martedì 15 maggio 2012

LA VECCHIA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER I COMMERCIALISTI

I VECCHI OBBLIGHI DEI COMMERCIALISTI  PER L'ANTIRICICLAGGIO 

Sul supplemento ordinario della G. U. n. 82 del 07/04/2006 sono stati pubblicati i Regolamenti attuativi del D. L. 56/2004 relativi agli obblighi dei professionisti di identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette, ai fini dell'antiriciclaggio, nell'ambito dell'azione di contrasto del fenomeno mafioso e dei reati finanziari, stabilita dalla Comunità Europea.
Pertanto dal 22 aprile 2006 sono in vigore gli obblighi che la legge impone ai professionisti contabili (commercialisti), ai revisori contabili, ai consulenti del lavoro ed alle società di servizi in materia contabile.
Le prestazioni professionali sottoposte a monitoraggio consistono essenzialmente nella «diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe».
Le fattispecie illecite da segnalare all'Ufficio Italiano dei Cambi, riguardano:
  • l'inosservanza del divieto di effettuare tra soggetti diversi, senza il tramite degli intermediari abilitati, trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore da trasferire è complessivamente superiore ad € 12.500,00;
  • l'inosservanza dell'obbligo di indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e/o di apporre la clausola di non trasferibilità sui vaglia postali e cambiari, sugli assegni postali, bancari e circolari emessi per importi superiori ad € 12.500,00.
Il sospetto di operazioni illecite può essere riferito ad una pluralità di transazioni che pur di importo inferiore ed effettuate in momenti diversi, porti a considerare l'operazione “frazionata” a valore complessivo limite di € 12.500,00.
L' obbligo di comunicazione, oltre alle infrazioni per divieto di circolazione del contante e dei titoli al portatore, riguarda ogni altra operazione che per caratteristiche, entità, natura o altra circostanza e valutazione, che induca il professionista a ritenere che il denaro o i valori possano provenire dai delitti di cui agli artt. 648 bis e ter del codice penale.
La regolamentazione antiriciclaggio è tesa a prevenire l'involontario coinvolgimento dei professionisti in attività economiche criminali, nonché all'individuazione e segnalazione all'UIC di operazioni di natura sospetta.
La prestazione professionale presa in esame è quella fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione dei mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione e amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.
mezzi di pagamento che la circolare UIC prende in esame sono: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento e disposizione che permette di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
Per l'ambito oggettivo di applicazione della legge su l'antiriciclaggio, gli obblighi che incombono sui liberi professionisti e sulle società di revisione sono:
  • identificare i clienti;
  • istituire l'archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle prestazioni professionali eseguite;
  • segnalare le operazioni sospette di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni di cui alla stessa legge;
  • segnalare al Ministero dell'economia e delle finanze le violazioni dell'art. 1 della legge antiriciclaggio;
  • istituire misure di controllo interno, al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio.
L' identificazione dei clienti e del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi va fatta al momento dell'instaurazione del rapporto e registrata nell' archivio unico .
L'identificazione è dovuta in relazione ad ogni prestazione professionale che comporti o possa comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o attività di importo, anche frazionato, superiore a € 12.500,00.
Costituiscono operazioni di valore non determinabile la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti o trust nonché gli incarichi di revisione contabile, di tenuta di contabilità, paghe e contributi e l'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza, ed assistenza.
L'identificazione del cliente deve avvenire entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto in base ad un documento valido e non scaduto; per i soggetti diversi dalle persone fisiche occorre verificare l'esistenza del potere di rappresentanza la relativa documentazione ufficiale. È peraltro necessario rinnovare l'identificazione in tutti i casi nei quali sussistono dubbi sull'identità del cliente o del soggetto per conto del quale egli opera.
I professionisti devono registrare e conservare per 10 anni nell' archivio unico:
  • i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera;
  • l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
  • la data dell'avvenuta identificazione;
  • la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita, secondo le specifiche indicate nella tabella di cui all'allegato A del Regolamento;
  • il valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.
Per le prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, dipaghe e contributi, nella revisione contabile e nell'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è oggetto di registrazione solo il conferimento dell'incarico. Per tali incarichi e adempimenti, l'obbligo di registrazione e conservazione non si applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni in cui essi si esplicano.
L'archivio unico può essere informatico (per il quale sono previsti standard tecnici), ovvero cartaceo. Il registro numerato progressivamente e siglato in ogni pagina dal professionista riporta alla fine il numero delle pagine di cui è composto e la firma del professionista. Per l'individuazione delle operazioni sospette, da segnalare, di cui abbiamo parlato sopra, si deve avere riguardo nella pratica ai seguenti criteri generali, fissati dal Regolamento UIC:
  • al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi;
  • a operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato;
  • a operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;
  • all'esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;
  • al ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
  • all'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
  • all'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione;
  • al comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiducianti, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi.
Gli indicatori di anomalie, riportati nell'allegato del Regolamento UIC tendono a fornire una casistica come strumento operativo per le verifiche in modo da evidenziare le anomalie che debbono essere valutate avendo riguardo al contesto nel quale l'operazione è compiuta o richiesta ed a tutte le informazioni disponibili. Gli indicatori di natura sospetta tengono in particolare conto:
  • del comportamento del cliente;
  • del profilo economico patrimoniale del cliente;
  • della dislocazione territoriale della controparte delle operazioni oggetto delle prestazioni.
Inoltre gli indicatori di anomalia sono relativi:
  • a tutte le categorie di operazioni;
  • a operazioni immobiliari;
  • alla costituzione ed alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi;
  • ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio;
  • all'utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi.
Abbiamo riportato solo i titoli dei paragrafi dettagliati di istruzioni del Regolamento UIC che è un poderoso fascicolo di ben 65 pagine.
La normativa oltre a coinvolgere il professionista incaricato di effettuare per conto del cliente depositi di denaro, beni o titoli, riguarda altresì i professionisti che in ragione delle prestazioni professionali richieste vengono a conoscenza di modalità di utilizzo di conti o di altri rapporti continuativi del cliente non normali o non giustificate in ragione della normale attività del cliente o di altre circostanze.
In tali fattispecie riteniamo rientrino tutte le operazioni caratterizzate da un ingiustificato ricorso all'impiego di denaro contante oltre il limite di € 12.500,00 senza il tramite degli intermediari abilitati, oltre all'inosservanza dell'obbligo di indicare il nome del beneficiario su assegni bancari sempre nell'ambito dello stesso limite.
Tali obblighi impegneranno in modo particolare le professioni contabili che dovranno sensibilizzare al riguardo i loro clienti ad avere un comportamento più ordinato in modo da evitare situazioni di anomalia con conseguente obbligo di segnalazioni all'UIC non per la presenza di reati finanziari, ma solo per disordine amministrativo - contabile.
Un articolo su "Gli  obblighi dei Commercialisti per l’antiriciclaggio" del Dott. Antonio Di Carlo

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