto dal regolamento ministeriale un potere di acquisizione, archiviazione e utilizzo
di dati di ogni genere che nulla ha a che vedere con la mera ispezione, rappresentando
un potere di cui non gode persino l'autorità giudiziaria penale che pure è destinataria di
potere non di controllo generalizzato e indiscriminato ma sempre con riferimento ad
indagini riferite a specifici reati ipotizzati;
viola il diritto alla difesa ex art. 24, il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cast e e l'art.
38 dpr 600/1973 in quanto rende impossibile fornire la prova di aver speso di meno di
quanto risultante dalle predette media Istat: ed, infatti, non si vede come si possa
provare ciò che non si è fatto, ciò che non si è comprato, atteso che - anche a voler
prevedere una grottesca conservazione di tutti gli scontrini e una altrettanto grottesca
analitica contabilità domestica - è chiaro che tale documentazione non dimostrerà che
non è stata sopportata altra concreta spesa; si arriva così all'irragionevole ricostruzione di
spese artificialmente imposte dall'autorità governativa, mercé le quali si può di fatto
intensificare il prelievo fiscale in violazione dell'art. 53, 10 e 2° comma Cast.; ed è pure
rilevante osservare che la ipotesi di spese minori di quelle presuntivamente ancorate alle
medie non sono improbabili ma, invece, assolutamente certe: ed, infatti, se vi è una
media di spesa, significa che sono state registrate nella realtà economica fasce di
oscillazione da un minimo a un massimo, sicché è certo che coloro i quali si
ritroveranno al di sotto di tale media si vedranno attribuire automaticamente consumi
non sostenuti
accomuna situazioni territoriali differenti in quanto altro è la grande metropoli altro è il
piccolo centro e altro ancora è vivere in questo o quel quartiere;
viola i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità in quanto, a ben vedere,
non è strumento idoneo a raggiungere in modo adeguato i prefissi obiettivi di
repressione dell'evasione fiscale, pur sacrificando del tutto - come visto - il diritto alla
dignità, alla autodeterminazione e alla privatezza della propria vita individuale,
associativa, culturale e relazionale non solo del singolo contribuente ma di tutto il suo
nucleo familiare; ed, infatti, lo strumento induttivo è tanto più severo quanto più il
presunto evasore è economicamente meno robusto: al soggetto, infatti, meno abbiente
di imperio si impone fittiziamente una spesa anche maggiore di quella reale presumendo,
quindi, una evasione fiscale in caso di acquisto di taluni beni di valore eccedenti il rtll2ge
di tolleranza; il contribuente (redit/.\": il nucleo familiare) più economicamente benestante,
invece, ne trae beneficio, in quanto sarà sufficiente evitare di acquistare la merce con
sistemi tracciabili telematicamente e potrà, quindi, spendere nella realtà molto di più di
quanto, invece, in assenza di costi tracciabili, gli sarà presuntivamente imputato: in
definitiva, più è benestante l'evasore potenziale, più è agevolato nel sottrarsi a tale
controllo, anche perché, anche a voler tracciare i pagamenti, proprio in ragione del suo
benessere per così dire "ufficiale", potrà giustificare tutta una serie di spese che vanno
oltre il range di tolleranza e continuare ad accumulare reddito non dichiarato; sotto altro
profilo, è poi evidente che la evasione economicamente più significativa viene poi
realizzata nell'ambito delle attività di impresa in specie societarie, così come è pacifico
che i singoli contribuenti fortemente evasori normalmente si industriano al fine di creare
soggetti giuridici fittizi intestatari e beneficiari delle maggiori ricchezze, di cui quindi
possono godere indirettamente atttaverso tali artifici giuridici e contabili}
 7 accentua le predette discriminazioni, anche in considerazione della insufficiente
differenziazione geografica effettuata, anch'essa modellata - coerentemente con indagine
di tipo statistico funzionali a riflessioni macroeconomiche e a ricostruzioni di tendenze
di massima della società - su ampie categorie, posto che si è tenuto conto di cinque aree
territoriali: ebbene, è noto che all'interno della medesima Regione e, anzi, della
medesima Provincia vi sono fortissime oscillazioni del costo concreto della vita, così
come altrettanto forti oscillazioni vi possono essere all'interno di una medesima area
metropolitana a seconda del quartiere in cui si vive; ebbene, anche sotto tale profilo, lo
strumento presuntivo approntato dal d.m. tende a pregiudicare fatalmente proprio la
fascia della popolazione economicamente meno forte in favore di quella più forte; la
media, infatti, come detto, è la risultante di valori opposti tra loro: ebbene, è noto che il
costo della vita è inferiore nelle zone economicamente meno sviluppate, mentre, invece,
è più alto nelle zone economicamente più robuste; se ciò è vero, allora i contribuenti
delle zone più disagiate perderanno anche, per così dire, il vantaggio di poter usufruire di
un costo della vita inferiore in quanto gli sarà imputato in ogni caso il valore medio
ISTAT delle spese; i contribuenti agiati delle zone economiche più forti, invece, come
già rilevato, potranno addirittura utilizzare il reddito metro a proprio vantaggio, mentre il
contribuente economicamente meno agiato che però vive nell'area economicamente più
costosa, ove utilizzi mezzi di pagamento traccia bili, sarà quello fatahnente più esposto al
controllo da parte della Agenzia delle entrate; situazione analoga si verificherà per il
contribuente economicamente agiato che viva in zone col costo della vita inferiore alla
media: ed, invero, in ragione di ciò egli potrà più agevolmente di altri accantonare i
risparmi; ma - poiché la quota risparmio è anch'essa considerata ai fini della
ricostruzione del reddito - tale risparmio, se non compatibile con la spesa media
presunta, sarà inevitabilmente attribuito a reddito illecitamente sottratto al fisco;
si pone - per quanto anche appena detto - in contrasto con l'art. 47 Costo secondo cui la
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme: non v'è chi non veda
che, per come impostato il c.d redditometro, sarà considerato lecito esclusivamente il
risparmio che sia compatibile con tali criteri di spesa del tutto astratti e avulsi dalla realtà,
in quanto scontano il fatto di aver mutuato elaborazioni statistiche nate per tutt'altri fini;
è in· contrasto coi principi fondamentali di imparzialità, buon andamento
dell'amministrazione, nonché con i conseguenti corollari di cui alla legge n. 241/1990
dei principi di leale collaborazione procedimentale volta ad assicurare uno scambio di
informazioni in una logica non di antitesi ma collaborativa, in quanto il diritto al
contraddittorio assicurato al contribuente è in gran parte svuotato di effettività appena si
ponga mente alla circostanza che: a) si è in presenza di un procedimento di tipo
eminentemente inquisitorio e sanzionatorio; b) i soggetti a confronto (contribuente e
Agenzia) si trovano in posizione di fortissima asimmetria, in quanto l'Agenzia delle
entrate è anche socia della società di riscossione forzata, che gode di poteri di autotutela
esecutiva anch'essi del tutto inusuali per la loro incisività sulla proprietà privata,
asimmetria che potrebbe essere colmata solo in un confronto innanzi ad un organo
terzo; c) la Agenzia si trova in situazione di oggettivo conflitto di interessi, poiché essa è
normalmente vincolata al raggiungimento di obiettivi e di risultati, sicché ha
filologicamente interesse alla conferma della propria ipotesi, anche in ragione della sua
partecipazione alla società di riscossione; d) proprio in ragione di ciò, cioè della
fisiologica previsione di obiettivi di evasione da recuperare, è evidente che
l'accertamento presuntivo mercé il c.d. redditometro poiché non più ancorato - come
nella vecchla disciplina - a dati certi ma sempre invece possibile porta seco il rischlo
 Che l'Agenzia delle entrate, anziché intensificare i controlli sulla realtà ai fini della
ricostruzione reale dei redditi, tenda ir:rvece a privilegiare l'accertamento mercé il
redditometro: strumento meramente burocratico, meno dispendioso in tempo di costi e
di energia e soprattutto strutturato in modo tale da rendere non sempre praticabile un
reale ed efficace contraddittorio, tanto da escludere come visto, anzi, per certi aspetti e
in una certa misura, la stessa possibilità di una prova liberatoria;
pone in evidente pericolo l'integrità morale della sfera privata nella sua completezza con
potenzialità pregiudizievoli irreparabili e imprevedibili nelle loro evidenti proiezioni in
danno della dignità umana e della relativa libertà e vita privata;
                                                    visto, infine,
che l'art. S, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allego E impone al giudice di non applicare gli atti
amministrativi e i regolamenti non conformi alla legge;
che il potere della Agenzia delle Entrate si fonda sul decreto ministeriale esaminato;
che l'istituto della disapplicazione, tuttavia, secondo la prevalente opinione, ha senso laddove il
giudice ordinario debba incidentalmente e a meri fini endoprocessuali conoscere dell'efficacia di
provvedimenti/regolamenti amministrativi, e quindi di atti amministrativi che, in quanto
efficaci, devono essere caratterizzati dalla patologia della annullabilità e non già della nullità;
che, per quanto detto, il d.m. 24.12.2012, n. 65648 deve considerarsi radicalmente nullo e quindi
- sotto il profilo della efficacia - giuridicamente te/m qtlCI1JJ /10/1 e.r.ret, mancando, quindi, il
presupposto previsto dall'art. 38 perché l'Agenzia delle entrate possa eseguire gli accertamenti
sintetici mercé il c.d redditometro;
considerata, infine, per quanto attiene alle spese di giudizio,
la evidente novità e peculiarità della questione trattata;
                                                              P.Q.M.
Ordina - con riferimento al ricorrente - alla .Agenzia delle Entrate di non intraprendere alcuna
ricognizione, archiviazione, o comunque attività di conoscenza e utilizzo dei dati relativi a
quanto previsto dall'art. 38, 4° e S° comma dpr 600/1973 e di cessare, ove iniziata, ogni attività
di accesso, analisi, raccolta dati di ogni genere relativi alla posizione del ricorrente;
ordina alla Agenzia delle entrate di comunicare formalmente al ricorrente se è in atto un'attività
di raccolta dati nei suoi confronti ai fini dell'applicazione del reddito metro e, in caso positivo, di
distruggere tutti i relativi archivi previa specifica informazione a parte ricorrente;
compensa le spese di giudizio.

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